Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8950

Differenze retributive, Retribuzione proporzionata e
sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, Motivazione della
sentenza, Parametro della sufficienza, Controllo di legittimità sulla
esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito,
Argomentazioni logico-giuridiche congrue

 

Rilevato

 

Che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza
pubblicata in data 16.1.2015, ha accolto il gravame interposto dalla E. S.r.l.,
nei confronti di A.D.S., avverso la pronunzia del Tribunale di Agrigento n.
1316/2012, resa il 27.9.2012, che, in parziale accoglimento della domanda del
lavoratrice, aveva condannato la società datrice al pagamento di Euro 36.316,62
a titolo di differenze retributive, <<detratto quanto pacificamente
versato a titolo di TFR anteriormente al deposito del ricorso>>, oltre
accessori, come per legge;

che la Corte di Appello, in riforma della sentenza
impugnata, ha rigettato l’originaria domanda della D.S.; che per la cassazione
della sentenza ricorre quest’ultima sulla base di quattro motivi, cui resiste
con controricorso la E. S.r.l.;

che è stata comunicata una memoria nell’interesse
della lavoratrice;

che il P.G. non ha formulato richieste

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione
degli artt. 2118 c.c.; 235 e 240 del CCNL Commercio e si afferma
che, come stabilito dalla Suprema Corte, l’indennità sostitutiva del preavviso
è comunque dovuta a prescindere dal danno sofferto e che i giudici di appello
hanno erroneamente stabilito che alla ricorrente non fosse dovuta, essendo
stata licenziata <<con effetto immediato >; 2) la violazione degli artt. 2120 c.c. e 236 CCNL Commercio, per avere
i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse
provato <<i fatti costitutivi dei diritti vantati dalla medesima e che
avesse percepito il TFR calcolato in CTU al lordo, in Euro 4.989,88>>; 3)
la violazione degli artt. 36 Cost.; 2109 c.c.e 150 CCNL Commercio, per non
avere i giudici di appello osservato il dettato costituzionale che prevede all’art. 36, oltre al diritto ad una retribuzione
proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, una
durata massima della giornata lavorativa che, normalmente è di otto ore, e per
non avere considerato che la ricorrente non ha percepito, alla conclusione del
rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie ed i ratei residui dei
permessi non goduti; 4) la violazione dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c., per obliterazione di documenti decisivi per
il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare, per non
avere dato il giusto rilievo al <<documento prodotto al n. 16 del
fascicolo di primo grado, con il quale il dott. A.M. comunicava al sig. S.,
legale rappresentante della E., le somme rese dai dipendenti e le spese sostenute
per l’attività lavorativa>>;

che i motivi – da trattare congiuntamente per
ragioni di connessione e che presentano profili di inammissibilità, secondo
quanto di seguito specificato – non sono meritevoli di accoglimento;
innanzitutto, infatti, la ricorrente non ha indicato analiticamente sotto quale
profilo le norme che si assumono violate sarebbero state incise nel
procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza; e ciò, in
spregio alla prescrizione di specificità dell’art.
366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, del
codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la
puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con
specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo
determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano
ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015;
Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); inoltre, nei primi tre motivi, si deduce che
le violazioni lamentate attengono anche agli artt. 235, 240, 236 e 150 CCNL Commercio, che non è
stato prodotto (e neppure indicato nell’elenco dei documenti offerti in
comunicazione unitamente al ricorso per cassazione), né trascritto, in
violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce
quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto
precedente cui si riferisce (arg. ex art. 366,
primo comma, n. 6, c.p.c.), in modo tale da consentire alla Corte di legittimità
di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di
esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per
cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire
le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a
consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia
necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti
concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013).

Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in
grado di poter apprezzare la veridicità delle doglianze svolte dalla ricorrente
e, dunque, anche sotto tale profilo, le censure mosse al procedimento di
sussunzione operato dai giudici di appello si risolvono in considerazioni di
fatto e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass.
nn. 24374/2015; 80/2011);

che, inoltre, per quanto più in particolare attiene
al quarto motivo, anche prescindendo dalla genericità delle contestazioni
formulate in merito alla valutazione delle emersioni probatorie operata dalla
Corte di Appello, peraltro prive di riferimenti ad alcuna documentazione
(eccezion fatta per il generico richiamo al <<documento prodotto al n. 16
del fascicolo di primo grado, con il quale il dott. A.M. comunicava al sig. S.,
legale rappresentante della E., le somme rese dai dipendenti e le spese
sostenute per l’attività lavorativa>>, neppure trascritto e di cui non si
specifica il rilievo) a sostegno delle deduzioni formulate e senza che venga
focalizzato il momento di conflitto, rispetto ad esse, dell’accertamento
concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle risultanze istruttorie
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011), il mezzo di
impugnazione tende, all’evidenza, ad una nuova valutazione delle prove – in
particolare delle dichiarazioni di alcuni testi, neppure trascritte (v. pag. 8
del ricorso) -, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex
plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n.
14541/2014); che, infine, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(con la sentenza n. 8053 del 2014), per
effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si
esaurisce nella <<mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico>>, nella <<motivazione apparento>, nel <<contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e nella
<<motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile>>,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di <<sufficienza>>
della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un
vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene,
poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come
riferito in narrativa, in data 16.1.2015, nella fattispecie si applica, ratione
temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n.
5), come sostituito dall’art.
54, comma 1, lettera b), del D.l. n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, a
norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che
denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n.
21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di
discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare;
né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni
Unite, ad un vizio della sentenza <<così radicale da comportare>>
in linea con <<quanto previsto dall’art. 132,
n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di
motivazione>>. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma
del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane
il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso
motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato
condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del
tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il
ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui
all’art. 13, comma 1 – quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.400,00,
di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8950
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: