Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11113

Rapporto di lavoro, Colloqui “persuasivi,
Discriminazione di genere, Accertamento, Pregiudizio morale

 

Rilevato

 

Che, con sentenza del 2 luglio 20:15, la Corte
d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze,
accoglieva la domanda proposta da E.D.P. nei confronti di N.G.M. S.r.l. e T.P.,
accertava i fatti di discriminazione di genere come descritti in motivazione ex
art. 38 d.lgs. n. 198/2006
commessi in danno di E.D.P. nel gennaio e nel giugno 2010 e condannava in
solido la Società e la P. al risarcimento del danno in favore della predetta
liquidato in euro 10.000,00 oltre interessi legali fino al saldo;

che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto qualificabili come atti discriminatori per ragioni di
genere, come tali illegittimi ai sensi dell’art. 38 del d.lgs n. 138 (ndr
art. 38 del d.lgs n. 198) e
idonei a fondare la pretesa risarcitoria a quella stregua azionata dalla D.P.;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la
Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso,
la D.P. mentre la P. è rimasta intimata;

 

Considerato

 

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel
denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la
nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione degli artt. 132,
comma 2, n. 4, c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.e 156 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di
essersi valsa della qualificazione della P. come diretta superiore gerarchica
della D.P., dato che assume smentito in sede istruttoria, per ivi essere
risultato provato che quel ruolo era proprio di altra dipendente, certa L.C.G.
e, comunque, essere stato sostenuto in sentenza con motivazione meramente
apparente, per qualificare come trattamento discriminatorio addebitabile al
datore un episodico diverbio tra colleghe;

– che, con il secondo motivo, denunciando la
violazione e falsa applicazione degli artt. 25, commi 1 e 2 bis, e 40 d.lgs. n. 198/2006 e la nullità
della sentenza per omessa motivazione in violazione degli artt. 132,
comma 2, n. 4, c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.e 156 c.p.c., la Società ricorrente lamenta la non
conformità a diritto della ritenuta riconducibilità dei comportamenti dedotti
alla disciplina antidiscriminatoria/non trovando riscontro tale qualificazione
nella condotta a riguardo tenuta dalla Società stessa;

– che nel terzo motivo la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2049 e 2087 c.c.. e la nullità della sentenza per omessa
motivazione in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.e 156
c.p.c., è prospettata in relazione alla non conformità a diritto e comunque
all’omessa motivazione circa l’affermata responsabilità, alla stregua delle
norme invocate, del soggetto datore rispetto ai comportamenti tenuti dalla
dipendente P. da qualificarsi istantanei e non preventivabili così da escludere
la ravvisabilità di una colpa per la mancata prevenzione;

– che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto
strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono
ritenersi infondati, sottraendosi alle censure qui sollevate con riguardo sia
alla violazione di legge sia al difetto di motivazione, per risultare l’iter
argomentativo seguito dalla Corte territoriale assolutamente corretto sul piano
logico e giuridico, scaturendo il convincimento circa la riferibilità al
soggetto datore della responsabilità per la condotta tenuta dalla P. nei
confronti della D.P. dalla ineccepibile valutazione del ruolo della P. in seno
all’organizzazione aziendale quale soggetto che, a prescindere dalla formale
collocazione gerarchica, era autorizzata ad esprimere per conto della Società
datrice posizioni in ordine al rientro della D.P. dalla maternità, del tenore
palesemente discriminatorio, al di là del disprezzo personale e del linguaggio
da trivio con cui erano espresse, delle posizioni assunte, del riflettere le
stesse un atteggiamento di avversione verso opzioni esistenziali alternative e,
di contro, di avvertita opportunità di indurre, anche con toni intimidatori,
l’interessata a desistere dal proseguire nell’impegno lavorativo, atteggiamento
alla cui assunzione la P. evidentemente si sentiva autorizzata o del quale
poteva essere addirittura investita, ove fosse stato affidato a lei il compito
di sospingere verso una decisione “spontanea” che la Società non
avrebbe potuto unilateralmente assumere, della conseguente sussistenza di un
clima aziendale a ciò favorevole, del mancato intervento in prevenzione della
Società datrice su tale clima cui si correlano i c.d. episodi
“istantanei” e così della riferibilità ad essa del pregiudizio morale
subito dalla D.P. per effetto dei colloqui “persuasivi” della P. e
dell’obbligo solidale di risarcire il danno a carico della stessa accertato;

– che il ricorso va dunque rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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