Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 aprile 2021, n. 9106

Lavoratori di cooperativa di consumo, Sussistenza di rapporti
di lavoro subordinato, lllecita interposizione di manodopera, Elemento
dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non agevolmente
apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, Ricorso ad
elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria, Mera applicazione
dei singoli indici rivelatori, da accompagnare ad una globale visione di
insieme che  attribuisca maggiore o minor
valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione

 

Rilevato che

 

1. la Corte di Appello di Genova, con sentenza
pubblicata il 4 marzo 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
respinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe nei confronti della C.
Liguria Società Cooperativa di Consumo, domande volte ad accertare la
sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, nonostante detti rapporti
fossero “ufficializzati nel tempo da varie società con contratti di
collaborazione”, e, comunque, l’illecita interposizione di manodopera;

2. la Corte ha rigettato il primo motivo di appello
sull’assunto che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto
“non sussistenti nei rapporti di lavoro dedotti dai ricorrenti gli indici
sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, e ciò sulla base della
valutazione complessiva delle allegazioni contenute nei ricorsi integrate dalle
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero”; secondo la Corte genovese,
“diversamente da quanto dedotto dagli appellanti, il giudice di prime
cure, lungi dal rigettare le domande ritenendo pacifico che i ricorrenti
svolgessero attività di merchandising, ha puntualmente analizzato le mansioni
svolte dagli stessi, dando atto che le stesse fossero corrispondenti a quelle
tipicamente svolte dai merchandiser, trattandosi di prestazioni prodromiche,
accessorie e conseguenti a tali attività”;

3. la Corte ha respinto pure il secondo motivo di
gravame concernente l’esclusione dell’illecita interposizione di manodopera,
affermando che i ricorrenti, nei rispettivi atti introduttivi, avevano allegato
“di aver stipulato con le agenzie di promozione contratti co.co.co .,
co.co .pro e anche di altro genere non contestando la natura di rapporti di
lavoro autonomo dei medesimi”; ha rigettato il motivo di impugnazione
escludendo altresì “la sussistenza di rapporti contrattuali tra la
convenuta (cooperativa) e le agenzie di promozione”, richiamando a
sostegno Cass. n. 6896 del 2004;

4. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto
ricorso B.B., F.C., E.V., M.R., L.C. e S.L. con 3 motivi; ha resistito la C.
Liguria Società Cooperativa di Consumo con controricorso, illustrato anche da
memoria in vista dell’adunanza camerale del 19 marzo 2020; a tale memoria si è
richiamata la società con atto del 4 settembre 2020;

 

Considerato che

 

1. il primo motivo di ricorso denuncia:
“violazione e falsa applicazione dell’art.
2094 c.c. e dei criteri giuridici per la individuazione del rapporto di
lavoro subordinato con riferimento alla qualificazione dell’attività di
merchandiser, anche in relazione con quanto previsto dalla classificazione del
personale contenuta nella contrattazione collettiva per i dipendenti da imprese
della distribuzione cooperativa”; si lamenta che sarebbe stato dato
“valore esclusivo al dato formale costituito dal nomen iuris”, senza
fare riferimento a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la
durata del rapporto e senza dare rilievo “all’onere dell’acquisto dei
materiali necessari al lavoratore nonché alla instaurazione e alla gestione del
rapporto con gli utenti e la clientela”;

2. il motivo è infondato;

infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio
di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione
della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta
al sindacato di legittimità (tra le recenti: Cass. n. 3340 del 2019);

in particolare, secondo questa Corte, la valutazione
delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un
rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro
subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile
in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da
applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del
2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del
2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n.
14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del
2009); qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive
altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del
rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione
indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU. n. 379 del 1999, con la risalente
giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall’essenzialità
della subordinazione, ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze
sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde; chiaro che la mera
applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura
fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che  attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni
di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute; vale,
cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno
letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci;
ancora le Sezioni unite di questa Corte (n. 379/99 cit.) insegnano come
“ciò che deve negarsi è soltanto l’autonoma idoneità di ciascuno di questi
elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in
contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale (id est, a costituire il
criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico),
non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi,
funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del
requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e
precisi indici rivelatori dell’effettività di tale sussistenza”;
l’accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che
concretano gli indici sintomatici della subordinazione e del come

si siano verificati nella vicenda storica che
origina la controversia compete ai giudici di merito, così come a costoro
spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio
complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia
tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione
medesima; trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a
sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione
tempo per tempo vigente; inoltre il giudice di legittimità può sindacare la
sussunzione operata dall’impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura
appropriata, negando – per dirla con la decisione delle SS.UU. n. 379/99 già
citata – che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del
rapporto in contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, dovendo invece
essere praticata una valutazione globale dei medesimi, quali “concordanti,
gravi e precisi indici rivelatori” dell’effettività della sussistenza
della subordinazione; tuttavia chi ricorre per cassazione non può – come nella
specie ha fatto parte ricorrente – limitarsi ad opporre un diverso
convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune
circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad
altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di
avere individuato vizi idonei a determinare l’annullamento della sentenza
impugnata; come noto, infatti, al giudice di legittimità non è conferito il
potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di
procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina
delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la
decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi,
tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non
può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze
istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile
corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione
logica alternativa appaia come l’unica possibile (per tutte, sui limiti del
sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016;
successive conformi: v. Cass. n. 9157 del 2017; Cass.
n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017;
da ultimo: Cass. n. 32385 del 2019);

3. il secondo motivo denuncia: “nullità della
sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
anche con riferimento al principio del giusto processo e, più in generale, del
concreto esercizio del diritto di difesa”, dolendosi che i giudici del
merito non avrebbero dato corso ad istanze istruttorie “formalmente e
ritualmente richieste”;

4. il motivo è inammissibile;

in tema di valutazione delle prove il principio del
libero convincimento, posto a fondamento degli artt.
115 e 116 c.p.c., opera interamente sul
piano dell’apprezzamento di merito,- insindacabile in sede di legittimità,
sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice
del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme,
bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto
paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti
dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come
riformulato dall’art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n.
134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017);

inoltre, per risalente insegnamento di questa Corte,
la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per
cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di
motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non
ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze
tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il
convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a
trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011);
infine spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di
prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti – senza che possa
neanche essere invocata la lesione dell’art. 6, primo comma, della
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo al fine di censurare l’ammissibilità
di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n. 13603
del 2011; Cass. n. 17004 del 2018) – con una valutazione che non è sindacabile
nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla
novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014);

disposizione quest’ultima che, per i giudizi di
appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore
della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata
sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, neanche può essere
invocata nella specie rispetto ad un appello promosso dai ricorrenti dopo la
data sopra indicata (art. 54,
comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo
grado, ove il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di
primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo
comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in
caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014);

5. il terzo motivo denuncia: “violazione e
falsa applicazione degli artt.
1 e 3 della I. n. 1369 del 1960 e dell’art. 29 del successivo d. Igs. n. 276
del 2003 per essere stata esclusa aprioristicamente (e cioè senza una
verifica concreta delle mansioni effettivamente svolte ma sulla base esclusiva
di dati formali) la esistenza di una interposizione di manodopera o comunque di
un rapporto di lavoro del committente – connessa nullità della sentenza e del
procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;

6. la censura – in disparte i profili di
inammissibilità già rilevati nei precedenti motivi avuto riguardo sia alla
deduzione della violazione di legge che in realtà sottende un diverso
apprezzamento dei fatti di causa, sia all’improprio richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c.
– è infondata; infatti la sentenza impugnata si è uniformata al principio di
diritto affermato da Cass. n. 6896 del 2004, secondo cui: “Atteso che il
merchandising è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli
spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino  o centro commerciale, al fine di rendere i
prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa
specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta “agenzia”), su
incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro
commerciale, il divieto di interposizione di manodopera di cui all’art. 1 della legge n.1369 del 1960
non può mai dirsi violato quando la prestazione del lavoratore addetto (nel
caso di specie, merchandiser) si svolga in regime di lavoro autonomo; nel
contratto di merchandising, inoltre, non è configurabile la fattispecie
interpositoria vietata quando il centro commerciale presso il quale l’attività
viene svolta sia estraneo ai rapporti contrattuali tra l’agenzia e l’impresa
fornitrice dei prodotti e si limiti a consentire che l’attività di promozione
si svolga all’interno della propria struttura di distribuzione”;

in mancanza di alcuna adeguata confutazione
dell’esposto principio applicato dalla Corte territoriale la censura non è
accoglibile;

7. conclusivamente il ricorso deve essere respinto,
con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art.
13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 aprile 2021, n. 9106
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