Il diritto dell’Unione non disciplina le conseguenze della violazione dei criteri di scelta in caso di licenziamento collettivo, ma solo le procedure da seguire.
Nota a CGUE 17 marzo 2021, C-652/19
Giuseppe Catanzaro
La Direttiva UE 98/59 (considerando 2), nell’ottica del rafforzamento della tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, si pone l’obiettivo di far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica competente.
In base all’art, 2, par. 2, sono infatti previste consultazioni vertenti sulle “possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati”.
Pertanto, il datore di lavoro deve notificare ogni progetto di licenziamento collettivo e fornire gli elementi e le informazioni relative alla riduzione del personale (v. art. 2, par. 3, e art. 3, par. 1, della medesima Direttiva; nonché CGUE, ord. 4 giugno 2020, C-32/20, non pubbl., EU:C:2020:441, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
La violazione dei criteri su cui il datore di lavoro deve basarsi per determinare i lavoratori da licenziare e, dunque, le modalità della tutela che deve essere accordata a un lavoratore oggetto di un licenziamento collettivo illegittimo, “sono manifestamente prive di collegamento con gli obblighi di notifica e di consultazione risultanti dalla Direttiva 98/59. Né tali modalità né detti criteri di scelta rientrano nell’ambito di applicazione di tale Direttiva. Essi rimangono, di conseguenza, di competenza degli Stati membri” (v., in tal senso, ord. 4 giugno 2020, C-32/20, cit., punto 32).
Così, si è espressa la Corte di Giustizia UE (17 marzo 2021, C-652/19), escludendo che il diritto dell’Unione disciplini anche le conseguenze della violazione dei criteri di scelta nel caso di licenziamento collettivo (limitandosi ad intervenire solo sulle procedure da seguire) e quindi che la questione possa essere esaminata alla luce dei principi della Carta sociale europea, non invocabili in materia non di competenza dell’Unione.