Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 aprile 2021, n. 9647
Rapporto di lavoro, Contestazione disciplinare, Assenza per
malattia, Svolgimento di altre attività, Comportamento incompatibile col
proprio stato di salute
Fatti di causa
R.B. adiva il Tribunale di Napoli ed esponeva di
aver prestato attività lavorativa – alle dipendenze della A. s.p.a. dal
27/2/2012 svolgendo mansioni di operatore ecologico raccoglitore; di aver
ricevuto in data 18/9/2014 contestazione disciplinare perché – assente per
malattia nel periodo 14-26 agosto 2014 – era stato impegnato in altre attività,
ponendo in essere un comportamento incompatibile col proprio stato di salute;
di esser stato licenziato per giusta causa in data 26/9/2014.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva dichiararsi
l’illegittimità del provvedimento espulsivo e la condanna della società alla
reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
Si costituiva la società che resisteva al ricorso
chiedendo fosse respinto. Veniva espletata la fase sommaria del giudizio con
reiezione del ricorso. A seguito della opposizione spiegata dal B., il
Tribunale di Napoli, in accoglimento della stessa, con sentenza 22/6/2016
dichiarava illegittimo il licenziamento intimato e ordinava la reintegra del
ricorrente nel posto di lavoro, condannando la società al pagamento in suo
favore, del risarcimento del danno quantificato in dodici mensilità della
retribuzione globale di fatto.
La Corte distrettuale adita dalla società
soccombente, rinnovati gli accertamenti medico-legali, confermava detta
pronuncia con sentenza resa pubblica in data 28/2/2018.
A fondamento del decisum il giudice del gravame
richiamava in via di premessa, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza
di legittimità secondo cui lo svolgimento di.attività lavorativa o
extralavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare
il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei criteri di
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà, nell’ipotesi in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far
presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando una fraudolenta
simulazione, e nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex
ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa
pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
In fatto, osservava che il B. aveva allegato
certificato medico attestante la diagnosi di “episodio di depressione
maggiore” con prescrizione di 15 giorni di riposo e cura.
Vertendosi in tema di patologia di natura
neurologica, ed alla stregua degli esiti degli accertamenti peritali, i
comportamenti ascritti al lavoratore non erano da ritenersi sintomatici di una
simulazione della malattia, né incompatibili con essa, ovvero forieri di
ritardi nella guarigione.
Avverso tale decisione la società A. interpone
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’intimato.
Ragioni della decisione
1. Va esaminata in via pregiudiziale, l’eccezione di
tardività del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente, per
violazione del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione,
sancito dall’art. 1 comma 60
(rectius 62) legge n.92 del 2012, sul rilievo
che la pronuncia emessa dalla Corte d’Appello, depositata in data 28/2/2018,
sarebbe stata comunicata contestualmente dalla cancelleria alla società A., la
quale solo in data 25 luglio 2018 avrebbe provveduto a notificare il ricorso in
sede di legittimità.
2. L’eccezione è priva di fondamento.
Va osservato che l’art. 1 I. 92/2012 stabilisce, al
comma 62 – con norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto
termine breve di impugnazione dettata dagli artt.
325 e 326 cod. proc. civ. – che il ricorso
per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione
del reclamo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se
anteriore”.
La disposizione di cui al richiamato comma 62 art. 1 l. 92/2012,
(analogamente a quanto sancito dall’art.
1, comma 58), sebbene di carattere speciale, nulla – specifica in merito
alla forma della comunicazione, sicché si è ritenuto con condivisibile
approccio, che vale, al riguardo, la disciplina dettata dal codice di rito all’art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., come
modificato dall’art. 16, comma 3,
lett. b) e c), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 221 del 2012 (vedi ex plurimis Cass.
16/1/2017 n. 856).
Siffatti principi rinvengono applicazione anche in
relazione alla comunicazione di cancelleria della sentenza via PEC.
E’ stato infatti affermato che la comunicazione via
PEC a cura della cancelleria fa decorrere il termine breve di sessanta giorni
per l’impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza ed a
tal fine, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza, atteso
che la parte deve essere posta in grado di conoscere, sin dal momento della
comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la
correttezza onde predisporne eventualmente l’impugnazione (cfr. in termini
Cass. 24/10/2017 n. 25136, Cass. 23/8/2016 n. 17251). Diversamente il ricorso
per cassazione può essere proposto nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
Nel caso in esame l’attestazione depositata è
relativa al deposito ed alla pubblicazione della sentenza e dalla stessa non si
evince che era stata comunicata la sentenza nel suo testo integrale.
Dalle enunciate premesse consegue che tale
comunicazione non è idonea a far decorrere il termine breve previsto dal citato
art. 1 comma 62 della legge n. 92
del 2012.
Il ricorso spiegato dalla società, risulta quindi,
ammissibile, perché notificato in data 25/7/2018 entro il termine di
impugnazione sancito dall’art. 327 c.p.c. nella
versione di testo pro tempore vigente.
3. Con il primo motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2104 c.c.
in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia.
Ci si duole che la Corte di merito sia incorsa in
errore nella interpretazione delle norme di diritto applicabili alla
fattispecie. Avrebbe infatti tralasciato di considerare che il rapporto di
lavoro in ogni sua fase va improntato al rispetto dei canoni di buona fede,
correttezza e ordinaria diligenza, inquadrabili nell’archetipo delle norme cd.
elastiche, le quali vanno interpretate alla stregua del complesso di regole in
cui si sostanzia la civiltà del lavoro in un determinato contesto
storico-sociale, di veri e propri standards normativi che rispetto a detti
principi si trovano in rapporto essenziale ed integrativo.
Mostrandosi nel periodo di malattia impegnato in
attività ricreative, egli avrebbe assunto un comportamento incompatibile con la
dichiarata condizione depressiva venendo meno ai propri doveri di
collaborazione con il datore di lavoro, mediante l’ostensione di atteggiamenti
che testimoniavano la partecipazione ad attività palesemente contrarie a quegli
obblighi di correttezza e buona fede – che rivestono la funzione di salvaguardare
l’interesse della controparte alla prestazione dovuta e all’utilità che la
stessa le assicura – ai quali, secondo i principi richiamati, va uniformata la
condotta del lavoratore.
Nell’ottica descritta i giudici del gravame
avrebbero omesso di scrutinare la fattispecie alla luce di tale canone
ermeneutico, non considerando il disvalore ambientale che la condotta del
lavoratore aveva assunto in relazione alla posizione rivestita e al contesto in
cui operava, fondando il proprio convincimento univocamente su di una
articolata e controversa valutazione del ctu nominato in sede di gravame.
La Corte di merito si sarebbe acriticamente adeguata
alle conclusioni rassegnate dal nominato ausiliare senza valutarne la
complessiva attendibilità né confrontarne gli esiti con le disposizioni di
legge applicabili.
4. Il motivo non è fondato.
La violazione del precetto normativo di riferimento
da parte della Corte territoriale non appare riscontrabile nella fattispecie,
essendo valutabile in termini di ragionevolezza l’elaborato giudizio di
sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale.
Al riguardo, va premesso che, anche alla stregua dei
concetto di malattia desumibile dall’art. 32 della Costituzione, la patologia
impeditiva considerata dall’art. 2110 Cod. Civile
che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di
lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come
stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma
come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di
guisa che, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato
sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente,
indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova,
dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della
prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere
l’inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione, e la
loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico –
fisiche, restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del
merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in
concreto, con giudizio ex ante.
La Corte di merito si è fatta carico di confrontarsi
con i principi elaborati in tema da questa Corte, rimarcando che lo svolgimento
di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce
illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo per
violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici
obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia quando l’attività esterna,
prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere
l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una. sua fraudolenta
simulazione; sia quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento
e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte,
l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in
servizio del lavoratore (vedi Cass. 19/12/2000 n. 15916, Cass. 15/1/2016 n. 586, Cass. 27/4/2017 n. 10416,
Cass. 19/10/2018 n. 26496).
All’esito di una analitica ricognizione delle
acquisizioni probatorie e di una approfondita disamina degli elaborati
medico-legali stilati dagli ausiliari nominati in entrambi i gradi di giudizio,
il giudice del gravame è pervenuto alla conclusione che i comportamenti assunti
dal lavoratore nel periodo di assenza per malattia erano compatibili con la
diagnosi di una patologia di natura neurologica anche se giudicata dal CTU
nominato in grado di appello di minore gravità (lieve stato ansioso depressivo)
rispetto a quella diagnosticata in prime cure (episodio di depressione
maggiore).
Ha escluso, quindi, sempre sulla scorta del motivato
parere reso dal nominato ausiliare, fosse emerso che la diagnosi della
patologia neurologica con prescrizione di quindici giorni di riposo, fosse il
frutto di una progettazione fraudolenta e che i comportamenti assunti dal
lavoratore si ponessero in condizione di incompatibilità rispetto alla
guarigione ovvero solo si atteggiassero in termini di mero ostacolo ad una
rapida soluzione dell’episodio morboso.
Alla luce delle sinora esposte considerazioni deve,
pertanto, escludersi che nell’attività di integrazione del precetto normativo
di cui all’art. 2119 c.c. il giudice di merito
sia incorso nello stigma della violazione degli standards conformi ai valori
dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, avendo svolto secondo
valutazione di ragionevolezza, il giudizio di sussunzione del fatto concreto,
siccome accertato, nella norma generale (vedi per tutte Cass. 20/05/2019 n. 13534).
La pronunzia resiste, sotto tale profilo, alla
formulata censura.
5. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa
applicazione dell’art. 18 c.4
e 5 legge n. 300/1970 come modificata dall’art. 1 c. 42 lett. a legge n. 92/2012,
nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia.
Si critica la statuizione con la quale si è
accertata l’insussistenza del fatto contestato, per tale intendendo il fatto
non solo in senso strettamente materiale ma anche giuridico. Si deduce che
nello specifico la condotta del lavoratore si era estrinsecata materialmente
secondo modalità certamente antigiuridiche, per aver vulnerato i canoni di
correttezza e buona fede e del rispetto degli obblighi di diligenza ai quali
essa deve essere informata.
Sotto tale profilo si deduce che il comportamento
del lavoratore era da ritenersi certamente esistente e rilevante sul piano
disciplinare; in via gradata, si osserva che, quand’anche si fosse ritenuto non
grave il comportamento del lavoratore sul piano fiduciario, il giudice del
gravame avrebbe potuto applicare la sanzione di cui al quinto comma dell’art.18 novellato, dichiarando
risolto il rapporto con applicazione di sanzione di carattere pecuniario.
6. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Il dictum oggetto di critica, si colloca, invero,
nel solco del consolidato orientamento espresso da questa Corte secondo cui
l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 I. n. 30070, come
modificato dall’art. 1, comma 42,
della I. n. 92 del 2012, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma
privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela
reintegratoria di cui al comma
4 dell’art. 18, senza che i rilevi la diversa questione della
proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (ex
plurimis, vedi Cass. 7/2/2019 n. 3655, Cass. 5/12/2017 n. 29062).
Questa Corte ha più in particolare chiarito che non
è plausibile che il legislatore, parlando di insussistenza del fatto
contestato, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del
carattere di illiceità, restando estranea alla fattispecie la diversa questione
della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla
sanzione espulsiva (Cass. 6/11/2014 n.23669,
che peraltro si riferiva ad un caso di insussistenza materiale del fatto
contestato). In altre parole l’irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato)
equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione
ai sensi dell’art.18,
quarto comma, cit.
La sentenza oggi impugnata si è conformata al
suddetto insegnamento, rimarcando che l’assenza di illiceità di un fatto
materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la
reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato.
L’accertamento della sostanziale non illiceità dei
fatti addebitati è risultato, come visto, corretto, non avendo peraltro formato
oggetto di fondate censure ad opera della società ricorrente.
Il ricorso deve in definitiva rigettarsi, con spese
di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13 DPR 115/2002 della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per
esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.