Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2021, n. 10376

Cassa integrazione guadagni, Criteri di scelta dei lavoratori
coinvolti, Violazione, Conseguenze, Riammissione in servizio, Esclusione,
Diritto al risarcimento del danno, Sussistenza, Criteri di liquidazione

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 15 aprile 2016, la Corte d’Appello
di Torino, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino, accoglieva
la domanda proposta da W.D. nei confronti della N.H.C.M. S.p.A. avente ad
oggetto, previa declaratoria dell’illegittimità dell’attivata CIGS e della
sospensione dal lavoro dell’istante, la condanna della Società, al pagamento
della differenza tra la normale retribuzione di fatto e quanto percepito a
titolo di CIGS nei periodi di sospensione.

La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, illegittimamente
attivata la CIGS per l’assoluta genericità della comunicazione di avvio e la
violazione dei criteri di scelta dei lavoratori interessati di cui all’art. 7 I. n. 223/1991,
illegittimità non sanabile per l’adesione dello stesso interessato nel suo
ruolo di componente della RSU, derivandone la fondatezza della pretesa
azionata, da qualificarsi come avente natura risarcitoria, soggetta pertanto a
prescrizione, non quinquennale, come preteso dalla Società, ma decennale nella
specie, quindi, non decorsa e quantificata con riferimento all’integrale
differenza tra la normale retribuzione e quanto percepito a titolo di CIGS.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la
Società affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso,
il D..

La ricorrente ha poi presentato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel
denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di altro accordo
collettivo concernente la collocazione in CIGS del personale stipulato tra la
stessa Società e la RSU in data 7.10.2009 anteriore e non posteriore come
ritenuto, dalla Corte medesima, alla disposta sospensione intervenuta il
12.10.2009.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 12, comma 1, preleggi, 1399
c.c., 100 c.p.c. 1337,
1138 e 1227 c.c.,
lamenta l’incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte
territoriale che prescinde dalla valorizzazione, ai fini della valutazione
della pretesa risarcitoria del D., dell’acquiescenza da questi prestata quale
componente della delegazione sindacale coinvolta nella trattativa, anche in
virtù di successiva ratifica per “facta concludentia” alle intese
raggiunte sulla CIGS e sui distacchi conseguenti;

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione
e falsa applicazione degli artt.
1, comma 7, I. n. 223/1991 e 1362 e 1363 c.c., imputa alla Corte territoriale il
malgoverno delle regole di interpretazione dei contratti con riguardo alla
valutazione in termini di genericità del contenuto dell’accordo con specifico
riferimento ai criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS non
ammettendo la situazione in cui versava l’azienda alcuna selezione all’interno
del personale dipendente. Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 e 2 I. n.
223/1991, 5 I. n. 164/1975
e del D.M. n. 18/2000 è prospettata a fronte del disconoscimento dell’efficacia
sanante delle eventuali carenze formali della comunicazione iniziale
dell’accordo del 7.10.2009.

Con il quinto motivo la Società ricorrente denuncia
la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 I. n. 164/1975, 1, comma 3, I. n. 451/1994 del D.M. 31826/2002 e degli artt. 1 e 2 I. n. 223/1991
deducendo, in relazione al pronunciamento, sia pur meramente incidentale, della
Corte territoriale circa l’insussistenza nella specie della causa integrabile,
essere tale valutazione riservata agli organi amministrativi e, pertanto,
sottratta al sindacato giudiziale.

Con il sesto motivo, posto sotto la seguente rubrica
“Violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione degli artt. 2948 c.c. e 112
c.p.c.”, la Società ricorrente deduce la non conformità a diritto
dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla natura
risarcitoria della pretesa azionata dal ricorrente fondata sull’art. 1218 c.c. che tale rimedio prevede a fronte
dell’illecito contrattuale e all’assoggettamento della stessa alla prescrizione
ordinaria decennale sostenendo, al contrario, che la pretesa si risolveva nella
richiesta di pagamento di una somma a titolo di differenze retributive.

Venendo all’esame dei formulati motivi è a dirsi
come il primo, il secondo ed il quarto motivo, da considerarsi, in quanto tutti
volti ad affermare l’irrilevanza della valutazione operata dalla Corte
territoriale in termini di illegittimità della comunicazione di avvio della
procedura per la collocazione in CIGS del personale per effetto dell’efficacia
sanante di pattuizioni collettive intervenute tanto prima che dopo la
sospensione dei lavoratori e, comunque, dell’acquiescenza del lavoratore
interessato, strettamente connessi e pertanto suscettibili di trattazione
congiunta, si rivelano infondati: ciò, quanto al primo profilo, alla luce
dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo al
medesimo contenzioso sviluppatosi sulla base di censure del tutto
sovrapponibili, secondo cui “l’esclusione dell’effetto retroattivo
rispetto a scelte in concreto già operate con l’avvio della sospensione,
costituiva solo una delle ragioni di negazione dell’efficacia sanante
dell’accordo” (cfr., da ultimo, Cass.,
10.3.2020, n. 6761 e Cass. 15.4.2019, n. 10483),
la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in
ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato
disposto dell’art. 5, I. n.
164/1975 e dell’art. 1,
commi 7 e 8, I. n. 223/1991, giacché solo ove l’accordo fosse pienamente
esaustivo sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle
OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (cfr. Cass. 12.12.2011, n. 26587) non potendosi
riconoscere efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta ove
la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le
organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte
adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni
aziendali (cfr. Cass. 18.11.2015, n. 23622 e
Cass. 11.3.2015, n. 4886), lettura sulla quale nessun effetto può indurre il
successivo riconoscimento di tale efficacia sanante da parte della I. n. 92/2012 e che legittima l’assorbimento
della censura sollevata con riguardo all’art. 112
c.p.c. circa l’omessa pronunzia in ordine all’incidenza degli accordi
sopravvenuti sulla comunicazione aziendale di avvio della procedura, quanto al
secondo profilo, dovendosi ritenere l’implicito rigetto dell’eccezione relativa
alla pretesa acquiescenza del lavoratore effettivamente irrilevante rispetto
alla sancita illegittimità della procedura.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo dovendo
ritenersi congrua, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 22540/2013 e Cass. n. 25100/2013 e già Cass. n. 7720/2004) secondo cui
“la specificità dei criteri di scelta consiste nell’idoneità dei medesimi
ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della
corrispondenza della scelta ai criteri. Infatti un criterio di scelta generico
non è effettivamente tale me esprime soltanto un generico indirizzo nella
scelta”, la valutazione della Corte territoriale per cui la semplice
menzione delle “esigenze tecniche organizzative e produttive, tenendo
conto delle esigenze professionali e funzionali che si manifesteranno nel
periodo sopra considerato” si configura quale criterio del tutto generico
e indeterminato, che non consente la preventiva conoscibilità dei fattori che
in concreto determineranno la scelta di un lavoratore piuttosto che di un
altro, in una situazione in cui è altrettanto genericamente indicato il numero
di coloro che avrebbero subito la sospensione, risultando il riferimento al
numero corrispondente all’organico aziendale complessivo come mera ipotesi
limite, secondo quanto si ammette nello stesso ricorso, ove, riprendendo un
passo della motivazione del primo giudice, si afferma che “…la scelta di
chi sospendere doveva necessariamente essere basata sulle richieste di
mercato”.

Inammissibile, di contro, va ritenuto il quinto non
essendo la decisione fondata sulla ritenuta insussistenza della causa
integrabile bensì sulla genericità della comunicazione di avvio. Nuovamente
infondato è il sesto motivo alla luce del consolidato orientamento accolto da
questa Corte secondo cui la violazione dei criteri, stabiliti in sede di
contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa
integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il
diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile
fuori della sfera di operatività dell’art. 18, I. n. 300/1970, ma
solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla
differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata
sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto
nello stesso periodo(cfr., da ultimo, Cass.
4.12.2015, n. 24738), derivandone l’assoggettamento del diritto alla
prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione breve quinquennale,
secondo quanto sancito dalla Corte territoriale (cfr. altresì Cass. 15.4.2019, n. 10483 e Cass. 13.12.2010, n. 25139).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

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