L’indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 1751 c.c. si prescrive in cinque anni
Nota a Cass. 21 maggio 2021, n. 14062
Kevin Puntillo
“Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto”. Pertanto, anche l’indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 1751 c.c. si prescrive in cinque anni.
È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (21 maggio 2021, n. 14062 difforme da App. Napoli n. 4096/2015, e in linea con Cass. n. 16139/2018) la quale precisa che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate non all’ordinario termine decennale, bensì alla prescrizione quinquennale (prevista dall’art. 2948, n. 5 c.c.). Ciò, a prescindere, non solo dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima (Cass. n. 4415/1983; n. 3410/1985; n. 7040/1986), ma anche “dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato (Cass. n. 10923/1994; n. 10526/1997), in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (così, Cass. n. 15798/2008).
Già Cass. n. 10923/1994 aveva escluso che la disposizione in questione potesse essere interpretato nel senso della sua applicabilità unicamente ai crediti sorti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
La pronuncia puntualizza anche che: a) l’art. 2948, n. 5 c.c., nel disporre la suddetta prescrizione quinquennale, persegue l’obiettivo di sottoporre a “prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione”, evitando così azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale; b) l’assenza di distinzioni nella norma codicistica “induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l’indennità sostitutiva del preavviso” (contrariamente a quanto ritenuto da Cass. n. 9438/2000 e n. 9636/2003); c) e la genericità dell’articolo in questione lo rende riferibile non solo alle indennità di fine rapporto inerenti al rapporto di lavoro subordinato ma anche a quelle previste in altre forme contrattuali.