Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2021, n. 9221
Tributi, IRAP, Professionista, Accertamento, Omesso
versamento, Assenza di autonoma organizzazione, Annullamento dell’atto
impositivo
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, contro A.H., impugnando la sentenza della
CTR Calabria indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza della CTP, ha
accolto l’appello proposto dal contribuente e conseguentemente annullato
l’avviso di accertamento emesso per l’omesso versamento dell’IRAP per l’anno
2010. La CTR ha osservato che non potevano dirsi sussistenti i presupposti per
ritenere dimostrata l’autonoma organizzazione ai fini del tributo IRAP, ciò non
desumendosi dal valore dei beni strumentali, tutti funzionali all’attività,
nemmeno rilevando il reddito percepito e l’attività occasionalmente svolta dal
collaboratore e l’apporto fornito da un collaboratore saltuario.
La parte intimata ha resistito con controricorso.
La ricorrente deduce con il primo motivo la nullità
della sentenza impugnata per motivazione apparente.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la
violazione dell’art. 2, c. 1 d.lgs.
n. 446/1997.
Il primo motivo non è fondato.
Ed invero, la CTR, oltre a citare alcune massime di
questa Corte in materia di IRAP, si è concretamente occupata della verifica dei
presupposti giustificativi dell’IRAP nei confronti del professionista,
motivatamente escludendoli e considerando tanto il valore del reddito ritratto,
quanto quello degli ammortamenti e beni strumentali, considerando che l’arco
temporale al quale questi ultimi si riferiscono non potevano essere valorizzati
rispetto al requisito dell’autonoma organizzazione, risultando i beni tutti
necessari per lo svolgimento dell’attività professionale, inoltre tenendo conto
dell’apporto saltuario di un collaboratore assunto per la riorganizzazione
dello studio.
La sentenza, pertanto, risponde al c.d. minimo
costituzionale come individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass., S.U., n. 8053/2014.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La CTR, invero, si è pienamente conformata ai
principi espressi da questa Corte con riguardo ai requisiti dai quali poter
desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
In particolare, le Sezioni unite di questa Corte
hanno ritenuto che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il
presupposto dell’ “autonoma organizzazione”, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997,
non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi
beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio
dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un
dipendente con mansioni esecutive (in applicazione del principio, la S.C. ha
respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia
organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni
strumentali minimi) – cfr. Cass., S.U., n.
9451/2016.
Si è ancora aggiunto che in tema di IRAP, il
presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il
contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia
dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive-v.,
di recente, Cass. n. 24516/2020. Si è poi
aggiunto, con riguardo alla non occasionalità della prestazioni svolte da terzo
a beneficio del contribuente professionista, che in tema di IRAP, l’impiego non
occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di
un’autonoma organizzazione – che costituisce, a sua volta, presupposto
dell’imposta -, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché
correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti
all’esercizio dell’attività del soggetto passivo-cfr. Cass. n. 27423/2018.
Orbene, nel caso di specie la CTR, con motivazione
correlata ad un accertamento fattuale non aggredibile in Cassazione, ha
rilevato l’occasionalità dell’attività svolta dal collaboratore esterno,
remunerato in modo non consistente – euro 5000,00 – per l’attività
collaborazione relativa alla riorganizzazione dell’archivio legale.
Tanto è sufficiente per escludere che la CTR sia
incorsa in violazione di legge rispetto all’individuazione dei requisiti
giustificativi dell’IRAP che ha invece motivatamente ed adeguatamente escluso
sulla base di un iter argomentativo esente da vizi.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va
rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente
in euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.