Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 aprile 2021, n. 9334

Sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, Differenze retributive, Mancato riconoscimento dell’anzianità
di servizio ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità, Assenza
di trascrizione o di allegazione della domanda originaria, Doglianze
formulate, confinate in un alveo di genericità, Ricorso inammissibile

 

Rilevato che

 

la Corte d’appello di Roma con sentenza del 2/2/2006
dichiarava la nullità dei contratti a termine intercorsi tra S.F. e la R. dal
1996 al 1999 accertando la sussistenza di un unico rapporto di lavoro, a tempo
indeterminato, e condannando l’azienda a risarcire alla lavoratrice, a far data
dal 2001, il danno corrispondente alle differenze retributive maturate sulla
base dei parametri contrattualmente stabiliti per i dipendenti R. inquadrati
nel 4° livello;

la R., in esecuzione della sentenza, riammetteva al
lavoro la F., riconoscendole l’inquadramento stabilito nel giudizio di merito;

S.F. contestava, in sede esecutiva, il mancato
riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del calcolo degli aumenti
periodici di anzianità e la progressione economica di carriera prevista
contrattualmente;

il Tribunale di Roma adito emetteva decreto
ingiuntivo (n. 9805/2012), condannando la R. corrispondere alla lavoratrice la
somma di Euro 28.479,71 a titolo di differenze retributive maturate per il
periodo trascorso dalla riammissione in servizio in esecuzione della sentenza
d’appello (2/2/2006) alla data di emissione del decreto ingiuntivo (31/5/2012);

la R. proponeva appello avverso la sentenza con cui
il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, e la
Corte territoriale, riformata la pronuncia del primo giudice, accertava a
carico di S.F. un credito inferiore, pari ad Euro 17.087;

la Corte d’appello ha recepito le risultanze della
consulenza tecnico contabile che, nell’effettuare il ricalcolo delle spettanze
sulla base della qualifica di programmista regista di 3° livello, aveva
rilevato come fra le voci retributive richieste dall’appellata non fosse
ricompresa l’indennità di mancata limitazione orario di lavoro pari all’8 per
cento, prevista dal CCNL del 2000;

la Corte territoriale ha accertato come il credito
rivendicato fosse stato già corrisposto dalla R. a S.F. ed ha condannato
quest’ultima a restituire all’azienda la somma di Euro 11.783, ricevuta in
eccesso al momento dell’esecuzione della sentenza in origine impugnata;

la cassazione della sentenza è domandata da S.F.
sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

la R.- Radiotelevisione italiana S.p.a., già R. –
Radiotelevisione Italiana – Società per Azioni, ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente
comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.

 

Considerato che

 

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte
ricorrente contesta “Violazione dell’art. 2099
c.c., dei CCL R. 9 maggio 1990, CCL R.
1995 e CCL R. 8 giugno 2000”; la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato
alla fattispecie gli istituti retributivi contrattuali, segnatamente la cd.
indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui all’art. 12 del CCL R. 1990,
istituto trasfuso nei successivi contratti collettivi;

l’indennità mancata limitazione e variabilità degli
orari di lavoro giornalieri si comporrebbe di un’indennità dell’8 per cento,
che andrebbe ad aggiungersi al cd. forfait straordinari per coloro che già
beneficiassero dell’indennità di cui all’art. 12 del CCNL R. del 1999;

quanto all’ammontare, il forfait straordinari
sarebbe costituito dalla differenza tra la misura dell’indennità prevista
dall’art. 12 del CCNL R. del 1999 (pari al 25 per cento dello stipendio
individuale e dell’indennità di contingenza) e la “nuova” indennità
dell’8 per cento, contemplata a scopo perequativo dal CCNL R. 2004-2007;

il giudice dell’appello avrebbe erroneamente
ritenuto che il forfait straordinari andasse calcolato nella misura dell’8 per
cento, e non del 17 per cento, atteso che S.F. nel 2000 era già destinataria
dell’indennità di cui all’art. 12 del CCNL R. del 1999;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia
“Nullità della sentenza per insussistenza dei requisiti di cui all’art. 132 n. 4”;

il giudice dell’appello avrebbe aderito
acriticamente alla valutazione del consulente tecnico, secondo cui fra le voci
richieste dalla ricorrente nel giudizio di primo grado (p. 5 sent.) non
risultava compreso il cd. “forfait straordinari”;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta
“Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”; il decisum non avrebbe considerato la
circostanza per cui S.F., alla data di sottoscrizione dell’accordo del 2000,
era già beneficiaria dell’indennità di mancata limitazione orario di lavoro
nella misura del 25 per cento;

il primo motivo è inammissibile;

le censure muovono dal presupposto che la Corte
territoriale, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto
dalla R., abbia commesso errori interpretativi sia quanto all’applicazione
delle norme contrattuali, succedutesi nel tempo, che disciplinano l’indennità
di mancata limitazione e variabilità degli orari di lavoro sia quanto alla
misura dell’ammontare di essa;

le doglianze sono genericamente prospettate, atteso
che parte ricorrente – disattendendo i principi di specificità e di allegazione
di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ. – non ha trascritto né
prodotto il decreto ingiuntivo da cui poter evincere quali specifiche voci
retributive fossero state individuate come dovute dal provvedimento;

va ribadito che il ricorso per cassazione, in
ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi
necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della
sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di
tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo
stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio
di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362
del 2006);

la cogenza di detto principio assume un rilievo
ancor più decisivo là dove, come nel caso in esame, si controverte di un
fattore retributivo inciso da una pluralità di contratti collettivi succedutisi
nel tempo, con significative modifiche sia quanto ai requisiti da possedersi in
capo ai beneficiari sia quanto al valore economico;

il secondo motivo è parimenti inammissibile;

la ricorrente lamenta che il giudice abbia recepito
acriticamente le conclusioni del CTU, che aveva ritenuto che fra le voci
richieste dal S.F. nel giudizio di primo grado, non fosse presente l’indennità
di mancata limitazione orario di lavoro pari all’8 per cento;

la critica si completa nella deduzione che tale
errata conclusione sia derivata dall’assenza di argomentazioni del perito
d’ufficio in merito alle puntuali osservazioni del consulente di parte della
F., il quale aveva contestato come l’elaborato peritale non avesse considerato
la mancata corresponsione, da parte della R., di una serie di voci (tredicesima
e quattordicesima mensilità, premi di produzione, premi di risultato, una
tantum per rinnovi contrattuali, forfait straordinari);

in assenza di trascrizione o di allegazione della
domanda originaria, le doglianze formulate dall’odierna ricorrente restano
confinate in un alveo di genericità tale da non permettere a questa Corte di
valutare la fondatezza delle critiche prospettate col secondo motivo;

in tal caso, giova richiamare il principio secondo
cui la Corte di Cassazione, qualora sia richiesta di accertare se il giudice di
merito sia incorso in error in procedendo, si atteggia quale giudice del fatto
ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non
essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare
e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è
necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e
caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma
anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata
dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della
questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica
della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (Cass. n. 20181 del
2019); il terzo motivo è inammissibile;

il fatto storico, la cui mancata valutazione avrebbe
inficiato la motivazione assunta dalla Corte territoriale, è prospettato in
modo generico;

la ricorrente non trascrive e non produce nessuna
fonte testuale o extratestuale da cui sia dato ricavare la circostanza secondo
la quale, alla data di entrata in vigore dell’accordo del 2000, ella fosse già
beneficiaria dell’indennità di mancata limitazione di orario di cui all’art. 12 dei CCNL R. 1990 e 1995
nella misura del 25 per cento, così da poter rientrare nel novero dei
dipendenti ai quali il CCNL del 2000 riconosceva la “nuova” indennità
perequativa dell’8 per cento;

le Sezioni Unite, con sentenza
n.8053 del 2014 hanno affermato che nel rigoroso rispetto delle previsioni
degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel
contestare il vizio di motivazione, il ricorrente deve indicare il “fatto
storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra
le parti e la sua “decisività”;

in definitiva, il ricorso va dichiarato
inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per
cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della I. n.228 del
2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 aprile 2021, n. 9334
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: