Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 maggio 2021, n. 12631

Esposizione all’amianto, Malattia professionale, Omissione
di adozione di misure idonee a salvaguardare la salute del lavoratore

 

Rilevato che

 

con sentenza n. 1852 del 2014, la Corte d’appello di
Bologna ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato E.
s.p.a., al pagamento, quale soggetto successore del responsabile civile (ai
sensi dell’art. 2504 c.c.) ed in ragione della
responsabilità attribuibile già a S. s.p.a, originaria datrice di lavoro, delle
somme dovute all’INAIL a titolo di regresso per quanto corrisposto agli eredi
di I.B. (deceduto a seguito della malattia professionale del mesotelioma
pleurico causata da esposizione qualificata all’amianto); ad avviso della
sentenza impugnata la fusione di società, anche mediante incorporazione, aveva
realizzato una successione universale corrispondente a quella mortis causa, per
cui il soggetto risultante dalla fusione era divenuto l’unico e diretto
obbligato per i debiti dei soggetti estinti per effetto della fusione;
pertanto, essendo il rapporto di lavoro del B. durato dal 1951 al 1986, già con
la fusione di S. s.p.a. in A.P. s.p.a. si era determinato un primo effetto di
successione universale, poi reiteratosi con la fusione di A.P. s.p.a. in E.
s.p.a.; inoltre, la Corte ha confermato che non si era determinata alcuna
decadenza triennale datazione di regresso ex art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965,
giacché la vicenda penale si era chiusa con un provvedimento di archiviazione
del 4 maggio 2006 ed il giudizio di primo grado era stato introdotto il 9
gennaio 2007; era poi rimasta provata la responsabilità della datrice di lavoro
sia per gli aspetti materiali dell’omissione di adozione di misure idonee a
salvaguardare la salute del lavoratore che per l’elemento soggettivo della
colpa, come emerso dalle prove testimoniali raccolte; del tutto generica,
infine, era rimasta la contestazione relativa al quantum dell’indennità
corrisposta dall’INAIL;

contro questa pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione E. s.p.a. con quattro motivi;

l’INAIL ha resistito con controricorso; entrambe le
parti hanno depositato memorie;

 

Considerato che

 

Con il primo motivo di ricorso, E. s.p.a. denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e
ss. c.c. in relazione all’art. 11 delle
preleggi ed all’art. 2504 bis c.c. nonché
all’art. 2049 c.c., nonché violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto
E. s.p.a. soggetto legittimato passivo sulla scorta dell’avvenuta
incorporazione da parte sua di A.P. s.p.a. a sua volta soggetto incorporante di
S. s.p.a. (pregressa datrice di lavoro) senza considerare che la disciplina
applicata (art. 2504 bis c.c.) era intervenuta
con d.lgs. n. 22 del 1991, successivamente
alla fusione intervenuta tra S. s.p.a. e A.P. s.p.a. e tale disciplina non ha
efficacia retroattiva con la conseguenza che si era determinata solo una
modificazione dell’assetto societario e non l’estinzione del soggetto
incorporato; dunque, E. s.p.a. non avrebbe potuto rispondere in ordine a
domande di natura risarcitoria proposte da un lavoratore che mai aveva avuto
alle proprie dipendenze, neppure lo stabilimento ove il B. aveva prestato
attività lavorativa aveva mai fatto parte dell’azienda ceduta ad E. s.p.a.;

con il secondo motivo, E. s.p.a. lamenta violazione
e falsa applicazione delle disposizioni dinanzi citate per avere la Corte
territoriale ritenuto di individuare il presupposto per l’azione di regresso
nei confronti dell’E. s.p.a. nell’art. 2504 bis
cod. civ., senza considerare che il B. era stato assunto da S. s.p.a. in
data 15 gennaio 1952 ed era rimasto dipendente di tale società sino alla data
del licenziamento avvenuto il 29 febbraio 1986; S. s.p.a. era stata incorporata
in A.P. s.p.a. il primo dicembre 1986 ed il ramo aziendale di Ravenna (ove il
B. aveva prestato la propria attività) era stato conferito alla I. s.p.a.; in
ragione del disposto dell’art. 2560 c.c.,
inoltre, E. s.p.a. non poteva rispondere per il debito rivendicato dall’INAIL
in quanto non iscritto nei libri contabili;

con il terzo motivo, E. s.p.a. deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
in relazione agli artt. 2947 c.c. e 112 d.P.R. n. 1124 del 1965
e degli artt. 115 e 116
c.p.c. in quanto, nell’erroneo presupposto che fosse mancato l’accertamento
del reato, aveva ritenuto di decadenza e non di prescrizione il termine
triennale previsto per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’Inail;
la prescrizione si sarebbe invece determinata, essendo decorsi quasi ventitré
anni tra il momento in cui si sarebbe determinato l’evento che comportò la
malattia (il rapporto di lavoro era cessato nel 1986) e la data della
introduzione della domanda di regresso (10 ottobre 2007), e gli atti
interruttivi erano stati indirizzati al soggetto non legittimato A.P. s.p.a.;
inoltre, anche a voler considerare il termine di cui all’art. 112 cit. quale termine
di decadenza, lo stesso era certamente decorso considerando che l’INAIL aveva
partecipato attivamente al procedimento penale conclusosi con il decreto di
archiviazione;

con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in
relazione agli artt. 10 e 11
d.P.R. n. 1124 del 1965, al d.P.R. n. 303 del 1956
nonché alla legge n. 277/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 2049 e 2697 c.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata
aveva ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro sulla base
della erronea convinzione che fossero noti i sistemi di protezione efficaci
dall’amianto prima degli anni settanta e lo stesso d.P.R.
n. 303 del 1956, richiamato dalla sentenza impugnata, non si riferiva
specificamente all’amianto ma genericamente alle polveri; era del tutto mancata
la prova, dunque, della condotta dolosa o comunque colposa del datore di lavoro
idonea a determinare il pregiudizio alla salute sofferto dal lavoratore e ciò
era già emerso in sede penale laddove l’INAIL non aveva in alcun modo contrastato
le conclusioni del pubblico ministero contenute nella richiesta di
archiviazione;

i primi due motivi di ricorso sono infondati;

la sentenza impugnata ha ritenuto essere pacifico
che S. s.p.a. (datrice di lavoro del B. dal 1951 alla cessazione del rapporto
di lavoro avvenuta nel 1986) fu incorporata da A.P. s.p.a. e che quest’ultima
fu poi incorporata da E. s.p.a., dunque si è verificato in tali due occasioni
l’effetto di successione universale che rende E. s.p.a. attuale soggetto
successore del responsabile dell’obbligazione dedotta in causa;

ad avviso della ricorrente, tuttavia, nessuna
successione universale potrebbe configurarsi in ragione del fatto che il
disposto dell’articolo 2504 bis c.c. è vigente
solo dal 1992 e la prima fusione, tra S. s.p.a. ed A.P. s.p.a., sarebbe
avvenuta il primo dicembre 1986;

deve osservarsi che l’art.
2504, comma 4, c.c., in tema di fusione di società per azioni, nel testo
originario così disponeva: «La società incorporante o quella che risulta dalla
fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte»;

l’art.
12 d. Igs. 16 gennaio 1991 n. 22 ha sostituito l’art.
2504 c.c. e l’art. 13 d. Igs.
n. 22, cit. ha introdotto l’art. 2504-bis c.c.,
il cui comma 1 riproduceva la norma di cui al comma 4 della disposizione
modificata; dunque il punto non risultava modificato;

l’art. 23 d. Igs. 17
gennaio 2003 n. 6 ha modificato l’art. 2504-bis,
il cui comma 1, ora, così dispone: «La società che risulta dalla fusione o
quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione».

pronunciando sul significato di tale norma e
componendo un contrasto sorto tra le sezioni semplici, le sezioni unite hanno
affermato che «L’art. 2505-bis., nel testo
vigente, stabilisce, […] al comma 1, che la società risultante dalla fusione
o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti
alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,
anteriori alla fusione. Il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che
la fusione tra società, prevista dagli art. 2501
ss. c.c., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione,
l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto
nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione mediante
l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno
non comporta, dunque, l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la
creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come è già stato rilevato in
dottrina) in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso
soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto
organizzativo;

dunque, secondo il fermo orientamento di questa
Corte, la fusione di società, nel vigore del testo dell’art. 2504-bis c.c. anteriore alla modifica recata
dal D.Lgs. n. 6 del 2003, realizza una
successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce gli
effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e
della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il
nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già
riguardanti i soggetti fusi o incorporati (Cass.
nn. 11059 del 2011, 9432 e 16194 del 2005,
18176 del 2004);

peraltro, la doglianza della parte ricorrente,
secondo cui non poteva comunque predicarsi la propria responsabilità in
relazione al debito per cui è causa in quanto non inserito all’interno delle
scritture contabili obbligatorie, solleva una questione che implica un
accertamento di fatto e che non risulta in alcun modo trattata nella sentenza
impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, di talché la parte
ricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, a pena
d’inammissibilità, non soltanto allegare l’avvenuta deduzione della questione
innanzi al giudice di merito, ma altresì indicare in quale scritto difensivo o
atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo a questa Corte di
controllarne ex actis la veridicità, prima di esaminarla nel merito (cfr. in
tal senso da ult. Cass. n. 8206 del 2016);

parimenti inammissibile è il motivo nella parte in
cui censura la sentenza per violazione dell’art.
2049 c.c.: come risulta dalla motivazione, la Corte territoriale ha
disatteso l’eccezione di difetto di legitimatio ad causarti delle ricorrenti
non già per aver addossato loro una qualche culpa in vigilando, ma in quanto ha
ritenuto che esse fossero succedute alla società alle cui dipendenze lavorava
il responsabile dell’infortunio mortale, onde la doglianza si appalesa del
tutto estranea al decisum;

il terzo motivo è infondato;

questa Corte di cassazione, ha affermato che
l’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro,
civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente,
prevista l’art. 112 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è assoggettata al termine triennale di
decadenza (insuscettibile d’interruzione), decorrente dalla data di emissione
della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata
dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile
qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al
dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione
fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione
penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato
emesso, ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen.,
decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle relative date
di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal
giudice (Cassazione n. 1061 del 2012; Cass. n.
12447 del 1999; Cass. n. 11722 del 2000); dunque, correttamente la sentenza
impugnata ha rilevato che non era decorso il triennio tra la data del
provvedimento di archiviazione (4 maggio 2006) e la data di deposito del
ricorso da parte dell’INAIL (9 ottobre 2007);

il quarto motivo è inammissibile;

si deduce la violazione di plurime disposizioni di legge
tutte riferite all’apprezzamento posto in essere dai giudici del merito in
ordine alla formazione del convincimento dell’effettiva responsabilità della
datrice di lavoro del B. nella determinazione della malattia professionale
contratta dal medesimo e che lo condusse alla morte, condotta realizzatasi
nell’avere omesso di apprestare idonee misure di protezione relativamente alla
dispersione di polveri di amianto nell’ambiente di lavoro;

la Corte territoriale ha proceduto alla disamina del
materiale istruttorio raccolto anche con riferimento alle prove testimoniali
espletate e, dunque, ha esercitato pienamente e correttamente la propria
funzione di accertamento che non può essere sindacata in sede di legittimità;

il ricorso, conclusivamente, va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro
6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
ove previsto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 maggio 2021, n. 12631
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