La violazione dei criteri di scelta dei destinatari di un licenziamento collettivo determina l’annullabilità e non la nullità del recesso.
Nota a Cass. 14 aprile 2021, n. 9828
Francesca Albiniano
Nell’ipotesi di riduzione del personale, qualora il datore di lavoro di lavoro violi i criteri di scelta dei lavoratori, il licenziamento (collettivo) deve ritenersi annullabile (art. 1441, co.1 c.c.) e non nullo. Di conseguenza, l’azione per l’annullamento del recesso non può essere proposta da chiunque abbia interesse ad agire, ma solo da coloro che vantano un interesse di diritto sostanziale. In altre parole, possono richiedere l’annullamento non tutti i lavoratori licenziati, ma soltanto i lavoratori nei confronti dei quali la violazione dei criteri di scelta abbia influito sulla collocazione in mobilità.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, “il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della I. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi” (v. Cass. n. 13871/2019; e Cass. n. 24558/2016).
Questo, il principio espresso dalla Corte di Cassazione 14 aprile 2021, n. 9828 che, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso App. Roma, n. 2151/2019, ha precisato che:
– il licenziamento collettivo è annullabile per violazione dei criteri di scelta, mentre risulta inefficace laddove sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate dall’art. 4, co. 12, L. n. 223/1991. Gli eventuali vizi della comunicazione, tuttavia, sono sanabili a ogni effetto di legge mediante un accordo sindacale concluso nella medesima procedura di licenziamento collettivo;
– quanto alle sanzioni, per il licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta è prevista l’applicazione della tutela reale piena delineata dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori; in caso di violazione delle procedure dell’art. 4, co. 12, della L. n. 223/1991 si applica il regime di cui al terzo periodo del 7° co. dell’art. 18, mentre in ipotesi di violazione dei criteri di scelta si applica il regime della tutela reale attenuata.