Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8031

Tributi, IRPEF, Rimborso, Licenziamento dirigente, Verbale
di conciliazione, Indennità supplementare, Tassazione, Condizioni,
Valutazione della natura dell’indennità, Indagine di fatto di competenza del
giudice di merito

 

Rilevato che

 

Con sentenza n. 37/9/13, depositata in data 11
ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria, in
accoglimento del ricorso di P.A., disponeva in favore del ricorrente il
rimborso, a cura dell’Amministrazione Finanziaria, della somma di € 114.741,23,
oltre interessi.

Evidenziava la CTR che il ricorso avverso il
comportamento inerte dell’Ufficio, proposto a seguito della domanda di
rimborso, era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Genova;
a seguito dell’appello proposto dall’Ufficio, con una prima pronuncia la CTR
aveva dichiarato le somme non dovute, ma la sentenza era stata cassata con
rinvio dalla Corte di Cassazione con l’enunciazione del seguente principio di diritto:
<<In tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura
coordinata del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 6, comma 2, e art.
46 (sul primo dei quali nessuna innovazione deve ritenersi abbia apportato
al D.L. 23 febbraio 1995, n.
41, art. 32 – convertito nella L. 22 marzo
1995, n. 85 -, peraltro non applicabile alla fattispecie “ratione
temporis”), si ricava che, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad
IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro
da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che l’erogazione stessa
non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, e, se ciò non viene
positivamente escluso, che l’erogazione stessa, in base all’interpretazione
della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua
obbligatorietà ne’ in redditi sostituiti, ne’ nel risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od
all’interruzione del rapporto di lavoro>> (Cass. 15305 del 2009). Poiché,
secondo la Corte, i giudici avevano, invece, concluso per l’indiscriminata
tassabilità delle predette indennità, senza però pronunciarsi circa la
possibilità di considerare il caso di specie come un’eccezione alla regola
generale sopra indicata, la sentenza impugnata doveva essere conseguentemente
cassata.

La CTR, nel compiere l’indicato accertamento, negava
che l’indennità supplementare corrisposta al ricorrente trovasse la propria
radice nel rapporto di lavoro intercorso con la L.P. s.p.a., in quanto nel
verbale di conciliazione, sottoscritto a seguito del licenziamento del
dirigente, le parti avevano dato atto del carattere risarcitorio della predetta
indennità e che il relativo importo non era soggetto a ritenuta fiscale.
Inoltre, occorreva considerare che: il rapporto dirigenziale era già stato
risolto antecedentemente rispetto al verbale di conciliazione; l’indennità era
stata riconosciuta nella misura massima; il giorno successivo alla
conciliazione, il P. era stato assunto come dirigente di altra società,
anch’essa operante nel settore petrolifero.

Tutti questi elementi, secondo la CTR, nell’insieme
considerati, inducevano a far ritenere che l’erogazione dell’indennità non
trovasse la propria causa nel rapporto di lavoro e che essa, in base
all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti nella
trattativa e negli atti posti in essere, non trovasse la propria fonte né in
redditi sostituiti, né nel risarcimento dei danni consistenti nella perdita di
redditi futuri, cioè successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, onde
non poteva essere assoggettata all’IRPEF e dunque andava rimborsata al
contribuente.

Avverso tale sentenza l’Ufficio ricorre per
cassazione mediante due motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo l’Ufficio si duole
dell’erronea applicazione dei principi in materia di onere probatorio, avendo
la CTR erroneamente posto a carico dell’Ufficio l’onere di dimostrare la natura
non risarcitoria dell’indennità, e del principio, costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’indennità prevista dal
contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali, per l’ipotesi di
ingiustificato licenziamento, è assoggettata a tassazione separata ed a
ritenuta d’acconto e che non è sufficiente che sia precisato il suo carattere
risarcitorio, in quanto costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti
non percepiti, tassabili ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio si duole
dell’insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ.), avendo la CTR dato rilievo ad elementi logicamente
inidonei a sorreggere le conclusioni riguardanti la natura dell’indennità.

3. Prima di procedere all’esame dei motivi, giova
preliminarmente chiarire che la CTR, in sede di rinvio, era stata chiamata ad
accertare se l’indennità supplementare, riconosciuta al ricorrente nel verbale
di conciliazione sottoscritto a seguito del licenziamento, trovasse la propria
causa nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ovvero mirasse a
risarcire un pregiudizio non immediatamente collegato al venir meno della
percezione dei redditi a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro.

3.1. Infatti, come statuito recentemente da Cass. 5108 del 2019, <<In tema di imposte
sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo
risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui,
siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di
redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione
quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno
emergente)>>.

3.2. Conseguentemente, nel compiere il prescritto
accertamento, la CTR ha desunto la natura risarcitoria dell’indennità dal
tenore testuale del verbale transattivo, dal comportamento della parte
successivo alla transazione ed in considerazione dell’ammontare della somma
riconosciuta.

3.3. L’ufficio ricorrente ha contestato siffatta
qualificazione, insistendo sulla non significatività degli elementi presi in considerazione
dalla CTR, e dunque sul difetto motivazionale, e sull’irrilevanza del
riconoscimento della natura risarcitoria dell’indennità, possedendo tale natura
anche la somma diretta a ristorare pregiudizi conseguenti alla cessazione del
rapporto di lavoro.

4. Ciò premesso, deve rilevarsi che il primo motivo
è inammissibile.

4.1. Anche a voler prescindere dal rilievo che il
motivo, per come strutturato, è privo di un’autonoma rubrica e carente
dell’indicazione delle norme che si assumono violate, le considerazioni ivi
svolte circa l’asserita violazione dei principi in tema di onere della prova e
dell’asserita irrilevanza della natura risarcitoria dell’indennità scontano un
evidente difetto di autosufficienza, avendo il ricorrente provveduto a
ritrascrivere solo un breve stralcio dell’atto transattivo che non consente di
verificare se le somme percepite dal ricorrente a titolo risarcitorio fossero
volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi
(e conseguentemente sottoposte a tassazione).

4.2. Potendosi pertanto in questa sede valorizzarsi
solo il contenuto dell’atto transattivo per la parte specificamente riportata,
deve evidenziarsi come la CTR abbia chiaramente desunto la natura
dell’indennità da elementi, anche risultanti dal testo, dalla stessa
considerati decisivi, onde il ricorrente, per contrastare efficacemente tale
interpretazione, avrebbe dovuto operare un esplicito riferimento alle regole
ermeneutiche, mediante l’indicazione delle norme asseritamente violate e specificando
in che modo la CTR si sia discostata dai prescritti criteri legali.

4.3. Trattasi di un principio più volte affermato da
questa Corte, secondo cui <<In tema di ermeneutica contrattuale,
l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio
si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e
censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni
legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt.
1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non
solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante
specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse
contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali
considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni
legali>> (cfr. da ultimo Cass. 15/11/2017, n. 27136).

5. Inammissibile è anche il secondo motivo.

5.1. In proposito deve rilevarsi che, trovando
applicazione nel caso in esame l’art. 360, comma 1,
n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni,
nella I. n. 134 del 2012, la deduzione avente
ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella
valutazione degli elementi fattuali e della loro significatività rispetto ad
una determinata conclusione (nella specie, per avere la CTR considerato
decisivi il tenore letterale della transazione, il comportamento successivo
della parte e l’ammontare dell’indennità riconosciuta) attiene alla sufficienza
della motivazione ed è, pertanto, inammissibile (cfr. ex multis Cass. 15/5/2018, n. 11863).

6. Le ragioni che precedono impongono la
declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di
legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti
per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, trattandosi di Amministrazione pubblica e dunque ammessa
alla prenotazione a debito del contributo ai sensi dell’art. 11 del Tusg.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Pone le spese del
giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in € 7300,00 per
compenso ed € 200 per spese vive, oltre al rimborso forfettario nella misura
del 15 % delle spese generali ed agli accessori come per legge.

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