Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8110
Mancata iscrizione alla gestione separata, Ritardato
pagamento, Regime sanzionatorio, Evasione contributiva
Rilevato che
La Corte di appello di Bologna con la sentenza n.
260/2019 aveva dichiarato dovute da L.N., nei confronti dell’Inps, le sanzioni
di cui all’art. 116 co.8 lett. a
della legge n. 388/2000 in relazione alla mancata iscrizione alla gestione
separata Inps della L. con riferimento all’anno 2010. La corte territoriale,
dopo aver valutato esistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata da
parte della attuale ricorrente, aveva ritenuto di applicare, per il ritardato
pagamento il regime sanzionatorio di cui alla lett. a (omissione) del comma 8
dell’art. 116 della legge n.
388/2000 e non già quello della lett. b) (evasione).
Avverso detta decisione l’Inps ha proposto ricorso
affidato ad un solo motivo cui ha resistito L.N. con controricorso.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle
parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.
Considerato che
1) Con unico motivo l’Inps ha dedotto la violazione
e /o falsa applicazione dell’art.
116, co. 8.lett. a) e b) della legge n. 388/2000 per aver, la corte
territoriale ritenuto che all’omessa iscrizione alla gestione separata ed
all’omesso versamento dei relativi contributi fossero da applicarsi le sanzioni
relative alla omissione contributiva e non all’evasione.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito che
“in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della I. n. 388 del 2000,
ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare
all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte,
mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi,
di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce
o registrazioni obbligatorie” (Cass n.
5281/2017; Cass.n. 17119/2015).
Sulla base di tale principio deve quindi essere
valutata la fattispecie all’esame e di conseguenza determinata la sanzione
adeguata. In tale determinazione dovrà anche tenersi conto dell’ulteriore
pronuncia di questa Corte (Cass. n. 3799/2019)
secondo cui “La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta
nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è
quella dell’art. 116, co. 10,
L. 388 cit., secondo cui «nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti» con il
limite massimo del 40 della contribuzione dovuta.
La seconda è quella dell’art. 116, co. 15, lett, a),
secondo cui «fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi
dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di
amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate
dal Ministro de/lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e
modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla
misura degli interessi legali», anche in relazione ai «casi di mancato e
ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze
interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza»”.
Le due norme prevedono una diversa e
progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all’interesse
legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti,
per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va
intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del
comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l’obbligazione
contributiva, vi sia pagamento di essa «nel termine fissato dagli enti
impositori», evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento
dell’obbligo inadempiuto”.
I principi enunciati non risultano essere stati
considerati dalla corte territoriale. Il ricorso deve essere accolto e rinviata
la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per
la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza sul motivo
accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione,
anche sulle spese del giudizio di legittimità