Con la Risoluzione n. 75/2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che esistono due rapporti connessi all’esistenza dei buoni pasto: uno, tra la società emittente il buono e il datore di lavoro; un altro, tra la prima e coloro che, in concreto, erogano i servizi sostitutivi di mensa aziendale. A seconda del rapporto, si applicheranno differenti aliquote IVA.

Risoluzione AdE 1° dicembre 2020, n. 75

Stefano Quaranta

Con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di regime Iva applicabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale erogati presso bar o ristoranti convenzionati mediante buoni pasto (cartacei o elettronici).

L’Agenzia, prima di tutto, ha fornito una panoramica generale circa la normativa applicabile sul punto, specificando che la disciplina di riferimento in tema di servizi sostitutivi di mensa aziendale è quella contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122, emesso in attuazione dell’art. 144, co. 5, del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50. Le disposizioni del decreto MISE prevedono che l’attività di emissione di buoni pasto sia finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale.

Il Decreto MISE, all’art. 2, fornisce una clusterizzazione delle attività e dei rapporti coinvolti nei servizi di mensa aziendale, distinguendo e descrivendo:

1) l’attività di emissione di buoni pasto: vale a dire l’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

2) i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto: per tali si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all’art. 3 del Decreto Mise n. 122/2017;

3) i buoni pasto: essi sono costituiti dai documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuiscono al titolare dei medesimi, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

4) il valore facciale del buono pasto: esso rappresenta il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’IVA.

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato come il servizio sostitutivo di mensa aziendale, giuridicamente, determina l’instaurarsi di due distinti rapporti contrattuali: un primo, che intercorre tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro; un secondo, che sorge invece tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.

Per quanto concerne il primo rapporto, l’Agenzia ha puntualizzato che si applica l’aliquota IVA del 4% anche nell’ipotesi, contemplata dall’art 75, co. 3, L. n. 413/1991, in cui le somministrazioni vengano rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano richieste da datori di lavoro e sussista, da parte dell’appaltatore, l’assunzione dell’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

Giova qui precisare che la relativa base imponibile è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.

Diversamente, per ciò che attiene al rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale (che, come nel caso di specie, possono essere bar o ristoranti convenzionati) che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972 (cfr. Risoluzione 17 maggio 2005, n. 63; Risoluzione 3 aprile 1996, n. 49).

A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket) sul valore nominale dei buoni pasto. Viene precisato che, in tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’IVA indicate nel co.4 dell’art. 27, l DPR n. 633/1972 (Risoluzione n. 49 del 3 aprile 1996).

Buoni pasto, servizi sostitutivi delle mense aziendali e loro regime IVA
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