Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 aprile 2021, n. 13471

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
in corso in un cantiere edile, Responsabilità, Compito di impartire alle
imprese esecutrici dei lavori, le istruzioni in materia di sicurezza del
cantiere, Controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni

 

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza del 7 giugno 2019 il Gup del Tribunale
di Matera ha condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito
abbreviato, M. M. alla pena ritenuta di giustizia avendolo ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 158, comma 2, lettera a), del dlgs n. 81
del 2008, in relazione all’art. 92, comma 1, lettera a) del medesimo decreto
legislativo, perché, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori in corso in un cantiere edile sito in Comune di
Tricarico, ometteva di verificare la corretta realizzazione delle operazioni di
coordinamento e controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza
da parte delle imprese esecutrici dei lavori in questione.

Ha interposto ricorso per cassazione, unica forma di
impugnazione possibile trattandosi dì sentenza con la quale era stata irrogata
la sola pena dell’ammenda, il M., tramite il proprio difensore fiduciario,
affidando il proprio atto di impugnazione ad un unico articolato motivo avente
ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Ha, in sostanza, sostenuto il ricorrente che non era
compito suo, in qualità di coordinatore della sicurezza dei lavori controllare
il minuto rispetto delle disposizioni che anche lui aveva impartito alle
imprese che materialmente stavano eseguendo i lavori.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso proposto, essendo risultato infondato il
motivo di impugnazione posto alla sua base, deve essere, pertanto, rigettato.

Afferma, in estrema sintesi, il ricorrente che la
sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto la relativa sentenza sarebbe
caratterizzata da una motivazione omessa, contraddittoria o comunque illogica.

Non avrebbe tenuto conto il Tribunale di Matera del
fatto che il M., nella sua qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione di  determinati lavori in atto
in Comune di Tricarico, era tenuto ad impartire alla impresa esecutrice dei
lavori le opportune prescrizioni, dovendo assicurare la sicurezza del cantiere
esclusivamente per i cosiddetti rischi generici relativi alle fonti di pericolo
riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le
attività, alle procedure lavorative ed alla eventuale convergenza di più
imprese sul medesimo cantiere, esulando, invece, rispetto allo spettro della
sua responsabilità il sovraintendere, momento per momento, alla corretta
applicazione delle prescrizioni da lui impartite.

La tesi riferita dal ricorrente è errata.

Infatti, la disposizione che si assume essere stata
violata dal M., cioè l’art. 92, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008,
specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione
dei lavori vi è quello di verificare l’applicazione da parte delle imprese
esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della
sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale
verifica non deve essere eseguita solo attraverso un’opera di coordinamento ma
anche attraverso un’opera di materiale controllo dell’operato svolto dalle
imprese esecutrici.

Sulla base di quanto precede deve escludersi che,
diversamente da ciò che la difesa del ricorrente pare intendere, i compiti del
M. si erano  esauriti una volta che egli
avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di
sicurezza del cantiere e ne avesse sollecitato e raccomandato il rispetto.

Invece il M. avrebbe dovuto compiere anche un’opera
di controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso
in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei
lavori.

Sotto il profilo descritto, pertanto, la tesi
difensiva dell’imputato è priva di pregio e, per tale motivo, la sentenza
impugnata, che ha ritenuto ricorrere al riguardo la responsabilità del
prevenuto, è esente da vizi.

Il ricorso proposto deve essere, pertanto, rigettato
ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 aprile 2021, n. 13471
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