Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10869

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo al rientro dal
congedo straordinario, Necessità di fronteggiare la crisi finanziaria,
Procedura di licenziamento collettivo, Medesime ragioni, Schema fraudolento,
Scissione societaria in frode alla legge, Nullità dei licenziamenti intimati
per giustificato motivo oggettivo, Collegamento negoziale tra l’operazione
societaria e i plurimi recessi datoriali, Elusione della normativa sui licenziamenti
collettivi

 

Fatti di causa

 

Con sentenza 20 luglio 2018, la Corte d’appello di
Roma rigettava il reclamo proposto da D.C. s.p.a. avverso la sentenza di primo
grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, aveva accertato
l’illegittimità, in quanto negozio in frode alla legge, del licenziamento
intimato il 16 ottobre 2015 (al rientro dal congedo straordinario richiesto il
30 marzo 2015 per assistere la madre disabile) alla dipendente A.G., addetta
con qualifica di quadro direttivo alla funzione C.S. nell’ambito della
direzione P.P.S., per giustificato motivo oggettivo.

Esso era stato, infatti, individuato nelle stesse
ragioni (conseguenti alla decisione 28 dicembre 2012 della Commissione Europea
ed alla necessità di fronteggiare la crisi finanziaria) poste alla base della
procedura di licenziamento collettivo, avviata con lettera 18 dicembre 2014 per
la risoluzione del rapporto di lavoro per 61 dipendenti (poi ridotti a 44 a
seguito di accordo sindacale del 18 marzo 2015) e conclusa il 18 settembre
2015, sulla sola base di esodi volontari e risoluzioni concordate incentivati,
senza ricorso ai criteri prescritti dall’art. 5 I. 223/1991, da
adottare in caso di insufficienza delle soluzioni concordate.

A motivo della decisione, la Corte territoriale
condivideva la nullità per negozio in frode alla legge ritenuta dal Tribunale
in sede di opposizione, per l’identità di ragioni a base del licenziamento
collettivo e individuale della lavoratrice, non appena rientrata dal congedo
straordinario, per giustificato motivo oggettivo temporalmente prossimo
all’esaurimento del primo, in difetto di prova dell’esclusione dalla procedura
collettiva del personale di lunga assenza (neppure la predetta essendo tale al
momento di avvio, ma soltanto durante il suo corso e ancora alla sua
conclusione).

Con atto notificato il 18 settembre 2018, la società
datrice ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice resisteva
con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 1344
c.c., 4 e 24 I. 223/1991, 3 I. 604/1966, 41 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto
in frode alla legge il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato
alla lavoratrice per le stesse ragioni del licenziamento collettivo, senza
verificare le ragioni a fondamento del licenziamento individuale né alcuna
norma che lo vietasse, al di fuori del requisito numerico/temporale prescritto
dall’art. 24, primo comma I.
223/1991 (con la previsione di almeno cinque licenziamenti nell’arco
temporale di centoventi giorni riconducibili allo stesso ambito di impresa),
per l’intimazione del secondo (il 16 ottobre 2015) ad avvenuta chiusura della
procedura collettiva (il 18 settembre 2015) e pertanto legittimo, in difetto di
indici sintomatici di elusione di norme imperative.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 1344 c.c., 4 e 24 I. 223/1991, 3 I. 604/1966, 41 Cost., per avere la Corte territoriale
erroneamente qualificato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
intimato come in frode alla legge, sulla sola base della sua prossimità temporale
alla conclusione del licenziamento collettivo, senza alcuna prova di una
preordinazione né di raggiri o simili condotte, con illegittima compressione
della libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 1344
c.c., 4 e 24 I. 223/1991, 3 e 41 Cost., per
avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo intimato in frode alla legge, per la sottrazione
dei cd. lungo-assenti, tra i quali la lavoratrice, alla procedura collettiva
(in realtà semplicemente non computati ai fini della determinazione degli
esuberi), salvo poi licenziarne alcuni al rientro; pure assunto come
discriminatorio nei confronti della lavoratrice medesima, non avendo altre
colleghe parimenti lungo-assenti subito eguale sorte al rientro, dopo la
conclusione della procedura collettiva.

4. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di
stretta connessione, sono infondati.

5. In via preliminare, deve essere esclusa la
configurabilità della violazione di legge denunciata, ricorrendo la deduzione
di un vizio di sussunzione, ossia di erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione
normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, né di falsa
applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie
concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la
fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel
trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze
giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30
aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n.
23851).

5.1. Nel caso di specie, si tratta piuttosto
dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e
inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,
in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11
gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019,
n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non
ricorrente.

5.2. Posto che non è consentito al datore di lavoro
tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed
ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta
dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi
licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione
di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento
collettivo (Cass. 16 gennaio 2020, n. 808), il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto (nella specie, per
soppressione della posizione lavorativa) per gli stessi motivi già addotti a
fondamento di un precedente licenziamento collettivo, a meno che non sia
risultato nullo né inefficace (potendo il datore di lavoro procedere ad esso,
purché ne sussistano i requisiti, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento
di un negozio diverso dal precedente, che esula dallo schema dell’art. 1423 c.c., che è norma diretta ad impedire la
sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc e non a comprimere la libertà
delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale: Cass. 2 novembre 2015, n. 22357), realizza uno
schema fraudolento ai sensi dell’art. 1344 c.c.
(Cass. 26 settembre 2018, n. 23042).

5.3. Come noto, la peculiarità del contratto in
frode alla legge, regolato dall’art. 1344 c.c.,
consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi
contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge: con la conseguenza
che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che
attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si
vuole in concreto realizzare (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1523).

In particolare, è stato ritenuto che la scissione
societaria in frode alla legge determini la nullità dei licenziamenti intimati
per giustificato motivo oggettivo qualora vi sia un collegamento negoziale tra
l’operazione societaria e i plurimi recessi datoriali, perché in tal modo viene
elusa la normativa sui licenziamenti collettivi (Cass.
26 luglio 2018, n. 19863).

5.4. Inoltre, la verifica di ricorrenza della frode
alla legge, che si realizza ove si manifesti una divergenza fra la causa tipica
dell’atto negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzato alla
elusione di una norma imperativa, è rimessa al giudice di merito, la cui
valutazione è incensurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente
motivata (Cass. 7 febbraio 2008, n. 2874;
Cass. 26 settembre 2018, n. 23042): come appunto nel caso di specie, per la
valutazione della Corte territoriale, a motivo dell’identità delle ragioni dei
due licenziamenti e della loro prossimità temporale (argomentata dal primo
capoverso della parte motiva, a pg. 5 al penultimo capoverso di pg. 6 della
sentenza).

5.5. E’ poi priva di decisività la questione
relativa alle posizioni dei lavoratori c.d. lungo assenti, in quanto non
esclusi dal computo ai fini della determinazione degli esuberi, in assenza di
una specifica indicazione nella comunicazione di avvio della procedura, ai
sensi dell’art. 4, terzo comma
I. 223/1991 (in specifico riferimento al “numero … collocazione
aziendale e … profili professionali del personale eccedente, nonché del
personale abitualmente impiegato”), né nell’accordo sindacale del 18 marzo
2015 computati e non già sottratti, anzi in essa specificamente inclusi (per le
argomentate ragioni esposte dal primo periodo di pg. 8 al primo di pg. 9 della
sentenza); pure essendo stata esplicitamente ravvisata dalla Corte territoriale
l’irrilevanza in proposito del contenuto del piano di impresa 2014/2015 in
quanto atto interno alla procedura (al terzultimo capoverso di pg. 8 della
sentenza).

5.6. Infine, la Corte capitolina non ha operato
alcun accertamento in ordine alla natura discriminatoria del licenziamento
della lavoratrice, in ogni caso assorbito dall’accertata natura di negozio in
frode alla legge, non ricavabile dal passaggio meramente illustrativo della
doglianza della lavoratrice, “tra l’altro”, della diversa sorte subita
rispetto a quella di altre colleghe (all’ultimo capoverso di pg. 6 della
sentenza).

6. Dalle superiori argomentazioni discende il
rigetto del ricorso, con regolazione delle spese secondo il regime di
soccombenza e distrazione ai difensori antistatari, secondo la loro richiesta e
raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei
presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre
2019, n. 23535).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la società alla
rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che
liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali,
oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di
legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10869
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