Nel caso di inidoneità permanente assoluta del dipendente allo svolgimento dell’attività lavorativa, tale da determinare la risoluzione automatica del vincolo contrattuale, il datore di lavoro non è tenuto al preavviso né alla relativa indennità.
Nota a Cass. 12 aprile 2021, n. 9556
Francesco Belmonte
La sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore configura un’ipotesi di impossibilità assoluta ad adempiere la prestazione lavorativa, con la conseguenza che “si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l’assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore)”.
In altri termini, la risoluzione del rapporto consegue al “fatto in sè” dell’inidoneità fisica allo svolgimento del lavoro e quindi non richiede alcuna manifestazione di volontà del datore di lavoro, né tanto meno esige che sia rispettato il termine di preavviso.
In tale linea si è pronunciata la Corte di Cassazione (12 aprile 2021, n. 9556), in relazione ad una fattispecie concernente il mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in favore di un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In particolare, il lavoratore, in sede di procedimento per ottenere la pensione di inabilità, era stato dichiarato dall’apposita Commissione medica inidoneo in modo permanente ed assoluto allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Sulla base di tale giudizio, il Direttore Generale dell’Agenzia aveva disposto la cessazione del rapporto per motivi di salute, senza corrispondere al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
A fronte del diniego opposto dall’azienda, gli eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, avevano adito il giudice.
In merito, la Cassazione, in linea con la pronuncia di secondo grado (App. Lecce n. 1408/2014), ha disatteso le richieste dei ricorrenti, affermando che nel caso di specie lo scioglimento del vincolo negoziale scaturisce dall’impossibilità definitiva di adempiere la prestazione lavorativa (art. 1256 c.c.) e dalla conseguente impossibilità totale di chiedere la controprestazione (art. 1463 c.c.).
Ciò rientra tra le ipotesi di risoluzione automatica del contratto di lavoro, “ossia di una risoluzione che è, di fatto, una presa d’atto dell’intervenuta inidoneità permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa … senza la necessità di un’esplicita manifestazione di volontà delle parti contraenti cui solo è collegato il preavviso e, di conseguenza, l’indennità sostitutiva.”