Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2021, n. 7073
Enpals, Collaboratori coordinati e continuativi, Crediti
contributivi, Presupposti, Accertamento ispettivo
Rilevato che
Con sentenza n. 284 del 2015, la Corte d’appello di
Bologna ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’INPS avverso
la sentenza di primo grado che aveva accolto (limitatamente alle cartelle
emesse dall’INPS) le opposizioni a cartelle esattoriali emesse anche
dall’ENPALS che la O. Soc. Coop. a.r.l. aveva proposto sostenendo
l’insussistenza dei presupposti sui quali erano fondati i crediti contributivi
pretesi in ragione dell’accertamento ispettivo espletato dall’ENPALS,
relativamente alla posizione di cinque lavoratori che la società aveva invece
inquadrato quali collaboratori coordinati e continuativi ed, in quanto tali,
iscritti alla gestione separata;
ad avviso della Corte territoriale, il motivo
d’appello proposto dall’INPS era inammissibile in quanto relativo al fatto del
tutto nuovo che la pretesa relativa alla cartella emessa dall’INPS n.
09520110002762, revocata dal giudice, non era stata basata sul verbale di
accertamento ENPALS in forza del quale i cinque lavoratori inquadrati come
co.co .pro erano stati considerati operatori di cabina di sale cinematografiche,
ma sui modelli Emens totalmente o parzialmente insoluti trasmessi dalla
medesima società opponente ed afferenti alla contribuzione dovuta alla Gestione
separata;
avverso tale sentenza, propone ricorso per
cassazione l’INPS sulla base di due motivi: 1) violazione e falsa applicazione
dell’art. 437, comma 2, c.p.c. in relazione
alla circostanza che la sentenza di primo grado aveva deciso più cause riunite
e l’INPS, costituendosi nel giudizio di opposizione alla cartella n.
09520110002762, aveva chiarito l’origine dei contributi pretesi ed allegato la
relativa documentazione amministrativa ; 2) violazione e falsa applicazione
dell’art. 3, n. 19 del
D.L.P.C.I. 708/1947, ratificato con modif. dalla I.
n. 2388 del 1952, in quanto la sentenza impugnata, decidendo sulla
questione preliminare non aveva approfondito il merito della controversia che
riguardava il mancato pagamento per il periodo 1.6.2002- 15-3-2007 (anteriore
alla soppressione dell’ENPALS) della contribuzione previdenziale prevista dalla
disposizione violata a prescindere dall’accertamento della natura autonoma o
subordinata della prestazione resa;
O. Soc Coop. a.r.l. non ha svolto attività
difensiva;
Considerato che
l’Istituto, con il primo motivo, lamenta che la
Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere nuova e quindi inammissibile la
questione della autonomia della pretesa contributiva vantata dall’INPS
(derivante dai modelli Emens trasmessi dalla società cooperativa O. ed indicata
sin dal primo grado) rispetto alla diversa pretesa avanzata dall’ENPALS,
fondata sugli accertamenti ispettivi posti in essere da quest’ultimo ente in
data 20 giugno 2007, con la conseguenza che la pretesa dell’INPS avrebbe dovuto
essere esaminata dalla Corte d’appello ed accolta (secondo motivo) in ragione
del fatto che la contribuzione in oggetto era riferita ad un periodo anteriore
alla soppressione dell’Enpals e che, in applicazione del disposto del D.L.P.C.S. 708/47 e della successiva legge n. 2388 del 1952, era irrilevante, ai fini
dell’inserimento nel novero dei lavoratori dello spettacolo, l’accertamento
della natura autonoma o subordinata degli operatori di cabina delle sale
cinematografiche;
i due motivi, come si è visto correlati, sono da
rigettare in quanto l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Inps in ordine
alla persistenza della propria pretesa contributiva rende del tutto irrilevante
l’accertamento della erroneità dell’affermazione della novità della questione
dedotta con i motivi d’appello;
in particolare, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato del 6 luglio 1947, n. 708 (disposizioni
concernenti l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori
dello Spettacolo), ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, “l’ente
provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto: A)
all’assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro
familiari; B) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di
invalidità e per i superstiti”; il successivo art. 3, primo comma, dello
stesso decreto, statuisce che “sono obbligatoriamente iscritti all’Ente
tutti gli appartenenti alle seguenti categorie” elencando una serie di
figure professionali, tra le quali figurano (al n. 19) anche gli operatori di
cabine di sale cinematografiche;
pertanto, nel settore dello spettacolo l’obbligo
assicurativo nasce per effetto dello svolgimento di una delle attività
artistiche, tecniche o amministrative analiticamente individuate nella
disciplina di settore, non venendo in rilievo l’attività svolta e
l’inquadramento previdenziale del datore di lavoro;
nel citato art. 3 del d. Igs. n. 708 del 1947,
come ratificato, al secondo comma si legge che “con decreto del Capo dello
Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
l’obbligo della iscrizione all’ente potrà essere esteso ad altre categorie di
lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma”; in
applicazione di detta norma, l’obbligo assicurativo presso l’ENPALS è stato
progressivamente esteso ad altre figure professionali che erano invero estranee
alla nozione di spettacolo in senso stretto, valorizzandosi la finalità di
destinazione della prestazione all’intrattenimento, in senso lato (in termini,
Cass. n. 11377 del 2020);
l’art.
2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha poi previsto
la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini
dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo
delle contribuzioni e delle prestazioni e il decreto
ministeriale 10 novembre 1997, in attuazione della delega conferita dal
citato art. 2, d. Igs. n. 182
del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’ENPALS da
inserire, rispettivamente, nei su menzionati tre gruppi;
sulla scorta dell’art. 3, comma 2, secondo periodo,
del d. Igs. n. 708/47, come sostituito dall’art. 43, comma 2, I. n. 289 del 2002,
che conferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il potere di integrare o
ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello
spettacolo, il D.M. 15 marzo 2005 ha infine
rimodulato la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, senza alcuna
distinzione tra prestazione di lavoro subordinato o autonomo;
invero la complessa disciplina è stata interpretata,
sin dall’origine, nel senso che “il legislatore, … , ha voluto
predisporre una tutela previdenziale ad ampio raggio, non diversa da quella
elargita ai lavoratori dipendenti, a vantaggio di categorie di lavoratori
esplicanti la loro attività nel settore dello spettacolo e in relazione ai
quali non sempre è possibile distinguere se l’attività dai medesimi espletata
sia di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (e senza, quindi, che sia
necessario previamente accertare la natura, autonoma o subordinata,
dell’attività prestata)” (così Cass. SS.UU. n.
581 del 1999; tra le numerose successive conf. Cass. n. 2109 del 2000 e
1930 del 2002);
tale scelta legislativa ha generato una tutela
assicurativa e previdenziale omogenea per i prestatori individuati
dall’appartenenza alle categorie descritte, prescindendo dalla qualificazione
dell’attività come autonoma o subordinata in un campo in cui il confine è
labile;
pertanto, indipendentemente dalla natura della loro
prestazione, anche gli operatori di cabine di sale cinematografiche sono
assoggettati alla contribuzione prevista per i lavoratori dello spettacolo, che
ha carattere di specialità, in ragione della peculiarità delle prestazioni
lavorative e dell’assenza di continuità, rispetto alla generalità dei
lavoratori iscritti all’INPS e quindi non è applicabile, neanche quanto alla
misura, la disciplina della cd. Gestione separata di cui alla I. n. 335 del 1995, la quale è esclusa tutte le
volte in cui vi è un obbligo di iscrizione ad altra cassa previdenziale
suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata
prestazione previdenziale;
così ricostruito il quadro normativo al cui interno
si colloca la pretesa contributiva del ricorrente, deve rilevarsi che il
medesimo non ha inteso criticare la sentenza impugnata in punto di accertamento
dei presupposti dell’obbligo contributivo nei riguardi dell’ENPALS, con la
conseguenza che tale capo, divenuto definitivo, impedisce in radice la
configurabilità in capo all’INPS del credito relativo al versamento alla
Gestione separata dei contributi relativi ai medesimi lavoratori impiegati
nell’attività per la quale è stato accertato l’obbligo di iscrizione
all’Enpals;
conclusivamente, corretta la motivazione della
sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo
comma, c.p.c., il ricorso va rigettato;
nulla va disposto per le spese in favore
dell’intimata che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13,
se dovuto.