Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2021, n. 10565
Proposta di assunzione, Contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, Alcuna esplicita accettazione o comportamento concludente,
Avvio presso il consolato straniero della pratica per il rilascio del visto per
motivi di lavoro, Libera determinazione nel corso delle trattative pendenti
dell’opportunità dell’ipotizzata assunzione
Fatti di causa
Ritenuto che, con sentenza del 28 gennaio 2016, la
Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di
Milano rigettava la domanda proposta da G.F. nei confronti della S. S.p.A.,
avente ad oggetto la declaratoria dell’avvenuto perfezionamento tra le parti di
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di mesi 6
rinnovabili per altri 6, con inquadramento in categoria I, retribuzione
corrispondente e sede di lavoro in Algeria;
– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non concluso il
contratto inter partes per essere la mail dell’1.3.2011 una mera proposta di
assunzione cui non era seguita alcuna esplicita accettazione né alcun
comportamento concludente idoneo a persuadere dell’avvenuta conclusione del
contratto, né in questi termini valutabile l’avvio presso il consolato algerino
della pratica per il rilascio del visto per motivi di lavoro, da collocarsi
viceversa in una fase prodromica e operante quale condizione mai verificatasi
per non aver il consolato mai rilasciato quel visto, sicché il contratto non
poteva dirsi concluso allorché il vano decorso del tempo determinava il
mutamento delle esigenze aziendali in relazione alle quali la S. aveva
ipotizzato l’assunzione; che per la cassazione di tale decisione ricorre il F.,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la
Società;
– che entrambe le parti hanno poi depositato
memoria;
Ragioni della decisione
Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente,
nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c.,
lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte
territoriale in ordine all’inconfigurabilità nella specie di un consenso raggiunto
tra le parti in ordine alla conclusione del contratto di lavoro;
– che, con il secondo motivo, denunciando la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1358
e 1359 c.c., il ricorrente lamenta da parte
della Corte territoriale un’erronea lettura della vicenda relativa al mancato
rilascio del visto di lavoro a favore del F. da parte del consolato algerino
che assume essere seguito all’intervento in tal senso presso il consolato della
stessa Società nei confronti della quale la Corte stessa, per essere imputabile
alla Società medesima il mancato verificarsi dell’evento, avrebbe dovuto
considerare avverata la condizione sospensiva;
– che entrambi gli esposti motivi, i quali, in
quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente,
devono ritenersi inammissibili risolvendosi le censure mosse nel riproporre da
parte del ricorrente una propria versione dei fatti (incentrata sulla valenza
in termini di accettazione della proposta di assunzione della Società delle
dichiarazioni rese a meri impiegati incaricati del ricevimento dei documenti
per l’ottenimento del visto e per l’esecuzione delle visite mediche) a fronte
della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale sulla base
della documentazione e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede
istruttoria, tutte puntualmente richiamate e valutate, con apprezzamento
incensurabile in questa sede, insuscettibili per il loro tenore di attestare
l’avvenuta conclusione tra le parti del contratto di lavoro per accettazione
esplicita e per comportamento concludente e tali da rendere plausibile sul
piano logico e giuridico la ritenuta legittimità della condotta della Società,
riguardata non come volta a impedire il verificarsi dell’evento indicato come
condizione sospensiva e così l’efficacia del contatto concluso, ma come libera
determinazione assunta nel corso delle trattative ancora pendenti per il venir
meno, nelle more del rilascio del necessario visto, dell’opportunità
dell’ipotizzata assunzione; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
che sussistono i presupposti processuali per il
raddoppio del contributo unificato, ove spettante (conformemente
all’orientamento di cui a Cass., SS.UU., 20 settembre 2019, n. 23535)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se
dovuto.