Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 maggio 2021, n. 19560

Infortunio sul lavoro, Lesioni personali gravi, Negligenza,
imprudenza, imperizia, Responsabilità, Inosservanza di norme preposte alla
prevenzione

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello
di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 10 maggio
2016, con cui B.A. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di
mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 590, commi primo e terzo, cod. pen., in
relazione all’art. 583 cod. pen., perché, in
qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta BTT S.R.L.,
con sede legale e sede operativa in Brescia via S.S. n. (..) e datore di lavoro
dell’infortunato, per colpa cagionava a T.M. lesioni personali gravi consistite
in “trauma schiacciamento gamba sinistra”, giudicate guaribili in 52
giorni, in quanto l’infortunato, impegnato ad agganciare le catene della gru a
ponte, su alcuni fasci tondi della misura di 70 mm. e del peso di 2500 Kg.,
posizionati a circa 50 cm da terra sopra altro materiale, al fine di
posizionarli all’interno di appositi “bancali”, saliva sulla catasta
di materiale ferroso, metteva in leggero tiro le catene provocando lo
spostamento dei tondo, che lo investivano alla gamba sinistra posizionata tra
due fasci, riportando così le sopra descritte conseguenze lesive – colpa
consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nell’inosservanza di
norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adottando le
misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ed in particolare
nella violazione: dell’art. 71,
comma 3 e 4 D. Igs. n. 81 del 2008 in quanto emergevano carenze relative
alla prevenzione da attuarsi nel reparto E. dedicato alle attività di
movimentazione dei tondi in lavorazione, per non avere evitato il sollevamento
del materiale in presenza di operatori nei pressi o sopra i fasci predetti,
come previsto nella procedura di lavoro BTT/IS.21, procedura non
sufficientemente attuata ed anzi subordinata alle esigenze di produzione – in
Brescia il 25 luglio 2013.

La dinamica dell’incidente era descritta nei
seguenti termini: il 25 luglio 2013, la persona offesa T.M., lavoratore
dipendente della ditta BTT s.r.l., stava operando nel magazzino (reparto Elind)
della sede operativa della società sita in Brescia. Il T. doveva sollevare dei
fasci di tondi metallici, del peso di 2500 Kg, uniti tra loro da dei legacci.
Per eseguire tale operazione, la persona offesa doveva agganciare i legacci
alle catene della gru ed era salito sulla catasta di materiale ferroso per
mettere in tiro le catene. Nel corso di tale operazione, i fasci su cui era
salito si spostavano e lo investivano cagionando lo schiacciamento della gamba
sinistra, che egli aveva posizionato tra due fasci.

2. Il B., a mezzo del proprio difensore, ricorre per
Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di
impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento all’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

Si deduce che il punto nodale della vicenda concerne
l’accertamento circa l’esistenza o meno in azienda di un’adeguata normativa
antinfortunistica nonché delle relative misure organizzative e procedurali.

La Corte territoriale, nell’illustrare il
ragionamento logico-giuridico che aveva portato ad una conferma del giudizio di
responsabilità in capo al B., ha dapprima affermato che l’organizzazione
aziendale non aveva osservato la normativa antinfortunistica in vigore presso
la “BTT S.r.L” (pagg. 5 ed 8) – dando così conto della esistenza in
ditta di disposizioni specificatamente volte a scongiurare incidenti o
infortuni durante le fasi di lavorazione – salvo sostenere, poi, che
l’operazione svolta dalla persona offesa al momento dell’infortunio sarebbe
risultata priva di qualsivoglia regolamentazione (pag. 7), così negando il
presupposto (ossia l’esistenza di apposita normativa antinfortunistica) che
poco prima aveva, invece, rappresentato il presupposto dell’intero ragionamento
e, di conseguenza, inficiando la motivazione offerta nella sua stessa struttura
logica.

Sempre in relazione alla presenza in azienda di
adeguate disposizioni e procedure in materia antifortunistica, dalla relazione
tecnica dell’ing. G., consulente della difesa, si evinceva come, più di cinque
anni prima dell’infortunio in oggetto, erano stati attuati interventi
finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori e ritenuti idonei dall’ASL
di Brescia nel marzo 2008 (prot. n. 0034930 del 6 marzo 2008 – all. n. 3 della
consulenza tecnica agli atti) che, in particolare, aveva affermato: “E’
stata regolamentata con specifiche procedure di lavoro l’attività di
movimentazione dei carichi presso il reparto Elind al fine di ridurre il
rischio di investimento per gli addetti”. Come facilmente evincibile dalla
lettura del capo di imputazione, l’infortunio in esame era occorso in quel
reparto e proprio durante operazioni di carico del materiale.

Ciò premesso, la Corte di appello ha distorto il
dato probatorio, per avere sostenuto la tesi della mancanza di regolamentazione
o di divieti o di prassi aziendali relativamente alle modalità esecutive delle
operazioni di carico del materiale.

Inoltre, al momento dell’infortunio, la persona
offesa non solo era un lavoratore esperto – assunto in “BTT S.r.l.”
dal lontano 2002 – ma altresì altamente formato in materia di prevenzione,
tanto che era apparso subito evidente che un comportamento diligente dello
stesso rispetto sia alla normativa, che alla prassi aziendale avrebbe
senz’altro scongiurato l’evento infortunistico occorso. Se il lavoratore si
fosse attenuto alla normativa vigente in azienda, limitandosi a salire sui
fasci per agganciarli alla catena della gru, per proseguire poi le operazioni
da terra, servendosi dei radiocomandi di cui tutti i carroponte erano stati
dotati proprio al fine di non vincolare l’operatore, l’infortunio non si
sarebbe verificato. In tal senso concludevano non solo i testi della difesa ed
il consulente tecnico ing. G., ma anche la stessa Corte di appello (pag. 7
della sentenza).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 133 cod. pen.

Si rileva che le ragioni addotte dalla Corte
territoriale relativamente alla quantificazione della pena finale irrogata
all’imputato erano generiche, in aperto contrasto con l’obbligo di motivazione.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si censura
l’affermazione di responsabilità sotto vari profili, è infondato.

2.1. Va disattesa, innanzitutto, la doglianza
secondo cui la Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di contraddittorietà
della motivazione, dapprima per aver riconosciuto l’esistenza di misure
cautelari aziendali per prevenire infortuni ai lavoratori e successivamente per
aver sostenuto l’assenza totale di regolamentazione della materia della
sicurezza.

La Corte di appello, infatti, ha inizialmente
evidenziato l’effettiva esistenza di una specifica procedura di sicurezza
(BTTIS 21), secondo la quale tra i fasci dovevano essere lasciati spazi
liberi, se possibile, al fine di evitare agli operai di salire sul materiale
per le operazioni di imbragatura nonché di altre procedure aziendali che
prevedevano di alzare i legacci, se aderenti ai tondi, con apposita leva, e
prevedevano il posizionamento all’addetto in un luogo sicuro al momento
dell’imbragatura e del trasporto.

La stessa Corte territoriale, tuttavia, ha precisato
che, come attestato dal tecnico ASL dr. B., tali misure apparivano del tutto
insufficienti ad evitare che gli operai salissero sui fasci dei tubi, i quali,
avendo una superficie non piana, tendevano naturalmente a muoversi.

Inoltre, ha chiarito come, già in epoca precedente e
successiva all’infortunio in esame, era emersa l’esistenza di una serie di
incidenti analoghi a quello in contestazione, l’ultimo dei quali risalente al
2014, e che, nel corso dell’ispezione seguita a tale ultimo infortunio, lo
stesso tecnico aveva riscontrato il permanere della situazione di insicurezza
nel reparto in questione; solo nel corso dell’estate 2015 erano state
realizzate delle passarelle tra uno stallo e l’altro, che consentivano
l’aggancio dei fasci senza salire sul materiale; l’adozione delle passarelle
evitava agli addetti di salire sui fasci, riducendo in toto il rischio di
caduta o di investimento.

Nella sentenza impugnata, quindi, si è specificato
in modo completo ed adeguato che, le procedure di sicurezza non erano state
rispettate e che, in ogni caso, erano del tutto insufficienti a scongiurare gli
infortuni, occorrendo ulteriori meccanismi di sicurezza e, cioè, le passerelle,
installate solo in epoca recente, successiva a tutti i pregressi incidenti sul
lavoro.

2.2. Ugualmente non può essere accolta la tesi
prospettata in ricorso, secondo cui il B. aveva eseguito tutte le prescrizioni
imposte dall’ASL in materia di sicurezza e la stessa ASL, in occasione di un
precedente controllo sui luoghi di lavoro avvenuto nel marzo 2008, ne aveva
riconosciuto la validità, richiamando in proposito l’elaborato dell’ing. G.,
consulente di difesa.

La Corte di merito, con motivazione lineare e
coerente, ha rilevato l’inesattezza dei rilievi dell’ing. G., ai fini della
ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto il modus operandi
dell’infortunato, pur dissonante rispetto alle prescrizioni dell’azienda,
costituiva il frutto di un errore fisiologico a fronte dell’insufficienza
strutturale della direttiva aziendale e della prassi interna che ne tollerava
l’inosservanza. Al riguardo, nella sentenza impugnata si è ricordato che l’ASL era
intervenuta a seguito di un infortunio analogo nel 2006, raccomandando
procedure di verifica periodica ed una stretta vigilanza sull’operato dei
lavoratori, prescrizioni sicuramente violate in occasione dell’infortunio
occorso al T. nonché di quelli subiti dal lavoratore N. in data 28 settembre
2012 e dal dipendente B. nel 2014.

Il ricorrente non si confronta con tali dettagliate
ed esaurienti spiegazioni della Corte territoriale, limitandosi a reiterare le
censure già prospettate con l’atto di appello.

2.3. Non è neanche condivisibile la tesi difensiva
secondo cui la Corte di merito ha erroneamente escluso la sussistenza di una
regolamentazione o di una prassi per l’esecuzione dell’attività lavorativa in
questione.

La Corte bresciana, infatti, con approfondito
apparato argomentativo, ha sottolineato che il T., per imbragare i fasci di
tubi da movimentare, dovesse necessariamente salire al di sopra dei tubi
stessi, per cui nel magazzino, al momento dell’infortunio, in violazione della
norma di sicurezza sul punto, non vi era adeguato spazio tra un cumulo e
l’altro di tubi ed era impossibile eseguire l’operazione assegnata alla persona
offesa stando a terra.

Come emerso dalle testimonianze assunte, la mancanza
di spazi tra un gruppo di tubi e l’altro costituiva la situazione ambientale
ordinaria di operatività dei lavoratori. Tale situazione imponeva agli operai
di salire sopra i fasci di tubi, ad un’altezza di circa mezzo metro da terra,
per poter poi agganciarli alle catene della gru e successivamente movimentarli,
per cui il T., quindi, stava operando secondo modalità consuete per la prassi
aziendale (cfr. verbali delle testimonianze della persona offesa, di B.E. e
B.A.). L’aggancio dei tubi alle catene della gru avveniva collegando i ganci
del carroponte alle fascette che legavano insieme tra loro i tubi; i lavoratori
B. e N. avevano riferito come usualmente essi salissero sui tondi metallici per
provvedere all’aggancio degli stessi al carroponte.

Pertanto, nonostante i pregressi incidenti e le
prescrizioni delle ASL di prevedere un controllo costante degli operai,
sussisteva una prassi scorretta, che imponeva ai lavoratori di procedere a
proprio rischio e pericolo in base alle modalità di intervento prescelte dal T.

Ebbene, dal contesto sopra descritto emerge che,
alla luce della normativa prevenzionistica vigente, il B. aveva violato
l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e
attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure
cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi
l’osservanza di tali misure da parte dei lavoratori.

Il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre le
opportune misure di prevenzione ed assolvere all’obbligo di vigilare
sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso
la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che
assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative
effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da
garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito
della valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.
275577).

In base a quanto sopra esposto, nell’esercizio
dell’attività lavorativa risultava essersi instaurata, una prassi contra legem,
foriera di pericoli per gli addetti, con la tolleranza o col consenso del
datore di lavoro, venuto meno ai doveri di predisposizione delle opportune
misure di sicurezza e di sorveglianza in relazione alla pericolosa prassi
operativa instauratasi; per cui è a lui ascrivibile il reato di lesioni colpose
aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 26294 del
14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960, in un caso di omicidio colposo; in
conformità, in un’ipotesi di lesioni colpose, Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004,
Policarpo, Rv. 228344; principio risalente a Sez. 4, n. 17941 del 16/11/1989,
Raho, Rv. 182857).

2.4. Il ricorrente, peraltro, evidenzia il
comportamento non diligente del lavoratore, posto in essere in violazione alle
disposizioni aziendali, che gli imponevano di limitarsi a salire sui fasci per
agganciarli alla catena della gru e proseguire le operazioni da terra,
servendosi dei radiocomandi di cui tutti i carroponte erano stati dotati.

Sul punto, la Corte territoriale ha analiticamente
riportato le operazioni materiali eseguite dal T. e le ragioni che lo avevano
indotto ad eseguirle: a) per sollevare il materiale, doveva raddrizzare i
legacci che univano il gruppo di tubi, che erano schiacciati dal peso stesso
del fascio di tubi, per poi predisporre fasciature adeguate intorno al
materiale che ne avrebbero consentito il successivo aggancio e spostamento; b)
ai fini dell’esecuzione di tale, egli aveva messo in tiro le catene collegate
al carroponte, minimo movimento che aveva fatto spostare i tubi sui quali si
trovava in equilibrio, determinando le lesioni oggetto del presente
procedimento.

Nella sentenza impugnata si è chiaramente spiegato
che la persona offesa stava svolgendo un’operazione preliminare al vero e
proprio spostamento dei fasci di tubi, oggetto quest’ultimo della
regolamentazione aziendale – comunque insufficiente – per cui era previsto che
scendesse dagli stessi e manovrasse il carroponte stando a distanza. La Corte
bresciana, rispondendo esaurientemente alle doglianze difensive e richiamando
sul punto la testimonianza del tecnico ASL e del dipendente N.N., ha
evidenziato che la direttiva adottata dall’azienda era laconica, non
specificava le modalità attuative di quel segmento di operazione e lasciava
ampi margini di errore per la sua sinteticità, in quanto indicava unicamente di
“lasciare per quanto possibile degli spazi liberi tra gli stalli di
contenimento in modo da agganciare il materiale senza dover salire sui pacchi
per le operazioni di imbragatura”.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il
ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, è generico.

Va premesso che la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se
abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del
20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità
che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della
eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del
27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S.,
Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008,
Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non eccede la media edittale e, in
relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata
da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la
quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena
irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità della
vicenda criminosa, alla ripetizione dell’infortunio con modalità analoghe a
quelle relative ad altri precedenti infortuni per mancata adozione di norme di
sicurezza, al precedente penale per analogo reato e al compimento di violazioni
alle norme in tema di prevenzione depenalizzate, ma risultanti dal certificato
penale. La Corte di appello ha altresì dato atto che il parziale il
risarcimento del danno subito dalla vittima (per l’importo di euro tremila) era
già stato valutato dal Tribunale ai fini della concessione delle circostanze
attenuanti generiche.

A fronte di tale articolata ed esauriente motivazione,
il ricorrente ha contestato, in termini del tutto vaghi e aspecifici, l’entità
eccessiva della pena irrogata.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va
rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali (art.
616 cod. proc. pen.).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 maggio 2021, n. 19560
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