Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 maggio 2021, n. 14391

Rapporti di lavoro giornalistico, Prova, Omesso versamento
di contributi, Verbale di accertamento

Rilevato che

 

1. L’Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani “G.A.” (d’ora in poi INPGI) ha proposto ricorso
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 gennaio 2014 che ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta
l’opposizione di C.D. ed era stato revocato il decreto con il quale l’Istituto
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 22.179,00 oltre interessi in
relazione all’omesso versamento di contributi nel periodo gennaio 2004 – luglio
2005 con riguardo a rapporti di lavoro giornalistico instaurati dalla s.n.c. I
G. di C.D. & C., poi cessata, che non erano stati denunciati all’Ente
previdenziale.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’INPGI era
rimasto inadempiente all’onere, che su di lui incombeva, di provare l’esistenza
dei presupposti per il versamento dei contributi oggetto del decreto ed in
particolare nulla aveva neppure dedotto con riguardo alla sussistenza del
requisito dimensionale minimo di giornalisti professionisti per l’esercizio del
praticantato deducendone, per conseguenza, la mancata prova dell’esistenza di un
rapporto di lavoro giornalistico con le due lavoratrici le cui posizioni erano
state oggetto del verbale di accertamento da parte degli ispettori
dell’Istituto.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso
l’INPGI affidato ad un unico articolato motivo al quale resiste C.D. con
controricorso. L’INPGI ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 cod. proc.civ. Quindi, ritenuti
insussistenti i presupposti per la decisione della controversia in sede
camerale, la causa è stata fissata all’odierna udienza pubblica e trattenuta in
decisione sulle conclusioni formulate dalle parti in esito alla discussione.

 

Considerato che

 

4. Con un unico motivo l’INPGI censura la sentenza
della Corte di appello di Roma per avere, in violazione dell’art. 34 della legge 3 febbraio
1963 n. 69, ritenuto insussistenti i presupposti per lo svolgimento della
pratica giornalistica, in relazione al mancato rispetto del limite numerico previsto
dalla norma, senza tuttavia considerare che la società presso la quale
lavoravano le due “praticanti” era un service che forniva prodotti
giornalistici alla propria clientela editoriale al quale non trova applicazione
tale limite numerico.

4.1. Osserva l’Istituto ricorrente che dalla
sentenza risulta che già il Tribunale aveva ritenuto che, a prescindere
dall’attività svolta (di impaginazione grafica per conto di agenzie di raccolta
pubblicitaria con occasionale e solo strumentale stesura di note redazionali)
l’attività di praticantato giornalistico ex art. 34 della legge n. 69 del
1963 presso le agenzie di stampa si può svolgere solo se sia rispettato il
requisito numerico di almeno quattro giornalisti professionisti, redattori
ordinari, che nella specie era insussistente perché l’unico giornalista era il
L.

Per l’effetto la sentenza di primo grado aveva
escluso che l’attività svolta dalle due lavoratrici fosse riconducibile ad un
praticantato conforme alla legge e che a tal fine era irrilevante l’iscrizione
d’ufficio intervenuta da parte del Consiglio dell’ordine dei giornalisti della
Lombardia. La Corte territoriale – davanti alla quale era stato dedotto che la
mancanza del requisito dimensionale non era dirimente ai fini della valutazione
delle delibere del consiglio dell’ordine di Milano – ha osservato che l’INPGI
si era limitato a richiamare le delibere del consiglio di Milano per sostenere
la correttezza della pretesa di versare i contributi laddove , al contrario,
avrebbe dovuto provare l’esistenza dei requisiti indispensabili ai fini
dell’iscrizione e tra questi quello numerico che, invece, era pacificamente
insussistente.

4.2. Deduce al riguardo l’INPGI che – pacifico che
le due lavoratrici erano state iscritte d’ufficio dal Consiglio dell’ordine di
Milano con effetto retroattivo in applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 4.2.1965
n. 115 e ss.mm. (regolamento per l’esecuzione della legge professionale) – il
giudice di appello, con un evidente salto logico, ha ritenuto che nonostante
ciò mancando il requisito numerico era esclusa la natura giornalistica
dell’attività. Ritiene, al contrario, l’Istituto che il requisito numerico
sarebbe richiesto solo se il praticantato si svolge presso un’Agenzia di stampa
o un periodico nazionale e che invece non è necessario perché si svolga in
concreto in un diverso contesto, ad esempio un S. giornalistico o di
informazione, un’ attività che possa essere comunque qualificabile come
giornalistica.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

5.1. Occorre premettere che l’art. 1 del regolamento
dell’INPGI, nel testo vigente all’epoca dei fatti (prima del 2017), detta i
requisiti di iscrizione all’Istituto e per il versamento dei contributi e
dispone che vi sono obbligatoriamente iscritti “(…) i giornalisti
professionisti ed i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i
praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro titolari di un rapporto
di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico,
o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai
sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.”

5.2. L’obbligo assicurativo presso l’INPGI ricorre
nei casi in cui, a prescindere dal CCNL applicato e dell’inquadramento
aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all’Albo dei
giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro
praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella
professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro
concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa (legge n.
1564/51, I. n.1122/55, art.38 della legge n.416/81 –
come sostituito dall’art.76 della
legge n.388/2000, Statuto e Regolamento dell’INPGI), dunque, il giornalista
(professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro
subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini
della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all’INPGI. Si tratta
di principio che è stato nuovamente ribadito – per i dipendenti da aziende private
– dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del
27/12/2005. L’accertamento che l’attività svolta sia giornalistica è perciò un
prerequisito indispensabile che concorre, con l’iscrizione anche d’ufficio e
retroattiva all’albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e
dell’Istituto a pretendere che si provveda all’iscrizione e che siano versati i
dovuti contributi.

5.3. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte
di appello nel concentrare la sua attenzione sulla carenza del requisito
numerico dei giornalisti necessario alla svolgimento della pratica ha
trascurato di considerare da un canto che le due lavoratrici risultavano
iscritte d’ufficio al Registro dei praticanti e non ha affatto verificato se
l’INPGI, come era suo onere, avesse offerto la prova della natura giornalistica
dell’attività svolta presso la società di S. sebbene dagli atti risultasse che
in primo grado erano stati svolti approfondimenti istruttori tanto che il
Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla società osservando, tra
l’altro, che la pratica giornalistica potesse essere svolta presso una società
di S. (tanto risulta dalla parte descrittiva del processo della sentenza
impugnata).

5.4. Il requisito dimensionale, ritenuto decisivo
dalla Corte di appello per escludere l’obbligo contributivo, è rilevante se si
è chiamati a stabilire se sussiste il diritto all’iscrizione nel registro. In
quel caso si deve verificare se l’attività è stata resa dal praticante presso
un’istituzione per così dire qualificata. “In tema di lavoro
giornalistico, e con riferimento all’iscrizione all’albo di praticanti, è da
ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti
professionisti di cui all’art.
34 della I. n. 69 del 1963, per l’esercizio del praticantato, (…)”
limite non escluso né limitato dall’evoluzione tecnologica (Cfr. Cass. 07/03/2016 n. 4429 e anche n. 3194 del 2005).

5.5. Ma non era questo l’accertamento necessario nel
caso in esame in cui alla Corte era chiesto di verificare l’esistenza dei
presupposti per l’iscrizione e dunque – accanto all’iscrizione nel Registro
delle due lavoratrici, le quali ben avrebbero potuto essere state iscritte
d’ufficio in relazione ad attività diverse – di accertare se le prestazioni
rese presso la società di S. ( società che si occupano anche della compilazione
di redazionali pubblicitari su commissione) erano qualificabili come attività
giornalistica vale a dire prestazioni di lavoro intellettuale dirette alla
raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di
informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra
il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza
dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare
il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. Cass. 01/02/2016 n. 1853).

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la
sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in
diversa composizione che procederà ad un nuovo esame della controversia
applicando il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica
dell’obbligo di iscrizione all’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani
è necessario che ricorrano due requisiti: l’iscrizione all’Albo dei giornalisti
(elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); lo
svolgimento presso la società chiamata a versarli di attività lavorativa
riconducibile a quella professionale giornalistica”.

6.1. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 maggio 2021, n. 14391
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