L’Amministrazione finanziaria ha specificato che i contributi regionali ricevuti una tantum dai liberi professionisti e dai co.co.co., finalizzati a far fronte alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, non sono imponibili.
Nota a AdE Risposta 3 febbraio 2021, n. 84
Antonio Guidone
Con la Risposta ad interpello n. 84 del 3 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che un bonus regionale erogato a favore dei liberi professionisti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (purché in possesso di specifici requisiti) non è rilevante ai fini dell’imposizione sul reddito e, quindi, non sarà oggetto di ritenuta a titolo di acconto ai fini Irpef, essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 10-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “decreto Ristori”.
Nel caso in esame, la Regione istante approvava l’erogazione di un contributo una tantum a favore di lavoratori particolarmente penalizzati dalla crisi derivante dall’emergenza epidemiologica, più precisamente, di liberi professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, richiedendo che, al momento della domanda, il lavoratore dovesse possedere i seguenti requisiti:
per i liberi professionisti
- essere titolari di partita IVA attiva;
- essere iscritti all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata e, in assenza, essere iscritti alla gestione separata INPS, art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n.335;
- aver iniziato l’attività professionale prima del 1° febbraio 2020;
- avere domicilio nel territorio della Regione istante;
per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- essere iscritti alla gestione separata INPS;
- essere attivi alla data del 1° febbraio 2020;
- essere residenti nella Regione istante alla data del 1° febbraio 2020;
- non avere un reddito di lavoro autonomo superiore a 23.400 euro (risultante dall’ultima dichiarazione presentata);
- non avere un volume di affari superiore a 30.000 euro;
- non essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Premesso ciò, l’istante chiedeva se il bonus in esame dovesse essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto ai fini Irpef.
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ex art. 6, co. 1, del Tuir, i singoli redditi sono classificati in varie categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi. Al comma 2, è specificato che, di regola, i proventi conseguiti in sostituzione degli stessi sono classificabili nella medesima categoria di quelli sostituiti o perduti. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di apportare deroghe a tale disciplina.
Una simile deroga è riscontrabile nell’art. 10-bis del “decreto Ristori”, il quale ha riconosciuto che “i contributi e le indennità, di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi”.
Circa i potenziali destinatari di tale misura, nulla osta a ricomprendervi i liberi professionisti; maggiori problemi si pongono per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: costoro generano, di regola, redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, a meno che l’attività di collaborazione sia parte integrante dell’oggetto, dell’arte o della professione dagli stessi esercitata. In questo caso, i relativi redditi saranno riconducibili ai redditi di lavoro autonomo. Nel primo caso, la norma esentativa non potrà operare, nel secondo caso, invece sì.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il bonus in questione fosse certamente esente a tassazione per professioni. Posto che anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che posseggano un reddito di lavoro autonomo e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, può trovare applicazione il medesimo regime di favore.
Per tali soggetti, quindi, il bonus economico previsto dall’Avviso non rileva ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione.