Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2021, n. 10377
Illegittima collocazione in CIGS, Piena fungibilità
professionale ed organizzativa del lavoratore, Risarcimento del danno,
Quantificazione in via equitativa, tenendo conto della rotazione, Non sussiste
– Compensi retributivi maturati durante l’intero periodo di inadempimento
Fatti di causa
Con sentenza del 4 maggio 2016, la Corte d’Appello
di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Parma,
limitava l’accoglimento della domanda proposta da G.F. nei confronti della
G.I.A. S.p.A., avente ad oggetto, previa declaratoria dell’illegittimità
dell’attivata CIGS, la condanna della Società al pagamento delle differenze tra
la retribuzione spettante ed il trattamento di CIGS percepito dal 2.4.2012 fino
alla reintegra disposta nel giudizio di impugnazione del licenziamento
successivamente intimato al F. dalla Società medesima, al riconoscimento di un
importo a titolo di risarcimento del danno quantificato in via equitativa al
fine di tener conto della prevista rotazione per effetto della quale anche il
F. sarebbe stato interessato alla sospensione del rapporto.
La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto illegittima la collocazione in CIGS del F., per non
essere correlata ad alcuna ragione obiettiva, stante la piena fungibilità
professionale ed organizzativa del F. rispetto agli altri meccanici addetti
allo stabilimento di Ravadese, spettante il risarcimento, da riconoscersi,
tuttavia, non in misura integrale rispetto al periodo di sospensione, ma da
valutarsi in via equitativa tenendo conto della sospensione che avrebbe
investito il rapporto del F. a seguito dell’applicazione della rotazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il F.,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la
Società.
Il ricorrente ha poi presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare
la violazione e falsa applicazione degli art. 1, I. n. 223/1991 e 1223 c.c., lamenta la non conformità a diritto
della pronunzia di rigetto della pretesa al risarcimento integrale del periodo
di sospensione dovuta all’illegittima collocazione in CIGS del ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la
nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, imputando alla Corte
territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed
il pronunciato, per aver rideterminato in riduzione il risarcimento spettante
in difetto di qualsiasi difesa in tal senso prospettata dalla Società.
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento,
dovendo ritenersi, alla stregua dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza
di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 3.5.2018,
n. 10516; Cass. 4.12.2015, n. 24738) cui
il Collegio intende dare continuità, secondo cui il protrarsi arbitrario della
sospensione del rapporto a causa dell’illegittima collocazione in cassa
integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del
datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento
integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell’art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all’entità
dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l’intero periodo di
inadempimento Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, restando
assorbito il successivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello
di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo
altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello
di Bologna, in diversa composizione.