Il pagamento anche di una sola tranche dell’aumento contrattuale, senza riduzione del superminimo nella prima busta paga interessata, blocca l’assorbimento del superminimo anche nelle mensilità successive.
Nota a Cass. 16 aprile 2021, n.10164
Pamela Coti
La previsione di un aumento retributivo unico ma liquidato a tranches a scadenze diverse, ove la liquidazione della prima tranche non sia oggetto di alcun assorbimento, è indicativa della volontà concludente della società che l’aumento della retribuzione base non debba comportare alcuna diminuzione del superminimo anche in relazione al pagamento delle tranches successive.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10164 del 16 aprile 2021 (conf. App. Milano 8 settembre 2017 in relazione all’accertamento della volontà di una società di non reputare assorbibile il superminimo.
La Corte ha aggiunto, poi, che con specifico riguardo al preteso principio di diritto del normale assorbimento del superminimo nei miglioramenti contrattuali, “essendo state, invece, semplicemente confermate sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente, nel caso concreto, tale regola contrattuale”.
Su tali presupposti, i giudici hanno rigettato il ricorso della società, avendo la stessa corrisposto ai dipendenti la prima tranche di aumento della retribuzione senza ridurre il superminimo.