Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13435
Cooperativa, Esclusione del socio, Impugnazione, Competenza
a decidere sulla delibera di esclusione
Rilevato che
Il Tribunale di Bologna, sezione imprese, richiede
d’ufficio il regolamento di competenza, nei confronti di H.E.G. e della Coop.
Soc. I.B. s.c., avverso l’ordinanza del 6 novembre 2017 con cui il Tribunale di
Reggio Emilia, giudice del lavoro, ha declinato la propria competenza per
materia in ordine all’impugnazione proposta da H.E.G. della delibera di sua
esclusione da socio della cooperativa.
H.E.G. aderisce alla richiesta.
La Coop. Soc. I.B. s.c. non svolge difese in questa
sede.
Considerato che
Secondo il Tribunale di Bologna, la competenza a
decidere sulla delibera di esclusione di H.E.G. dalla cooperativa spetterebbe
per connessione al Tribunale di Reggio Emilia, investito dell’impugnazione del
licenziamento pure intimato dalla stessa cooperativa.
Ritenuto che
Il ricorso è inammissibile.
Stabilisce l’articolo 45
c.p.c. che, «quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza
del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui al all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice,
questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il
regolamento di competenza».
Questa Corte ha da tempo posto in correlazione la
norma con l’articolo 38 c.p.c., che, nel
disciplinare l’eccezione e rilevazione di incompetenza, al suo terzo comma,
stabilisce che «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per
territorio nei casi previsti dall’articolo 28
sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183», i.e. alla
prima udienza, individuando, di conseguenza, in questa previsione anche il
termine ultimo per la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.
Il principio, anche di recente ribadito, è il
seguente: «Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della
controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del
giudice preventivamente adito, e tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima
udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in
quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità
del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato
all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la
celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la
finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo»
(Cass. 29 ottobre 2019, n. 27731).
Nel caso in esame il Tribunale di Bologna, dopo aver
rilevato d’ufficio la questione di competenza funzionale in prima udienza, ha
rinviato ad udienza ulteriore, assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 183, sesto comma, e riservando all’esito
ogni eventuale ulteriore determinazione anche in ordine alla questione
rilevata, come risulta dal verbale dell’udienza menzionata.
La richiesta di regolamento è dunque inammissibile
perché tardiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il regolamento e rimette la
causa al Tribunale di Bologna per il prosieguo.