La condotta colposa del dipendente, vittima di infortunio sul lavoro, non esclude la responsabilità datoriale, salvo che si tratti di rischio elettivo.
Nota a Cass. ord. 12 febbraio 2021, n. 3763
Sonia Gioia
In materia di obblighi di protezione, l’imprenditore è responsabile penalmente e civilmente per gli infortuni sul lavoro quand’anche causati da una condotta imprudente, negligente o imperita del prestatore purché connessa all’espletamento dell’attività lavorativa.
La responsabilità datoriale è, invece, esclusa qualora il dipendente assuma un rischio elettivo, che “sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute”, così da porsi come esclusiva causa dell’evento e creare condizioni di pericolo estranee alle normali modalità di svolgimento della prestazione.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 12 febbraio 2021, n. 3763, parzialmente conforme ad App. Brescia n. 477/2017) in relazione all’infortunio occorso ad un lavoratore, impiegato presso la società committente mediante un contratto d’appalto di manodopera, che imprudentemente aveva disattivato i dispostivi di sicurezza del macchinario cui era addetto.
Al riguardo, la Corte ha precisato che l’imprenditore, in quanto titolare di una posizione di garanzia, è tenuto ad impartire al personale le istruzioni necessarie alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa, a fornire “idonei e sicuri” dispostivi di protezione ed a vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche al fine di evitare il verificarsi di eventi lesivi dell’incolumità psicofisica delle maestranze, intrinsecamente connaturati all’espletamento dell’attività professionale, anche nel caso in cui tali rischi siano conseguenze di eventuali negligenze e disattenzioni dei lavoratori.
Pertanto, in caso di infortunio, non è configurabile un concorso di colpa del prestatore che non si sia attenuto alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive datoriali, dal momento che una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le misure di sicurezza non è “né imprevedibile né anomala” e il datore di lavoro ha il dovere di prevenire anche tali condotte mediante l’adozione delle cautele rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento dell’attività di impiego, ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Cass. n. 5419/2019; Cass. n. 1994/2012).
Diversamente, il lavoratore vittima di infortunio è ritenuto responsabile, in via esclusiva, dell’accaduto nel momento in cui abbia assunto un rischio elettivo e, cioè, quando si sia esposto ad un pericolo privo di connessione con la prestazione professionale in base ad una scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi meramente personali (v., fra le tante, Cass. n. 798/2017; Cass. n. 7313/2016).
In tale ipotesi, il comportamento del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta dell’imprenditore che non abbia adottato le misure prevenzionali e l’infortunio, con conseguente esclusione della responsabilità datoriale per mancanza dell’elemento casuale.
In attuazione di tali principi, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito nella parte in cui aveva accertato la responsabilità della società committente per non aver adempiuto l’onere di informare il personale della pericolosità e delle modalità d’uso delle apparecchiature aziendali e per non aver controllato l’efficienza del macchinario, causa dell’infortunio, che, se correttamente funzionante, non avrebbe consentito al dipendente di disattivare i dispositivi di protezione.