Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12534
Tributi, IRPEF, Dirigente, Fondo di previdenza integrativa
– Riscatto del capitale maturato, Trattamento tributario
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione
nei confronti di una sentenza CTR Puglia, di accoglimento dell’appello proposto
in riassunzione dal contribuente L. G., a seguito della sentenza n. 18222 del
2016, con la quale questa Corte aveva cassato una precedente sentenza della
medesima CTR, con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia;
che il contribuente è un ex dirigente in quiescenza
della s.p.a. “E.”, collocato in pensione dal 1 giugno 2003, il quale
aveva aderito fin dal 1986 ad un fondo previdenziale integrativo, gestito in
forma diretta dalla s.p.a. “E.” e nel 2000 aveva optato per il
riscatto al 100% del capitale maturato con detto fondo;
che, su detta somma, il sostituto d’imposta aveva
applicato al contribuente una trattenuta IRPEF per l’anno 2003 con aliquota del
36,83%;
che il contribuente aveva impugnato il silenzio
rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di restituzione di detta IRPEF per
un importo pari alla differenza fra l’aliquota praticata (36,83%) e quella più
favorevole del 12,50%, che gli sarebbe spettata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985,
in quanto l’erogazione effettuata dalla s.p.a. “ENEL” era una
prestazione in forma di capitale, non
legata al rapporto di lavoro intercorrente fra di lui e la società anzidetta;
che la CTR della Puglia, riformando la sentenza di
rigetto della CTP di Bari, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo
che per i soggetti, quale l’odierno ricorrente, già iscritti alle forme
pensionistiche complementari anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, il regime di tassazione
separata previsto per il TFR si applicava alla sola attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, costituenti mero reddito di
capitale non legato al rapporto di lavoro, andava applicata la più favorevole
ritenuta del 12,50%, di cui all’art.
6 della legge n. 482 del 1985;
che l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso
in cassazione avverso detta sentenza della CTR;
che la Cassazione, con la sentenza sopra citata,
aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza
impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, chiedendo
che venisse accertato il rendimento derivante dall’impiego sul mercato
finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati al fondo P.I.A. Fondenel dalla s.p.a. “ENEL” e dal
contribuente, odierno ricorrente;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate
lamenta violazione art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto
la CTR non aveva applicato il principio di diritto fissato dalla Cassazione in
sede di rinvio; invero la CTR, in sede di rinvio, avrebbe dovuto applicare i
principi di legittimità enunciati da questa Corte, secondo i quali, per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l’aliquota del 12,50% era
applicabile solo alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d.
“rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del
fondo, del capitale accantonato; e la nota FONDENEL del 10 gennaio 2012, emessa
a seguito di esplicita richiesta dell’Agenzia delle entrate, attestante
l’ammontare complessivo netto del rendimento sino al 31 dicembre 2000, non
aveva individuato il rendimento netto effettivo derivante dall’investimento sui
mercati finanziari dei contributi accantonati e gestiti dal FONDENEL; tale
ultimo fondo inoltre, con nota n. 132 del 19 maggio del 2014, non aveva
attestato che il rendimento netto riportato era relativo al periodo di
interesse (1998-2000) ed aveva unicamente indicato il termine ultimo di
verifica e cioè il 31 dicembre 2000; la sentenza impugnata aveva pertanto
omesso di valutare la questione che la Corte di Cassazione aveva chiesto di
approfondire in sede di giudizio rescissorio, accertare cioè se vi fosse stato
impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti
imputabili ai contributi versati dal contribuente e dai suo datore di lavoro
sul citato FONDENEL; individuare quale fosse stato il rendimento e come fosse
stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole
posizioni individuali;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate
lamenta violazione e falsa applicazione artt. 42, 17 comma 2, 16 comma 1 del
d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile “ratione temporis”
e 6 legge n. 482 del 1985,
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc.
civ. in quanto la CTR aveva ritenuto corretto il calcolo operato dal
contribuente, senza vagliare i
criteri posti alla base di esso, senza verificare se
detti calcoli fossero coerenti con le clausole che regolavano il rapporto
previdenziale e senza accertare se l’importo erogato da FONDENEL costituisse
effettivamente il risultato di un rendimento di capitale, o se fosse stato
determinato sulla base di diversi criteri;
che con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate
lamenta violazione e falsa applicazione art. 2697
cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
3 cod. proc. civ., in quanto gravava sul contribuente, che aveva invocato
il diritto alla restituzione delle ritenute subite in eccesso, l’onere di
dimostrare la misura dei rendimenti maturati nel corso del proprio rapporto
previdenziale con FONDENEL; e la sentenza impugnata avrebbe dovuto subordinare
l’accoglimento del ricorso ad un accertamento approfondito ed analitico sulla
natura e sulla quantità dei rendimenti liquidati al contribuente, verificando
se vi fosse stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale fosse
stato il rendimento conseguito con detto specifico impiego; il che la CTR non
aveva fatto;
che l’intimato si è costituito con controricorso ed
ha altresì depositato memoria illustrativa;
che i tre motivi di ricorso anzidetti, da trattare
congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati, atteso
che la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati
da questa Corte di legittimità con la sentenza di rinvio n. 18222 del 2016, non
avendo proceduto all’esatta quantificazione del rendimento derivante
dall’impiego, sul mercato dei capitali, degli accantonamenti imputabili ai
contributi versati al fondo pensione ENEL dal contribuente e da quest’ultima
società; invero la tassazione agevolata del 12,50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985,
era riservata unicamente alle somme derivanti dalla liquidazione del c.d.
“rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del
fondo pensione Enel, del capitale accantonato; ed il calcolo di tale ultimi
importi richiedeva l’espresso riferimento a specifiche operazioni sul mercato
finanziario e non poteva essere determinato, come fatto dalla CTR, con la mera
indicazione di somme, sulle quali applicare la tassazione agevolata del 12,50%;
che, al contrario, la CTR si è limitata a riportare
in modo apodittico gli importi indicati dal contribuente come rendimenti
imputabili alla gestione di somme sul mercato mobiliare, sui quali applicare la
tassazione agevolata anzidetta, omettendo quindi di procedere
all’individuazione, in prima persona, dei singoli importi che, per la loro
natura di rendimenti, sarebbero stati sottoposti all’aliquota agevolata del
12,50%, importi che non potevano essere ricompresi nel coacervo delle
operazioni finanziarie svolte dalla s.p.a. “ENEL”, ma avrebbero
dovuto essere riferiti ad operazioni finanziarie svolte proprio con quegli
specifici contributi versati dal contribuente e dalla s.p.a. “ENEL” a
nome di quest’ultimo (cfr., in termini, Cass. n.
15854 del 2018; Cass. n. 12267 del 2017; Cass. n. 10285 del 2017; Cass. n. 11637 del 2019);
che, pertanto, la CTR avrebbe dovuto indicare:
– l’effettivo investimento sul mercato del capitale
degli accantonamenti imputabili ai contributi versati al fondo P.I.A.-FONDENEL
dal datore di lavoro e dal lavoratore;
– i risultati dell’investimento;
– le modalità di assegnazione delle eventuali
plusvalenze conseguite alle singole posizioni individuali;
che la CTR ha omesso di applicare, in tal modo, il
principio di diritto enunciato da questa Corte, omettendo di individuare gli
specifici investimenti fatti dalla s.p.a. “ENEL” sul mercato
mobiliare, riferibili ai contributi erogati dal contribuente; è pertanto da
ritenere che, mancando il riferimento a tali specifici investimenti, è
legittimo l’operato dell’ufficio, che ha sottoposto a tassazione separata, con
l’aliquota del 36,83%, tutti gli importi corrisposti al contribuente;
che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza
impugnata va nuovamente cassata, con rinvio alla CTR della Puglia in diversa
composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la
determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.