Per determinare la retribuzione sufficiente, in forza dell’art. 36 della Costituzione e delle reali mansioni svolte dal lavoratore, è possibile far riferimento ad un ccnl diverso da quello applicato dall’impresa.

Nota a Trib. Milano 24 febbraio 2021, n. 413

Pamela Coti

È potere/dovere del Giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda al lavoratore, adeguarla mediante l’individuazione dell’ammontare retributivo rispondente alle caratteristiche di sufficienza e proporzionalità rispetto all’effettivo lavoro svolto dal lavoratore con riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile.

È quanto stabilito dal Tribunale di Milano 24 febbraio 2021, n. 413, in relazione al caso di un lavoratore al quale era stato applicato dall’azienda il ccnl legno artigiani, sebbene egli svolgesse di fatto esclusivamente attività di autista rientrante, invece, nel ccnl trasporto merci.

Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore avendo riscontrato palesemente (anche alla luce delle risultanze probatorie) la discrasia tra le mansioni previste nel contratto di assunzione e quelle alle quali il ricorrente era stato concretamente adibito e rideterminando la retribuzione riferimento ai livelli di inquadramento previsti dai ccnl di settore.

A riguardo, la Cassazione si è più volte espressa, precisando che:

  • il giudice, qualora ritenga inapplicabile un contratto collettivo per le effettive mansioni svolte dal lavoratore e consequenzialmente inadeguata la retribuzione, può procedere al suo adeguamento, applicando un diverso contratto di categoria (v. Cass. n. 3137/2019, in q. sito con nota di A. TAGLIAMONTE; Cass. n.11372/2008; Cass. n.9964/2003; Cass. n.7157/2003);
  • nella valutazione della sufficienza e proporzionalità della retribuzione, “non può disporsi un’applicazione integrale e minuziosa di tutte le clausole del ccnl di riferimento individuato, ma vanno considerate solo quelle che costituiscono il c.d. ‘minimo costituzionale’, con esclusione degli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale, quali, ad esempio, la 14à mensilità (Cass. n. 15148/2008; Cass. n.12520/2004).
Retribuzione sufficiente: possibile applicazione di un ccnl non applicato in azienda
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