Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2021, n. 14069

Pubblici esercizi, Omissione contributiva, Avviso di
addebito, Opposizione, Deroga all’orario normale di lavoro di 40 ore
settimanali

 

Rilevato in fatto

 

Che, con sentenza depositata il 16.6.2015, la Corte
d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato
l’opposizione proposta da B.S. di L.D. & C. s.n.c. avverso l’avviso di
addebito con cui le era stato ingiunto il pagamento di contributi omessi per aver
adottato, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo dei lavoratori
addetti al pubblico esercizio annesso allo stabilimento balneare, il divisore
190 (corrispondente ad un orario di lavoro di 44 ore settimanali) in luogo del
divisore 172 (corrispondente ad un orario settimanale di 40 ore); che avverso
tale pronuncia B.S. di L.D. & C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che
l’INPS ha resistito con controricorso;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, la società ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 380 del CCNL per i dipendenti di aziende
del turismo del 19.7.2003 nonché violazione dell’art.
1362 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la deroga all’orario
normale di lavoro di 40 ore settimanali ivi prevista per il personale addetto
agli stabilimenti balneari non potesse operare per gli addetti ai pubblici
esercizi annessi agli stabilimenti balneari, per i quali, invece che l’orario
settimanale di 44 ore, varrebbe l’orario normale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 2070
comma 2° c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che
l’operatività del diverso regime orario per gli addetti ai pubblici esercizi
presupporrebbe che l’attività cui essi sono addetti sia autonoma e indipendente
rispetto alla normale attività dello stabilimento balneare;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. n. 338/1989
(conv. con I. n. 389/1989), per non avere la
Corte di merito attribuito rilievo alcuno al contratto integrativo provinciale
della provincia di Lucca del 31.8.2005, secondo il quale la parte speciale del
CCNL di cui al primo motivo, comprensiva del differente regime orario
settimanale, si applicherebbe al personale dei pubblici esercizi addetto agli
stabilimenti balneari;

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che
l’art. 1, comma 1, paragrafo III,
lett. e), CCNL 19.7.2003, cit., dopo aver stabilito che il contratto
collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende gerenti pubblici
esercizi «annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali»
e il relativo personale dipendente, prevede, all’art. 97, comma 1, che «la
normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo
quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per
le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi
turistico-ricettivi dell’aria aperta»;

che il Capo III della Parte speciale del CCNL cit.
concernente gli stabilimenti balneari (Titolo XIII, art. 380) stabilisce
espressamente che «in deroga a quanto previsto dall’art. 97 la durata normale del
lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale
impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio»;

che dalla piana espressione del testo contrattuale
emerge che l’unica differenza rilevante ai fini del regime orario applicabile
al personale addetto agli stabilimenti balneari concerne la loro adibizione a
mansioni impiegatizie o non impiegatizie;

che contrari argomenti non possono desumersi, come
invece ritenuto dalla sentenza impugnata, dall’art. 1 CCNL cit., limitandosi
quest’ultimo a includere nella propria latitudine operativa anche i pubblici
esercizi annessi a stabilimenti balneari, senza però dettare per essi alcuna
disciplina dell’orario di lavoro che valga ad escludere l’assoggettamento del
personale al regime orario di cui al successivo art. 380;

che conforta la superiore argomentazione l’ampia
deroga contenuta nell’art. 97
CCNL, che rinvia alla «parte speciale del presente Contratto» per
l’individuazione dell’orario di lavoro vigente per «le imprese di viaggi e
turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell’aria
aperta», senza nessuna specifica prescrizione di salvezza del regime orario
normale;

che, come dianzi s’è detto, è piuttosto la stessa
Parte speciale del CCNL a prevedere che, nell’ambito del personale addetto agli
stabilimenti balneari, continui a valere la durata settimanale normale di
lavoro per i dipendenti addetti a mansioni impiegatizie, solo quelli addetti a
mansioni non impiegatizie potendo assoggettarsi al maggior orario di 44 ore
settimanali (art. 380
cit.);

che, non essendosi la Corte territoriale uniformata
all’anzidetta interpretazione degli artt. 1, 97 e 380 CCNL 19.7.2003, la
sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e la
causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

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