Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13537

Rapporto di lavoro, Trasferimento, Dirigente, Mantenimento
in servizio, Elevata esperienza professionale, Mancata corresponsione degllo
stipendio

 

Rilevato

 

che U. G. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale
di Cassino, nei confronti della S.p.A. A. A., rappresentando che: con decreto
n. 334/2003, a firma del Presidente della Giunta regionale, era stato disposto
che, a partire dall’1.10.2003, tutto il personale in servizio presso il C.A.R.A.
fosse trasferito all’A. di Frosinone (ora A. A. S.p.A.), quale nuovo gestore
del Servizio Idrico integrato; «attesa l’elevata esperienza professionale»
maturata dal G., la A. ATO aveva manifestato l’intenzione di mantenerlo in
servizio, chiedendogli di prestare la propria opera anche successivamente alla
data del 6.10.2004, «termine previsto dalla delibera n. 559/2002, con la quale
il C.A.R.A. aveva deciso il trattenimento in servizio del dirigente oltre il
65° anno di età»; le assicurazioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro
erano state esternate dal direttore dell’A.A. anche alla presenza di numerose
persone; pertanto, il medesimo aveva continuato a prestare la propria opera,
senza interruzione, presso il proprio ufficio nella sede dell’A. A. S.p.A. di
Cassino, senza ricevere lo stipendio per alcuni mesi, nonostante la richiesta
di vedere regolarizzata la propria posizione; in data 28.1.2005, l’A.A. S.p.A.
gli aveva inviato una lettera con la quale era stato formalizzato un incarico
di consulenza semestrale, a partire dal 6.10.2004 – senza alcun riferimento
all’aspetto retributivo -, con la richiesta contestuale di rendere disponibile
la postazione di lavoro occupata in precedenza e di restituire il telefono
cellulare aziendale in dotazione; non gli erano stati corrisposti gli stipendi
relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2004 e gennaio 2005, né la
retribuzione variabile incentivante per l’anno 2004, né le ferie non godute per
quest’ultimo anno; chiedeva, quindi, che venisse accertata la fondatezza delle
richieste economiche formulate e che l’A. A. S.p.A. venisse condannata al
pagamento della somma di Euro 160.869,55, nonché al versamento dei contributi
previdenziali, oltre alla somma dovuta a titolo di TFR; la società resistente
aveva contestato tutti gli assunti del G., chiedendo il rigetto del ricorso;

che, con la sentenza n. 122/2011, resa in data
20.1.2011, il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento del ricorso, ha
condannato la società al pagamento della somma di Euro 1.491,84 a titolo di
indennità di ferie non godute, pari a cinque giorni (come da documentazione
prodotta dalla società datrice di lavoro e solo genericamente contestata),
rigettando le altre pretese, in quanto «al compimento del biennio si è prodotta
automaticamente la cessazione del rapporto senza alcuna necessità del
preavviso» e non essendo rimasta delibata «la prosecuzione del rapporto di
lavoro subordinato dopo il pensionamento»;

che, con sentenza pubblicata in data 13.10.2015, la
Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da U.G. avverso la
detta pronunzia;

che per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso il G. articolando due motivi, cui la A. A. S.p.A. ha resistito con
controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,
l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti (trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c. del dirigente G. dal C.A.R.A. ad A.
A. S.p.A. e conseguente normativa applicabile al rapporto di lavoro), e si
deduce che «la motivazione appare insufficiente perché non ha preso in
considerazione un fatto decisivo per la corretta applicazione della normativa
di riferimento al caso di specie e, cioè, il passaggio dell’Ing. U. G. da
dirigente del Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci a dirigente di
A. A. S.p.A. (già A. Frosinone S.p.A.) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 c.c.», non avendo la Corte di merito
considerato, nella propria motivazione, tale evento e non avendo, pertanto,
risolto il problema sollevato in merito all’applicabilità della normativa nei
casi di specie e che faceva parte integrante del secondo motivo di impugnazione
della sentenza di primo grado; 2) in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «nullità della sentenza di appello in relazione
al mancato esame delle risultanze istruttorie di primo grado, nonché di un
documento decisivo ai fini dell’accoglimento del terzo motivo di impugnazione.
Violazione dell’art. 116, primo comma, c.p.c.»,
per la mancata valutazione, da parte dei giudici di seconda istanza, di tutti i
mezzi di prova offerti in comunicazione, ad eccezione delle dichiarazioni rese
dal teste A.I., poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo
motivo è inammissibile, in primo luogo, perché deduce una questione (quella
relativa alla normativa, privata o pubblica, applicabile al caso di specie)
riguardo alla quale il ricorrente non specifica se sia stata proposta in primo
grado e ribadita dinanzi alla Corte di merito; e, dunque, appare nuova nel
presente giudizio; non risulta, peraltro, che la parte ricorrente abbia
prodotto (né trascritto, né indicato tra i documenti offerti in comunicazione
unitamente al ricorso), in violazione del disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., l’atto di
gravame (ed in particolare «il secondo motivo» che la Corte di merito avrebbe
«omesso di esaminare»): e ciò, appunto, in violazione del principio, più volte
ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente
quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale
da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità
delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n.
14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli
elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione
della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di
tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso
e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di
merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016;
23675/2013; 1435/2013). Pertanto, fatte queste
premesse, è altresì superfluo soffermarsi sul fatto che la censura – che, nella
sostanza, denunzia la «motivazione insufficiente» della sentenza impugnata: v.
pag. 10 del ricorso – sarebbe stata comunque inammissibile per la formulazione
non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. dall’art. 54, comma 1, lett. b), del
D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione
temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di
legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 13.10.2015;

che il secondo motivo è inammissibile, innanzitutto,
perché teso, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito. Inoltre,
censura la motivazione della sentenza per la «non corretta valutazione dei
mezzi di prova» da parte dei giudici di seconda istanza, ma non fa riferimento,
alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite
n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare»,
in linea con «quanto previsto dall’art. 132, n. 4,
c.p.c., la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione», non
potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di
mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a
consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che
la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di
legittimità con argomentazioni analitiche e del tutto condivisibili e scevre da
vizi logico-giuridici;

che, peraltro, in ordine alla valutazione degli
elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata
al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo
della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie,
peraltro, del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logici), alla
stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora
il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di
prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel
ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti fondamentali,
al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto
condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa
valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si
denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009); nel caso di specie, invero, la
contestazione, del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione delle
dichiarazioni dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una
inammissibile richiesta di riesame di eleménti di fatto e di verifica
dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o
sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad
ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle
finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che, per tutto quanto in precedenza esposto, il
ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui
all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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