Il Governo ripropone lo smart working, il congedo straordinario ed il bonus baby-sitting per i genitori lavoratori.
Francesco Belmonte
Con il recente D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (c.d. Decreto Covid), sono state introdotte “nuove” misure urgenti in favore dei genitori per garantire il work-life balance durante l’attuale fase epidemiologica.
L’istituzione di nuove Regioni “rosse”, e la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, ha imposto, infatti, la necessità di fornire “nuovi” strumenti in grado di consentire, alle lavoratrici ed ai lavoratori, di conciliare le esigenze di cura dei figli con quelle lavorative: fino al 30 giugno 2021 i genitori possono così avvalersi di tre differenti istituti in ragione della categoria lavorativa di appartenenza, dell’età dei figli e della tipologia di lavoro svolto.
Il genitore lavoratore del settore privato, con figli conviventi minori di 16 anni, alternativamente all’altro, può ricorrere allo smart working per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata: a) della sospensione delle attività scolastiche; b) del contagio da covid-19 del figlio; c) ovvero della quarantena dello stesso, disposta dalla ASL (art. 2, co.1).
Nella sola ipotesi in cui l’attività lavorativa non sia compatibile con la modalità agile, il genitore, sempre alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per i suddetti periodi ricorrendo al congedo parentale “straordinario” solo per quei figli conviventi di età inferiore ai 14 anni (art. 2, co. 2).
In relazione al trattamento economico (ex art. 2, co.3), i genitori percepiscono, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità dall’art. 23, D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (“1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. … 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.”), ad eccezione del co. 2 (“2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”).
Per quanto concerne, invece, il trattamento previdenziale, i periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa (art. 2, co. 3).
Possono accedere al congedo summenzionato, a prescindere dal requisito anagrafico del minore, anche i genitori con figli affetti da gravi disabilità (accertate ai sensi dell’art. 4, co.1, L. 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado, “per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.” (art. 2, co.2, ult. per.).
Allo stesso modo, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Inps, il congedo in commento si estende anche ai dipendenti pubblici (INPS Msg. n. 1276/2021).
Il Decreto ripropone, poi, la possibilità per i genitori di convertire il congedo parentale ordinario, ex artt. 32 e 33, D.LGS. n. 151/2001, in congedo straordinario (con diritto all’indennità del 50% della retribuzione) in caso di astensione facoltativa avvenuta “durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio” (art. 2, co.4), in via retroattiva, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 30/2021 in commento).
La possibilità di usufruire del congedo straordinario è invece preclusa per il genitore con figli di età compresa tra 14 e 16 anni. Egli, infatti, può ugualmente scegliere di astenersi dal lavoro (sempre in via alternativa all’altro genitore) durante i periodi indicati dal Decreto, ma è preclusa la corresponsione dell’indennità e la contribuzione figurativa. Tuttavia, il Decreto riconosce ai genitori il “diritto alla conservazione del posto”, vietando l’estromissione dall’azienda mediante licenziamento. (art. 2, co. 5). Preclusioni: Nei giorni in cui uno dei genitori fruisca della modalità di lavoro a distanza o del congedo straordinario (anche non indennizzato) o comunque non esegua alcuna attività lavorativa, è preclusa all’altro genitore la possibilità di beneficiare del congedo straordinario (anche non indennizzato) e del bonus baby-sitting, “salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo” delle predette misure (art. 2, co. 7).
Il Decreto non estende gli strumenti descritti (smart working, congedo straordinario ed astensione dal lavoro senza indennità e contribuzione figurativa) alle ulteriori e diverse categorie di lavoratori, come: gli iscritti alla gestione separata Inps; gli autonomi; il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; gli operatori sanitari (dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato).
Quest’ultimi, se genitori di figli conviventi con età inferiore ai 14 anni, possono optare unicamente per la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, erogato mediante il c.d. libretto famiglia, di cui all’art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).
Il contributo può essere altresì utilizzato per il pagamento delle rette di: centri estivi; servizi integrativi per l’infanzia; servizi socio-educativi territoriali; centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In tali ipotesi, il bonus viene corrisposto direttamente al genitore richiedente, a condizione che egli dimostri “la comprovata iscrizione” alle strutture citate.
La misura in commento è estesa anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, “subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari” (art. 2, co. 6).
Condizioni: il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore “non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 (n.d.r. straordinario) e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1 (n.d.r. smart working), 2 (n.d.r. congedo straordinario), 3 (n.d.r. indennità del congedo), 4 (n.d.r. conversione del congedo ordinario)” (art. 2, co. 6, ult. per.).