Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2021, n. 10274
Rapporto di lavoro, Portatore di handicap, Permessi
retribuiti, Difetto della condizione di gravità, Accertamento
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 17.3.2015, la Corte
d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
condannato l’INPS a restituire a B.C. l’importo dei permessi retribuiti in
quanto portatore di handicap di cui aveva goduto nel periodo agosto 2009 –
agosto 2011, a seguito di autorizzazione dell’Istituto poi revocata per
accertato difetto della condizione di gravità, e il cui importo l’assicurato
aveva rifuso al proprio datore di lavoro, che ne aveva fatto anticipazione.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la
prestazione oggetto della richiesta di ripetizione avesse natura assistenziale
e fosse pertanto sottratta alla regola generale dell’art.
2033 c.c..
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per
cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura. B.C. ha resistito con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2033
c.c. e 3, I. n. 104/1992,
con riferimento agli artt. 43, comma
1, e 79, comma 1, d.lgs. n.
151/2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione oggetto
di ripetizione fosse sottratta alla disciplina generale dell’indebito
oggettivo, ancorché si tratti di prestazione previdenziale di natura non
pensionistica.
Con il secondo motivo, spiegato in subordine
rispetto al primo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 12 e 14 prel.
c.c., in relazione alle disposizioni di legge che disciplinano le
prestazioni assistenziali, giacché, anche a voler ritenere che la prestazione
in questione abbia natura assistenziale, la Corte territoriale avrebbe
erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina dell’indebito propria
delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili.
Ciò posto, il primo motivo è fondato.
Deve anzitutto convenirsi con l’Istituto ricorrente
nel rilievo secondo cui l’indennità economica correlata ai permessi fruiti ex art. 33, I. n. 104/1992,
costituisce prestazione di natura previdenziale, non già – come ritenuto dalla
sentenza impugnata – assistenziale: ne fa fede l’art. 79, d.lgs. n. 151/2001, il
quale espressamente prevede il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno
speciale contributo «per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato privato», tra i quali, appunto, spicca
«l’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della
retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi» (art. 43, d.lgs. n. 151/2001, che ha
riprodotto in parte qua l’art.
33, comma 4, I. n. 104/1992).
È poi indiscutibile che la prestazione previdenziale
in questione non abbia natura pensionistica: essa infatti è corrisposta in
dipendenza di una speciale situazione di bisogno che concerne il portatore di
handicap grave nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Poste tali premesse, è agevole rilevare l’errore in
cui è incorsa la sentenza impugnata: l’unica deroga che al normale regime della
ripetibilità dell’indebito è dato riscontrare nella materia previdenziale è
costituita dal disposto dell’art.
52, I. n. 88/1989, secondo il quale, pur potendo «le pensioni a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive
o, comunque, integrative della medesima» essere «rettificate dagli enti o fondi
erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione», tuttavia, «nel
caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse
rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato».
E poiché nella specie non si verte in materia di indebito pensionistico, non
può che ribadirsi anche con riguardo all’indennità per cui è causa il
consolidato principio secondo cui, essendo l’art. 52, I. n. 88/1989, norma
eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina
dell’indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata
esclusivamente nell’art. 2033 c.c. (così, sia
pure con riferimento alla diversa prestazione previdenziale dell’indennità di
mobilità, v. da ult. Cass. n. 31373 del 2019);
non senza ricordare che la diversità tra le due situazioni è stata ritenuta da
Corte cost. n. 198 del 1991 tale da giustificare la differenziazione dei
relativi trattamenti.
Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.