Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8459

Rapporto di lavoro, Contratto a termine, Insegnanti o
collaboratori scolastici assunti dall’Amministrazione scolastica, Illegittima
reiterazione dei contratti, Risarcimento danni

 

Rilevato che

 

Con sentenza pubblicata in data 23/11/2017, la Corte
d’appello di Venezia ha accolto in parte l’appello proposto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in parziale
riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l’appellante e E.T. e altri
litisconsorti, ha rigettato le domande proposte da questi ultimi, insegnanti o
collaboratori scolastici assunti dalla Amministrazione scolastica con una serie
di contratti a tempo Determinato, aventi ad oggetto il risarcimento del danno
derivante dalla illegittima reiterazione dei contratti.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha
ritenuto che – indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in
cui ciascuno dei dipendenti aveva svolto supplenze su posti di organico di
diritto e/o di organico di fatto — era assorbente il rilievo che essi erano
stati stabilizzati o attraverso l’operare degli strumenti selettivi e
concorsuali, o ai sensi dell’art.
1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte
nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure
citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente
l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione,
e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei
contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa
l’esistenza di danni ulteriori, diversi da quelli esclusi dall’immissione in
ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del Ministero, ad un uso improprio o
distorto delle assunzioni a termine.

Contro la sentenza, le parti originarie ricorrenti
hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi;
ha resistito il Ministero con controricorso, mentre gli uffici scolastici
regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata
alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio non partecipata.

In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno
depositato memorie.

 

Considerato che

 

1.- con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., 1362 seguenti cod.civ., nonché l’omessa
valutazione di elementi probatori in atto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, 4 e 5 
cod.proc.civ., sul presupposto che la Corte territoriale non avrebbe
esaminato l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in appello
del Ministero, siccome proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla
notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito.

2.- I restanti motivi di ricorso sono invece
proposti per violazione di norme processuali inerenti all’estinzione del
giudizio, nonché per censurare l’affermazione della Corte territoriale secondo
cui l’intervenuta stabilizzazione dei dipendenti ha risarcito tutti i danni
derivanti dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di
specifiche allegazioni circa la sussistenza di danni ulteriori, diversi da
quelli risarciti per effetto della costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. Si censura altresì l’omesso esame da parte della corte
territoriale della domanda avente ad oggetto le differenze retributive,
contributive e delle altre indennità dovute in conseguenza dei continui
contratti a termine.

3.- Il primo motivo è fondato.

3.1. Come risulta dagli atti di causa, il cui esame
diretto è consentito a questa Corte venendo in rilievo un error in procedendo
ed avendo il ricorso indicato con esattezza l’ambito di operatività della
eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, il Ministero si è
costituito nel giudizio di primo grado per mezzo di funzionari incaricati.

Si legge infatti nella intestazione della memoria
difensiva del MIUR e degli uffici scolastici territoriali, depositata dinanzi
al Tribunale di Venezia, che essi sono «rappresentati e difesi dalle Dott.sse
M.M. e E.G., elettivamente domiciliate presso l’Ufficio 7°-Ufficio scolastico
di Venezia in via A.L.M..».

La costituzione è avvenuta ai sensi dell’art. 417 bis cod.proc.civ., come emerge non solo
dalla intestazione della sentenza del tribunale, ma anche dalla dicitura su
riportata, la quale non solleva dubbi sul fatto che la amministrazione si sia
avvalsa, per la difesa, direttamente dei suoi dipendenti, i quali hanno operato
in proprio e non già come meri delegati dell’Avvocatura dello Stato competente
per territorio.

Le sentenze emesse nei giudizi poi riuniti sono
state notificate ai funzionari dell’amministrazione nel domicilio eletto in data
8/6/2012, mentre i ricorsi in appello sono stati depositati in data 10/7/2012
(per T. più altri), in data 27/7/2012 (Grizzo+ più altri), e in data 30/7/2012
(per B. più altri), ossia oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della
sentenza di primo grado.

Essi, pertanto, sono tardivi.

3.2. Deve infatti rilevarsi che la previsione di cui
all’art. 417 bis c.p.c. – che conferisce in
generale alle pubbliche amministrazioni, nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro, la facoltà di stare in giudizio, in primo grado, mediante
loro dipendenti – costituisce un’ipotesi di difesa diretta da parte
dell’amministrazione, non riconducibile all’ipotesi in cui l’Avvocatura dello
Stato abbia delegato per la rappresentanza della amministrazione un funzionario
o procuratore a norma della R.D. n. 1611 del 1933, art. 2 (v. Cass. n. 4690/2008). La delega concerne la sola
rappresentanza in giudizio (cc.dd. funzioni procuratorie), mentre l’attività
defensionale vera e propria in questo caso rimane affidata all’ufficio
dell’Avvocatura competente per territorio (cfr. Cass. n. 13294/2002).

3.3. Ne consegue che se l’Amministrazione sia
costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente secondo la previsione
di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica
della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per
l’impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente (v. Cass. 5/9/2016, n.
17596; Cass. 17/7/2015, n. 15054, ed ivi
ulteriori richiami; Cass. 22/2/2008, n. 4690),
mentre se l’Avvocatura dello Stato abbia delegato per la rappresentanza
dell’Amministrazione un funzionario o un procuratore legale esercente nel
circondario dove si è svolto il giudizio, come consentitole dall’art. 2, comma
1, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la notifica deve essere effettuata
all’Avvocatura dello Stato presso i suoi uffici, secondo il regime dettato
dall’art. 11 dello stesso R.D. n. 1611/1933 e la notifica effettuata al
funzionario o procuratore legale delegato è radicalmente nulla, con la
conseguente inidoneità di tale notifica a far decorrere il termine breve per
l’impugnazione della sentenza e impugnabilità della stessa sentenza entro il
termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass.
n. 17596/2016, che richiama Cass. sez. Un. 2/5/1996, n. 4000; Cass. 30/1/2009,
n. 2528; Cass. 22/2/2008, n. 4690).

3.4. Si è pertanto affermato il seguente principio
di diritto: «In tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia
stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia
difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma dell’art. 11,
comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933 sull’obbligatoria notifica degli atti
introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura
dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta
contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario
delegato), anche quella al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la
notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la
stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude
il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per
l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia
costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando
applicazione i principi generali di cui agli artt.
292 e 285 cod. proc. civ., i quali
disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello
Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11» (Cass. 30/1/2009, n.
2528; Cass. 22/2/2008, n. 4690).

3.5. I ricorrenti hanno sia pur sinteticamente riportato
nel ricorso l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dinanzi alla Corte
d’appello di Venezia, che pertanto deve essere accolta, considerato altresì che
la tardività dell’impugnazione in appello può essere rilevata anche d’ufficio
dalla Corte di cassazione (Cass. Sez.Un. 25/6/2019 n. 16979).

4. L’accoglimento del motivo di appello comporta
l’assorbimento degli altri motivi e la cassazione senza rinvio della sentenza
della Corte d’appello, dinanzi alla quale il giudizio non poteva essere proseguito
essendosi formato il giudicato sulla sentenza di primo grado (art. 382, ult.comma, cod.proc.civ.).

L’accoglimento del ricorso comporta altresì la
condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio, in
applicazione del principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Ministero al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
6000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso
forfettario del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8459
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