Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2021, n. 12422

Licenziamento, Maturazione dei requisiti pensionistici,
Opzione ex art. 6, L. n.
54/1982 per la prosecuzione del rapporto di lavoro

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del
20 luglio 2018, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, nell’ambito di
un procedimento ex lege n. 92 del 2012, da
C.L. Sviluppo Industriale Spa nei confronti di V.R. avverso la sentenza di
primo grado del locale Tribunale che aveva accolto l’impugnativa del
licenziamento intimato per la maturazione dei requisiti pensionistici da parte
del lavoratore addetto alla conduzione di autobus.

2. La Corte territoriale ha ritenuto “che la
sentenza impugnata è stata pubblicata in data 1.3.2018 e trasmessa, in pari
data, per esteso tramite PEC ai sensi della I. n.
179/2012 ai procuratori costituiti”; ha quindi ritenuto tardivo il
reclamo depositato in data 3.4.2018, stante l’inosservanza del termine
decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co. 58, I. n. 92 del 2012.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto
ricorso la soccombente, con 2 motivi, cui ha resistito il lavoratore con
controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 58, I. n. 92 del 2012,
dell’art. 16 bis, co. 7, D.L. n.
179 del 2012 e dell’art. 155, commi 4 e 5,
c.p.c..

Si eccepisce che il reclamo è stato depositato
telematicamente in data 30 marzo 2018, come risultante da certificazione
rilasciata dal direttore di cancelleria della Corte di Appello di Napoli nonché
dalla copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in
particolare dalla “ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)” che viene
rilasciata dal gestore PEC del Ministero di Giustizia nel momento in cui il
messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del
Ministero.

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto
come data del deposito del reclamo quella del 3 aprile 2018, corrispondente
invece “all’epoca in cui la Cancelleria dell’ufficio giudiziario ha
“aperto” la “busta” inviata telematicamente contenente il deposito del
reclamo”.

In ogni caso si rileva anche la violazione dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., perché la Corte
territoriale non si sarebbe avveduta che il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza cadeva il 31 marzo 2018, sabato che  precedeva la domenica di Pasqua e il lunedì
dell’Angelo, entrambi festivi, per cui anche il deposito del 3 aprile doveva
considerarsi tempestivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia che la sentenza
impugnata avrebbe violato l’art. 112 c.p.c.. Si
lamenta che il Tribunale, in fase di opposizione, avrebbe dichiarato
illegittimo il licenziamento impugnato perché il lavoratore aveva esercitato
l’opzione prevista dall’art. 6
della I. n. 54 del 1982 per la prosecuzione del rapporto di lavoro, mentre
l’opposizione del R. era stata articolata sul fatto che il giudice della prima
fase avrebbe “omesso l’analisi del combinato disposto del suddetto decreto legislativo n. 67/2011 con quella
prevista dall’art. 3, co. 1,
del decreto legislativo n. 414/1996”. Si eccepisce altresì che il
Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla mancanza nel R. del titolo
abilitante alla guida.

3. Il primo motivo è fondato.

Come da questa Corte di legittimità è stato già
rilevato, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando
viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte
del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia,
come disposto dall’art. 16 bis,
comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in I. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della I. n.
228 del 2012 e modificato dall’art.
51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in I. n. 114 del 2014), il quale ha anche
aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è
tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene
generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto
dall’art. 13, comma 3, del d.m.
n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata
dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo (Cass. n. 17328 del 2019; Cass. n. 29892 del 2019;
Cass. n. 11726 del 2019).

Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario
tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la
“Ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato, appunto,
accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario. La seconda,
invece, la cd. “Ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è
intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e
rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in
tale momento (Art. 16-bis, co. 7,
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221); introdotto dall’art. 1, co. 19, Legge 24 dicembre
2012, n. 228), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto
all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di
deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC,
la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l’esito dei
controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere
censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle
specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima
consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del
Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria.
Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto
provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene
caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

Poiché il deposito del reclamo operato con modalità
telematica per la previsione di cui all’art. 16, comma 7, d.l. cit. deve
intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di
giustizia e quindi, nel caso che ci occupa, in data 30 marzo 2018, la Corte
territoriale ha errato a ritenere l’impugnazione inammissibile perché tardiva,
considerando la diversa data di deposito del 3 aprile 2018.

E’ altresì fondato anche il secondo profilo di
censura articolato da parte ricorrente, atteso che, anche a voler considerare
come data di deposito telematico del reclamo quella del 3 aprile 2018, la Corte
territoriale ha trascurato l’operatività dell’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c., il quale, per la scadenza di
termini nella giornata di sabato (come nella specie il 31 marzo 2018), prevede
una proroga di diritto al primo giorno non festivo, nella specie appunto il 3
aprile 2018, dopo le festività di Pasqua e di Lunedì dell’Angelo.

4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso
deriva l’assorbimento del secondo, che riguarda il merito della vicenda in
alcun modo esaminato dalla Corte territoriale, stante la preliminare pronuncia
di inammissibilità.

Conclusivamente deve essere accolto il primo motivo,
assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al
giudice indicato in dispositivo che dovrà esaminare l’impugnazione da ritenere
tempestiva, provvedendo all’esito alla liquidazione delle spese anche del
presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche
per le spese.

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