Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 aprile 2021, n. 313
Gratuito patrocinio, limite reddituale DPR 30 maggio 2002, n. 115
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto,
è stato esposto il seguente
Quesito
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Alfa (di seguito, Istante), riferisce che al predetto Consiglio –
competente ad ammettere gli interessati in via anticipata e provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato – è pervenuta una richiesta per l’ammissione al
gratuito patrocinio.
Il richiedente dichiara di percepire il reddito di
cittadinanza dal mese di aprile 2019 per un importo pari ad euro 1.280,00 e
che, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta, per l’anno
2019, ad euro 11.520,00, somma superiore al limite fissato dalla legge per
l’ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari ad euro 11.493,82.
L’Istante chiede di conoscere se il beneficio del
reddito di cittadinanza rilevi o meno ai fini della determinazione del reddito
per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il beneficio del reddito di
cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione
al gratuito patrocinio e che, nella fattispecie, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Alfa “non possa ammettere al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato il soggetto che ha dichiarato di avere percepito il reddito di
cittadinanza a far data dal mese di aprile 2019, per un importo pari ad Euro
1.280,00 mensili, e di aver avuto il proprio nucleo familiare, sempre nell’anno
2019, un reddito complessivo pari ad Euro 11.520,00.”
Parere dell’Agenzia delle
entrate
L’istituto del reddito di cittadinanza è stato
introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni con la legge
28 marzo 2019, n. 26.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto legge ha istituito
il reddito di cittadinanza «quale misura fondamentale di politica attiva del
lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto
all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso
politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».
Si tratta, nello specifico, di un sostegno economico
ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento
lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti
sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale.
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto
esclusivamente al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente
previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica
rilevante per l’erogazione del sussidio.
Come si evince dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge n. 4 del
2019 il beneficio economico è costituito da due componenti «ad integrazione
del reddito familiare».
Il comma 4, del citato articolo 3, precisa che «Il
beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai
sensi dell’articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
Quest’ultima disposizione prevede che «I sussidi corrisposti dallo Stato e da
altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti».
Ai fini del calcolo da dover effettuare per aver
diritto al reddito di cittadinanza, inoltre, il reddito imponibile che occorre
valutare è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi al cui
ammontare devono essere sommati anche altri redditi tra cui eventuali altri
redditi percepiti ma esenti ai fini Irpef.
Premesso che non sussistono dubbi circa la non
imponibilità delle somme erogate, per quanto concerne la questione prospettata
dall’Istante circa l’inclusione del reddito di cittadinanza nel calcolo della
soglia ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene opportuno
svolgere le seguenti considerazioni.
Con il decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, contenente disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono state
previste, tra l’altro, le condizioni per poter essere ammessi al patrocinio a
spese dello Stato.
Secondo la disposizione attualmente in vigore, in
particolare, il comma 1 dell’articolo
76 stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare
di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82».
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che «il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l’istante».
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito
per poter accedere al beneficio, il comma 3 del medesimo articolo prevede,
infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».
Deve essere ricordato, a tale proposito, che con la risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15/E, l’Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la definizione di reddito imponibile
contenuta nel citato articolo 76
del d.P.R. n. 115 del 2002 in merito al gratuito
patrocinio.
Nel citato documento di prassi è stato chiarito che
il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le
condizioni per l’accesso al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini
dell’Irpef, così come definito dall’articolo 3 del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), integrato dagli
altri redditi indicati dallo stesso articolo
76 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte di Cassazione ha affermato che “ai
fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione
dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati
ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché
esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue
che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali
l’imposizione fiscale è stata esclusa” (Cfr. Cassazione
penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362).
Circa la determinazione del reddito per l’ammissione
al gratuito patrocinio, ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato
che “si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di
tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore,
al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese
dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi
dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma
ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti
da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche
se esclusi dalla base imponibile” (Cfr. Cassazione – Ordinanza n. 24378
del 2019).
Sulla base delle suesposte considerazioni, si
concorda con la soluzione prospettata dall’Istante ovvero che il beneficio del
reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per
l’ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, che non possa essere
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per
effetto dell’erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine
previsto.