Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8419

Lavoro, Docente, Svolgimento di attività professionale di
natura occasionale, Iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della I. 335/1995
– Richiesta contributiva

 

Rilevato che

 

la Corte d’appello di Torino, confermando la
sentenza di prime cure, ha rigettato l’appello dell’Inps volto a sentir
dichiarare l’obbligo in capo ad A.M., ingegnere, docente presso l’Istituto
Tecnico Industriale O. di Ivrea, del pagamento, alla gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26 della I. 335
del 1995, di Euro 21.601,10, a titolo di contributi derivanti dallo
svolgimento di attività professionale di natura occasionale nell’anno 2008;

la Corte territoriale ha accolto l’eccezione di
prescrizione proposta dal M., ritenendo che il provvedimento di iscrizione
d’ufficio alla predetta gestione contenente la richiesta contributiva, ricevuto
il 27 giugno 2014, fosse intervenuto dopo oltre cinque anni dalla scadenza del
termine di pagamento del saldo dei contributi 2008 (16 giugno 2009) con
conseguente estinzione per prescrizione del credito vantato dall’Inps;

ha respinto l’argomentazione dell’istituto
previdenziale circa la sussistenza di un termine di sospensione della
prescrizione (art. 2941, n.8 cod civ.) per non
avere il professionista provveduto a compilare, in sede di dichiarazione dei
redditi, il quadro RR del modello Unico in cui vengono dichiarati i redditi
derivanti dall’esercizio occasionale di attività professionale;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps
sulla base di un unico motivo;

A.M. ha resistito con tempestivo controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria in
prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente
comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.

 

Considerato che

 

deve preliminarmente darsi conto che A. M., con la
memoria illustrativa, ha chiesto che la causa venga rimessa alle Sezioni Unite
in ragione della non univocità della giurisprudenza di legittimità in merito
all’obbligo del professionista di indicare i redditi prodotti nel Quadro RR
della dichiarazione dei redditi;

in merito a tale richiesta, il Collegio ritiene che
non sussistano, al momento, ragioni valide per rimettere il ricorso al Primo
Presidente, ai sensi dell’art. 374, co.2 cod. proc.
civ., al fine di una sua trattazione da parte delle Sezioni Unite di questa
Corte posto che non si è in presenza di questioni di diritto decise in senso
difforme dalle Sezioni semplici;

ad avviso di questa Corte, neppure la questione
mostra reali margini di controvertibilità tali da integrare l’ipotesi della
questione di massima di particolare importanza che presuppone che la questione
giuridica – suscettibile di riproporsi in un numero considerevole di casi –
presenti aspetti tali da risultare controvertibile e, non essendo stata
esaminata in precedenza da parte della Corte di Cassazione, possa determinare,
per ciò solo, l’opportunità di investirne subito le Sezioni Unite;

nel caso di specie, il Collegio, ritiene di dover
dare seguito a quanto affermato nei propri specifici precedenti in materia;

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi
dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.,
l’Istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.;

dell’art.
2, commi 26-31, legge 8 agosto 1995, n.335, degli artt. 10, 13, 18, d.lgs. 241/1997
(come modificato dall’art. 2,
d.lgs. 422/98), dell’art. 17,
commi 1 e 2, d.P.R. 435/2001, così come modificato dall’art. 2, d.l. 63/2002, conv. con
modificazioni nella legge 112/2002, dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, così come modificato dal D.P.R. 435/2001,
degli artt. 36 bis, comma 2, lett. F
e ter, D.P.R. 600/1973″;

parte ricorrente sostiene che il credito possa
ritenersi prescritto soltanto a far data da quando l’ente può verificare la
produzione del reddito imponibile, alla scadenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi;

la censura ripropone il tema della sospensione della
prescrizione per occultamento doloso del debito da parte del contribuente (art. 2941, n.8 cod civ.), prospettando che alla
data di notifica al professionista dell’avviso di pagamento (27 giugno 2014) il
credito non potesse considerarsi prescritto, operando la sospensione del
termine a causa della mancata compilazione, da parte del contribuente, del
modello RR nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2008, presentata il 28
settembre 2009;

nel caso di specie, perciò, avrebbe errato la Corte
territoriale nel ritenere il dies a quo della prescrizione estintiva
coincidente con la data di scadenza del credito;

il motivo è fondato;

è pur vero che questa Corte ha affermato il
principio generale secondo cui il dies a quo della prescrizione estintiva
coincide con la data di scadenza dei contributi e non già con quella di
presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della
posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione costituisce una
mera dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito (cfr. in
proposito Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 19403/2019);

ha, tuttavia, altresì affermato che ricorre la causa
di sospensione della prescrizione di cui all’art.
2941, n. 8, cod. civ., qualora il debitore abbia posto in essere una
condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità
di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e quindi
quando abbia posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto ad
occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (così Cass. n. 21567 del
2014; ma il principio è stato ribadito anche nella recente ordinanza n. 5413 del 2020);

gli orientamenti sopra richiamati non appaiono
contraddetti dalla recente ordinanza n. 6677 del
2019, la quale afferma che “In tema di sospensione della prescrizione,
costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente
previdenziale, ai fini dell’applicabilità dell’art.
2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la
dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria
attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR
del modello)”;

nel caso in esame, la Corte territoriale, ha
correttamente affermato la decorrenza del dies a quo della prescrizione
quinquennale dalla data di scadenza del credito, ma, nel contempo ha omesso di
applicare la causa di sospensione (art. 2941, n. 8
cod.civ.), che avrebbe dovuto considerarsi ricorrente secondo
l’insegnamento dettato dalla giurisprudenza di questa Corte;

la Corte d’appello fonda il riconoscimento del
decorso della prescrizione estintiva del credito sul fatto che la mancata
denuncia del reddito non equivale a un doloso e preordinato occultamento del
debito contributivo né implica un doloso e preordinato occultamento del debito
contributivo da corrispondere, atteso che la mancata compilazione del modello
RR può essere sempre scongiurata dall’Inps, attraverso i normali controlli
amministrativi, attivati anche avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate;

la decisione si basa, pertanto, su un errato
fondamento argomentativo e va quindi, emendata in conformità a quanto stabilito
dalla giurisprudenza di questa Corte;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in
diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di
legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, deve
darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la
quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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