Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10883

Impugnativa del licenziamento, Conducente di autobus adibiti
a servizio pubblico di trasporto, Recesso, disposto con ordine di servizio
affisso nella bacheca aziendale, Raggiungimento dei requisiti pensionistici,
Mera comunicazione enunciativa dell’adottando recesso, lmpugnazione
stragiudiziale del licenziamento, Non necessarie formule particolari,
Maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia, incidente sul regime del
rapporto di lavoro, Recesso ad nutum da parte del datore di lavoro, Alcuna
richiesta di pensionamento di vecchiaia anticipata

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n.
4356 del 2019, ha respinto il reclamo proposto da C. Sviluppo Industriale spa
avverso la pronuncia del primo giudice n. 980/19 che aveva, a sua volta,
rigettato l’opposizione presentata ex lege n.
92/2012 nei confronti dell’ordinanza di accoglimento della impugnativa del
licenziamento presentata da D.G., dipendente della società con mansioni di
conducente di autobus con capienza non inferiore a 9 posti e adibiti a servizio
pubblico di trasporto, disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro e la
condanna al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Il recesso, disposto con ordine di servizio n.
595 del 30.10.2017 affisso nella bacheca aziendale, era stato intimato sul
presupposto che il rapporto di lavoro, alla data dell’1.12.2017 (con ultimo
giorno in servizio 30.11.2017), doveva ritenersi risolto ad ogni effetto di
legge per il raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalla legge.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde
cure hanno precisato che: 1) non si era verificata alcuna decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966,
per il lavoratore, nella impugnativa del licenziamento sia perché la nota n.
2304 del 28.10.2015 costituiva una mera comunicazione enunciativa
dell’adottando recesso, sia perché la comunicazione a mezzo pec, inviata
dall’odierno difensore del lavoratore ed avente in allegato un file formato pdf
contenente la scansione della nota di impugnazione del licenziamento
sottoscritto unitamente dall’Avvocato e dal G. poteva essere qualificata quale
valida impugnativa stragiudiziale; 2) le discipline legislative previste dal D.Igs. n. 414 del 1996 e dal D.Igs. n. 67 del 2011 si integravano tra loro,
per cui il combinato disposto dell’art. 3 co. 1 lett. b) D.Igs. n.
414/1996, come modificato dall’art.
4 del DPR n. 157 del 2013, e dall’art. 1 del D.Igs. n. 67 del 2011,
attribuiva la facoltà al personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di
trasporto di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ma solo su domanda
del lavoratore stesso, con la previsione di una normativa di favore per il
personale addetto ad attività particolarmente faticose, quali quella dei
conducenti di autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico; 3) ne
conseguiva che, in mancanza di una domanda di pensione anticipata da parte del
dipendente, la C. non avrebbe potuto recedere dal rapporto di lavoro al
compimento, da parte dello stesso, dell’età per la pensione anticipata di
vecchiaia; 4) alla illegittimità del licenziamento seguiva l’applicazione delle
rispettive tutele reintegratoria e risarcitoria come disposte in primo grado.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione la C. Sviluppo Industriale spa affidato a tre motivi,
cui ha resistito con controricorso D. G..

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cc,
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702
cc anche in relazione all’art. 1326 cc; la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 cc, la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1, 20 e 22 del D.Igs. n. 82 del 2005,
anche in relazione all’art. 1326 cc; la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966:
ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Deduce
che: a) la Corte territoriale, in primo luogo, aveva errato nella
interpretazione del contenuto della pec inviata dall’avv. A. e del file ad esso
allegato laddove aveva ritenuto che tra gli stessi vi fosse la specificità di
“un idoneo mandato”, quando, invece, era ravvisabile un mero incarico
di trasmissione dell’impugnativa di licenziamento; b) erroneamente era stato
ritenuto che al messaggio di posta elettronica certificata fosse allegata una
manifestazione di volontà comunque riconducibile al lavoratore; c) erroneamente
era stata ritenuta la comunicazione pec del 19.12.2017 dell’Avv. A. idonea a
costituire valida impugnativa del licenziamento, e ciò perché proveniva da un
soggetto diverso rispetto al lavoratore legittimato all’impugnativa, non si
rinveniva la spendita di alcun mandato da parte del Difensore e perché la
comunicazione era priva di qualsivoglia carattere impugnatorio; d) erroneamente
era stato ritenuto il file pdf allegato alla comunicazione pec del 19.12.2017
idonea a valere quale documento atto a produrre effetti giuridici, facendo
riferimento all’ambito operativo dell’art. 2719 cc,
mentre la disciplina normativa applicabile era quella dettata dagli artt. 1, 20 e 22 D.Igs. n. 82 del 2005, di cui
non sussistevano i prescritti requisiti di validità.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione
e/o falsa applicazione dell’art.
3 co. 1 lett. b) del D.Igs. n. 414/1996; la violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 co. 6 del D.Igs. n.
414 del 1996; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 co. 7 del D.Igs. n. 414 del
1996; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 co. 1 lett. a) del D.Igs.
n. 414 del 1996; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.Igs. n. 67 del 2011,
anche in relazione all’art. 1 legge n. 183/2010
e all’art. 1 co. 3 legge n. 247
del 2007; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 commi 34, 35, 36 e 37 legge
n. 335/1995; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 D.I. n. 791/1981: ai
sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Deduce la
società che la Corte territoriale aveva rigettato nel merito il reclamo
affermando erroneamente l’esistenza di un diritto alla prosecuzione del
rapporto in regime di stabilità reale fino al raggiungimento dell’età
anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dal regime generale in favore
del G.  ancorché questi, avendo
perfezionato i relativi requisiti anagrafico e contributivo, al momento del
licenziamento avesse già conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia
riservata dalla legge al personale viaggiante. Precisa che, qualora si fosse
invece aderito alla interpretazione adottata dalla Corte territoriale circa
l’interferenza tra i due citati decreti legislativi (D.Igs.
n 414 del 1996 e D.Igs. n. 67 del 2011),
sarebbe stata ravvisabile una violazione dell’art.
76 Cost., di cui veniva eccepita la violazione, perché il Governo era stato
delegato ad intervenire esclusivamente in materia di pensioni anticipate (ex
pensioni di anzianità) senza alcun margine di intervento per le pensioni di
vecchiaia.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 420, 188 e 346 cpc,
nonché dell’art. 1 co. 60 legge n.
92/2012 e dell’art. 2697 cc, anche in
relazione alla applicazione dell’art.
6 d.l. n. 791 del 1981, per mancata ammissione dei mezzi istruttori, ai
sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere
la Corte territoriale disatteso le istanze istruttorie, incluse quelle volte ad
acquisire la domanda di pensionamento nonché il provvedimento di liquidazione
della pensione. Precisa che la Corte di merito non aveva considerato il diritto
alla prosecuzione del rapporto alla circostanza del non ottenimento o della non
richiesta della liquidazione della pensione a carico dell’INPS o di trattamenti
sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria,
quando invece, nella fattispecie, il G. aveva dichiarato di avere conseguito la
pensione di vecchiaia riservata al personale viaggiante sin dal dicembre del
2017.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Il principio di diritto da cui partire è quello
-più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità- secondo il quale per
l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non si richiedono formule
particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966,
qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di
impugnare il licenziamento (per tutte Cass. n. 2200 del 1998).

7. Quello che riveste importanza è che l’atto
esprima la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento (cfr. Cass. n.
12709 del 1997).

8. Trattandosi di manifestazione di volontà,
riconducibile allo schema proprio del negozio giuridico (Cass. n. 2179 del
1987), l’accertamento del contenuto compete al giudice di merito, costituendo
“quaestio facti” insindacabile in sede di legittimità, se immune da
vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. cc .

9. Nel caso in esame la Corte territoriale, con
motivazione adeguata e giuridicamente corretta, ha ritenuto che l’allegato di
posta elettronica costituisse la rappresentazione di un documento preesistente,
formalmente  sottoscritto dal lavoratore
unitamente all’avvocato che, munito di procura, ne aveva in seguito curato
l’inoltro al datore di lavoro.

10. La stessa Corte ha poi dato atto che la
impugnativa, redatta in forma scritta, era pervenuta nel termine di gg. 60 e
che tale atto, esibito in originale in giudizio, era stato riconosciuto sia nel
testo che nella sottoscrizione dal lavoratore reclamato.

11. Le doglianze riportate nel motivo, pur formulate
sotto il profilo di violazioni di legge, si risolvono, pertanto, unicamente in
una contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e
sulla valutazione probatoria dei documenti, sostanzianti accertamenti di fatto
di esclusiva spettanza della Corte di merito e insindacabili in questa sede.

12. Il secondo motivo è infondato.

13. Posto che il licenziamento è stato intimato per
il raggiungimento dei requisiti pensionistici da parte del lavoratore ultrasessantenne,
la fattispecie è innanzitutto regolata dall’art. 4, co. 2, I. n. 108 del 1990,
tuttora vigente nella sua formulazione originaria, secondo cui: “Le
disposizioni di cui all’articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1
della presente legge, e dell’articolo 2 non si applicano nei confronti dei
prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici,
sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai
sensi dell’articolo 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte
salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente legge e dell’articolo 9 della legge 15 luglio
1966, n. 604”.

14. Secondo una costante giurisprudenza di questa
Corte, pur in mancanza dell’esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia,
contenuto invece nel precedente art.
11 della I. n. 604 del 1966, argomenti testuali e sistematici inducono a
ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la
maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del
rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum (v. Cass. n. 6537 del 2014; Cass. n. 13181 del 2018; Cass. n. 432 del 2019; Cass. n. 18662 del 2020). In particolare, dal
punto di vista sistematico, è stato rilevato che “soltanto il diritto alla
pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell’evento
protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio
dell’opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età
pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i
requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una
diversa decorrenza richiesta espressamente dall’interessato (L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6).
Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario
concorso della volontà dell’interessato, per cui non si può dubitare che la
domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie
attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in
senso tecnico che sussistano ì requisiti per il pensionamento” (cfr. Cass.
n. 3907 del 1999; Cass. n. 7853 del 2002; Cass. n.
3237 del 2003).

15. E’ stato pure precisato che l’esclusione della
tutela limitativa dei licenziamenti non è suscettibile di applicazione in via
analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti
(durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi,
raggiungimento di un limite di età) non possono ritenersi equivalenti a quella
di vecchiaia (cfr. Cass. n. 11104 del 1997; conf. Cass.
n. 6537 del 2014).

16. Occorre dunque verificare se, nel caso
all’attenzione del Collegio, il lavoratore ultrasessantenne licenziato fosse in
possesso, al momento del recesso datoriale, dei requisiti per il conseguimento
della pensione di vecchiaia e se la volontà espressa dal lavoratore medesimo di
non accedere al pensionamento anticipato ma, piuttosto, di permanere in
servizio precludesse comunque il suo licenziamento.

17. A tal fine è opportuna una ricognizione della
disciplina di settore rilevante nella specie.

18. Non è in contestazione che il lavoratore
licenziato, conducente di autobus, fosse dipendente di un’azienda addetta ai
pubblici servizi di trasporto, per il quale operava il regime previdenziale
speciale introdotto dal d. Igs. 29 giugno 1996, n.
414.

19. Con tale decreto, a decorrere dal 1 gennaio
1996, è stato soppresso il “Fondo per la previdenza del personale addetto
ai servizi pubblici di trasporto” (art. 1, co. 1, d. Igs. n. 414/96)
e da tale data i lavoratori sono iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti (art. 1, co. 2, d.
Igs. n. 414/96).

20. Secondo l’art. 3 del d. Igs. n. 414 del 1996,
nella sua originaria formulazione, per i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, “è
prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici: a)
pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa
vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) per il solo personale
viaggiante, pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; c) pensione di invalidità specifica
ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere
a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830; d) pensione di anzianità”.

21. Successivamente, con il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 – recante il
“Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex ENPALS e
l’ex INPDAP” – all’art. 3,
co. 1, lettera b), del d. Igs. n. 414 del 1996, le parole: “ai sensi
dell’articolo 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” -che, giova rammentarlo,
stabiliva l’età per il pensionamento di vecchiaia- sono state sostituite dalle
seguenti: “al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque
anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale
obbligatorio”.

22. Infatti, nel frattempo era intervenuto il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, di cui il Regolamento citato è attuazione, che all’art. 24 contiene una serie di
disposizioni che riformano profondamente i trattamenti pensionistici.

23. Secondo il comma 18 dell’art. 24: “Allo scopo di
assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti
diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria […] con
regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei
rispettivi ordinamenti”. In virtù di tale disposizione è stato appunto
adottato il Regolamento contenuto nel D.P.R. n.
157 del 2013, il quale consente di erogare al personale viaggiante
dipendente delle aziende di trasporto pubblico una pensione di vecchiaia
“al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni
rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale
obbligatorio”.

24. E’ noto che il d.l.
n. 201 del 2011 (c.d. “Decreto Monti”), a partire dal 1 gennaio
2012, ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianità, con le seguenti prestazioni: a) la “pensione di
vecchiaia”; b) la “pensione anticipata” (art. 24, co. 3). La pensione di
vecchiaia è conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti anagrafici
ridefiniti dal comma 6 dell’art.
24 e contributivi minimi di cui al comma 7 dello stesso articolo (20 anni),
fatto salvo quanto stabilito dai commi 14, 15 bis e 18. La pensione anticipata
è conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di anzianità contributiva
stabiliti dal comma 10 per età anagrafiche inferiori a quelle previste dal
comma 6 ovvero sulla base dei requisiti di cui al comma 11, fatto salvo quanto
stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18, sempre dell’art. 24 d.l. n. 201/2011.

25. Dalla combinazione di tali norme deriva che il
lavoratore in controversia, al momento del licenziamento, era in possesso del
requisito anagrafico (del pari non è contestata l’anzianità contributiva
minima) per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata prevista
per il personale viaggiante al raggiungimento di un’età ridotta di cinque anni
rispetto a quella tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio e,
quindi, all’epoca pari a 61 anni e 7 mesi, in quanto nel biennio 2016 – 2018 il
requisito anagrafico generale di accesso alla pensione di vecchiaia era pari a
66 anni e 7 mesi.

26. Secondo la Corte di Appello, per consentire
l’applicabilità del recesso ad nutum dell’azienda, era altresì necessaria la
domanda dell’interessato; in particolare la Corte si riferisce a quella
prevista dall’art. 1 del d. Igs.
n. 67 del 2011, che legge in integrazione con la disciplina stabilita dal d. Igs. n. 414 del 1996.

27. In realtà il d.
Igs. 21 aprile 2011, n. 67 – recante norme sull’ “Accesso anticipato
al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell’articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183” – all’art. 1, co. 1, rubricato
“Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti”, stabilisce che “In deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 243, come modificato dall’articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il
diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando
il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il
regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei
requisiti agevolati” talune tipologie di lavoratori dipendenti, tra i quali:
[…] “d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9
posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo”. La disciplina
prevede anche che il “diritto al trattamento pensionistico
anticipato” è esercitabile qualora i lavoratori appartenenti alle
tipologie indicate abbiano svolto le attività lavorative secondo le modalità
ivi previste per un periodo di tempo minimo specificato nel comma 2 dell’art. 1 del d. Igs. n. 67 del 2011.

28. Si tratta dunque di una normativa che ha un
oggetto e dei destinatari che sono propri rispetto a quelli previsti dal d. Igs. n. 414 del 1996, disciplina che non si
integra con essa.

29. Prima di tutto il d.
Igs. n. 67 del 2011 è stato adottato per i “lavoratori addetti a
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” e non  riguarda specificamente il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto e neanche tutto il personale viaggiante, ma
esclusivamente i “conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo”
e sempre che abbiano svolto detta attività per il periodo minimo specificato
nel comma 2 dell’art. 1 di detto decreto.

Inoltre, il d. Igs. n.
67 del 2011 non ha ad oggetto la pensione di vecchiaia di cui al d. Igs. n. 414 del 1996, bensì un
“trattamento pensionistico anticipato” che richiede un
“requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni” (ben
diverso dai 20 anni previsti per la pensione di vecchiaia) ed i “requisiti
agevolati” stabiliti, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dalla Tabella B di
cui all’allegato 1 della I. n. 247
del 2007, che prevede, in generale, per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva ai fini
dell’accesso alla pensione anticipata (che è ben diverso dal requisito
anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia anticipata del personale
viaggiante dalla lett. b) dell’art.
3, co. 1, d. Igs. n. 414 del 1996).

30. Significativamente, a conferma dell’eterogeneità
delle due discipline, vale rilevare che il d. Igs.
n. 67 del 2011 è stato modificato proprio dall’art. 24 del successivo “Decreto
Monti”, il cui comma 17 recita: “Ai fini del riconoscimento della
pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai
sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all’articolo 1
del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni: […]”; ed il comma 3 del medesimo articolo, in  riferimento alla “pensione
anticipata” legata all’anzianità contributiva, lascia salvo proprio il
regime speciale stabilito dal comma 17 per gli addetti a lavorazioni faticose e
pesanti. Il che conferma che il pensionamento anticipato per costoro previsto a
domanda non riguarda la pensione di vecchiaia anticipata, disciplinata dalla
lettera b) dell’art. 3, co. 1,
d. Igs. n. 414 del 1996, come modificato dal D.P.R.
n. 157 del 2013, quest’ultimo adottato in attuazione del comma 18 dell’art. 24 del d. I. n. 201 del 2011,
conv. in I. n. 214 del 2011.

31. Tuttavia, in causa è pacifico che il lavoratore
non avesse inoltrato alcuna richiesta di pensionamento di vecchiaia anticipata
ma, al contrario, sin dall’atto introduttivo del giudizio è stato dedotto che
aveva esplicitamente comunicato ad essa società la volontà di voler rimanere in
servizio fino al raggiungimento dell’età massima prevista dal regime generale
obbligatorio. La Corte territoriale ha espressamente preso posizione sul punto
affermando come la possibilità (di optare per la prosecuzione del rapporto di
lavoro oltre l’età pensionabile) sia tuttora 
riconosciuta anche agli iscritti al soppresso fondo di previdenza del
personale addetto al trasporto pubblico transitati nell’assicurazione generale
obbligatoria e, nel caso di specie, il G. aveva manifestato la sua volontà di
trattenersi in servizio fino al raggiungimento dell’età massima per la pensione
di vecchiaia prevista dal regime generale obbligatorio.

32. Tale accertamento fattuale non incorre in alcun
vizio di ultrapetizione, atteso che si tratta di questione dedotta in giudizio
sin dal ricorso originario, con la conseguente sua qualificazione come fatto
impediente rispetto alla possibilità di licenziare ad nutum.

33. Tanto è accaduto in coerenza con la facoltà, che
deve essere riconosciuta anche al personale viaggiante in possesso del
requisito anagrafico per l’erogabilità della pensione di vecchiaia anticipata
di cui al d. Igs. n. 414 del 1996, di
esercitare l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 791 del 1981,
conv., con modif., dalla I. n. 54 del 1982,
evitando così il transito nell’area della libera recedibilità ed anche al fine
di incrementare l’anzianità contributiva per coloro che, come nella
controversia che ci occupa, possono conseguire la pensione di  vecchiaia prima del 65° anno di età; infatti
l’art. 6 richiamato è stato
ritenuto applicabile anche agli autoferrotranvieri da Corte cost. n. 226 del 1990, proprio per evitare
disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti. E
questa Corte ha già avuto modo di affermare come non sarebbe ragionevole che il
lavoratore, per il solo fatto di trovarsi nella situazione di poter richiedere
l’attribuzione di un pensionamento anticipato, si trovi a perdere la stabilità
del posto di lavoro al compimento del sessantesimo anno di età e possa, quindi,
essere privato della facoltà di continuare a lavorare per raggiungere
l’anzianità contributiva massima utile o per incrementarla ulteriormente, come
invece consentito a colui che ha lavorato per un tempo minore (cfr. Cass. n.
3907 del 1999).

34. Tale ricostruzione non confligge – come invece
opina parte ricorrente con la sentenza a Sezioni unite di questa Corte n. 17589 del 2015.

La pronuncia si è occupata dell’interpretazione del
comma 4 dell’art. 24 del d. I. n.
201 del 2011 più volte citato, secondo cui: “Per i lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della
gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si
può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di
settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti
dall’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilità”.

35. Le Sezioni Unite hanno in primo luogo ritenuto
che, con il richiamo ai “limiti ordinamentali”, il legislatore ha
inteso precisare che la “incentivazione” al prolungamento del
rapporto di lavoro non deve collidere con le disposizioni che, sul piano
legislativo regolano gli specifici comparti (individuati sulla base della
disciplina del rapporto tanto sul piano della regolazione sostanziale che di
quella previdenziale) di appartenenza del lavoratore e che potrebbero essere
ostativi al nuovo regime previsto dalla disposizione in esame. Inoltre -secondo
la pronuncia- la disposizione, nel prevedere che “il proseguimento
dell’attività lavorativa è incentivato … dall’operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all’età di settant’anni …”, prevede solo la possibilità
che, grazie all’operare di detti coefficienti, si creino le condizioni per
consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro
oltre i limiti previsti dalla normativa di settore. Sarebbe questo il senso
della locuzione “è incentivato … dall’operare dei coefficienti di
trasformazione …”, la quale presuppone che non solo si siano create
dette più favorevoli condizioni previdenziali, ma anche che, grazie
all’incentivo in questione, le parti consensualmente stabiliscano la
prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca  valutazione di interessi. Quindi la norma
prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano
incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che
può estendersi fino a settanta anni. In tal senso – continua la S.C. – depone
anche la formulazione  dell’ultimo
periodo dell’art. 24, c. 4,
da interpretarsi nel senso che esso consente l’estensione della tutela dell’art. 18 solo nel caso che le
parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto,
in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico fissate dallo stesso
comma 4.

36. I due sistemi, quindi, non sono tra loro
incompatibili: il primo, sempre nei residui casi in cui sia applicabile,
costituisce esercizio di una facoltà del lavoratore, indipendente dalla volontà
del datore di lavoro (per le conseguenze del rifiuto del datore a proseguire il
rapporto v. per tutte Cass. n. 11668 del 2008),
al fine di incrementare l’anzianità contributiva fino a quella massima e, comunque,
fino al 65° anno di età; il secondo riguarda invece l’incentivo alla
prosecuzione dell’attività lavorativa sino a 70 anni, operando i coefficienti
di trasformazione, e postula il consenso del datore di lavoro.

37. La suddetta ricostruzione esclude, altresì, per
quanto sopra detto, ogni profilo di paventata violazione dell’art. 76 Cost., da parte del legislatore del 2011 (D.Igs. n. 67), in relazione ad un asserito
eccesso di delega.

38. Il terzo motivo, infine, presenta profili di
inammissibilità e di infondatezza.

39. E’ inammissibile relativamente alle dedotte
violazioni di legge riguardanti la mancata ammissione delle istanze istruttorie
atteso che le stesse riguardavano fatti già processualmente acquisiti: in
particolare, la rappresentazione di volontà del lavoratore di permanere in
servizio al compimento dell’età di 61 anni e 7 mesi, nonché la circostanza di
avere, poi, conseguito la pensione di vecchiaia sin dal dicembre del 2017.

40. E’ infondato, invece, con riguardo alla asserita
violazione dell’art. 6 co. 1 n.
791 del 1981 perché nel caso in esame si vede in una ipotesi diversa da
quella contemplata dalla disposizione, essendo il pensionamento avvenuto dopo
il disposto licenziamento.

41. La mancata integrale trascrizione, nella
censura, del ricorso introduttivo, in violazione dei principi di specificità ed
autosufficienza, non consente, poi, in presenza della contestazione della
interpretazione fornita dalla ricorrente, di valutare con esattezza la
doglianza circa la volontà effettiva espressa sul punto dal lavoratore.

42. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

43. Ai sensi dell’art. 384,
co. 1, c.p.c., viene enunciato il seguente principio di diritto:

“Nelle aziende addette ai pubblici servizi di
trasporto, per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal d. Igs. 29 giugno 1996, n. 414, un addetto al
personale viaggiante ultrasessantenne in possesso del requisito anagrafico per
il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al
raggiungimento di un’età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo,
in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi
dell’art. 4, co. 2, I. n. 108 del
1990 in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a
non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio.”

44. Le spese sono regolate secondo il regime della
soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori
dichiaratisi antistatari.

45. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
dovuto, per il ricorso (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.250,00, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Procuratori
antistatari del controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a previsto, per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art.
13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10883
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