Prassi – INPS – Circolare 28 maggio 2021, n. 79
Contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Il decreto 7 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, disciplina il contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative a tale contributo forfettario, nonché relativamente agli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e alla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.
INDICE
Premessa
1. Il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale
1.1. La misura del contributo forfettario e le modalità di versamento
1.2. Le somme versate a titolo contributivo
1.2.1. Le istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari
1.2.2.Leistanze di emersione dei lavoratori italiani e comunitari
2. Gli adempimenti informativi ai quali è tenuto il datore di lavoro per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario
3. Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.lgs n. 252/2005 e la contribuzione al Fondo di Tesoreria
4. La contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza
5. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.
I datori di lavoro interessati hanno potuto inoltrare l’istanza di emersione a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.
Le modalità di presentazione dell’istanza, il contenuto della domanda e l’ambito di applicazione della norma, con riferimento ai settori di attività, ai requisiti reddituali del datore di lavoro (cfr. l’art. 103, commi 3 e 6, del D.L. n. 34/2020) e alle ulteriori circostanze che costituiscono causa di inammissibilità o di rigetto dell’istanza (cfr. l’art. 103, commi 8, 9 e 10, del D.L. n. 34/2020) sono stati definiti con il decreto emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 27 maggio 2020 (G.U. Serie Generale n. 137 del 29 maggio 2020) e con la circolare dell’Istituto n. 68/2020.
Con la circolare n. 4623 del 17 novembre 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione dell’istanza per i datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfettario di 500,00 euro, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS e intendono completare la procedura di regolarizzazione. I datori di lavoro interessati potevano accedere dal 25 novembre 2020 all’8 gennaio 2021, al sistema di inoltro telematico delle istanze all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it. Con le circolari dell’Istituto n. 68/2020 e n. 101/2020 è stato altresì precisato che il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra tra quelle identificate con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del richiamato decreto interministeriale del 27 maggio 2020 e che l’istanza può avere ad oggetto:
– la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale;
– oppure la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.
In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro con cittadini italiani e comunitari il rapporto di lavoro irregolare, oggetto dell’istanza, deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. Si considera, comunque, validamente inoltrata l’stanza di emersione di un rapporto di lavoro, iniziato antecedentemente al 19 maggio 2020 e protrattosi sino alla data di presentazione della prima istanza, successivamente corretta perché contenente errori materiali.
I datori di lavoro interessati hanno potuto inoltrare istanza di regolarizzazione per l’emersione di rapporti di lavoro”a tempo indeterminato, determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale secondo la disciplina contrattuale” (cfr. la circolare del Ministero dell’Interno del 5 giugno 2020), fermo restando che, per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare “la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate” (cfr. la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2020).
Al riguardo si precisa altresì che la tipologia di contratto di lavoro subordinato che il datore di lavoro può sottoscrivere per l’assunzione dei lavoratori oggetto dell’istanza di emersione è una tra le fattispecie disciplinate dal D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, e include il contratto di apprendistato.
Tuttavia, il contratto di apprendistato può essere riferito esclusivamente ai rapporti di lavoro con decorrenza successiva alla data di invio della istanza di regolarizzazione.
Le indicazioni contenute nella presente circolare afferiscono al contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, disciplinato dal decreto del 7 luglio 2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Per le indicazioni relative al contributo forfettario di 500,00 euro previsto dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, si rinvia alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 29 maggio 2020 e al messaggio dell’Istituto n. 2327/2020.
1. Il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale
Nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, l’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 prevede che il datore di lavoro è tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”.
Il decreto interministeriale, emanato in data 7 luglio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020.
Il citato decreto precisa che il contributo forfettario “è versato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista” (cfr. l’art. 1, comma 2, del decreto 7 luglio 2020).
Con la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate sono stati resi noti i codici tributo e sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello “F24”, permettendo, quindi, ai datori di lavoro di versare il contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione (SUI), riferite a rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, qualora l’istanza abbia avuto ad oggetto l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, il versamento “può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda di emersione, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno” (cfr. la FAQ n. 9, pubblicata nell’apposita sezione del sito www.integrazionemigranti.gov.it). Tale indicazione è stata confermata nella circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2020, avente ad oggetto “Decreto 7 luglio 2020. Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare”.
Si evidenzia che nella domanda di emersione presentata all’INPS, riferita ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o dell’Unione europea, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale in commento, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020.
Tuttavia, considerato che le istruzioni per il versamento sono state fornite con la citata Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020, si ritiene che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanza di emersione di rapporti di lavoro – già instaurati prima del 19 maggio 2020 – con cittadini italiani o comunitari, possano effettuare il versamento del contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Si evidenzia, infine, che l’articolo 1, comma 5, del decreto 7 luglio 2020 dispone altresì che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
1.1. La misura del contributo forfettario e le modalità di versamento
L’articolo 1 del decreto 7 luglio 2020 stabilisce l’importo delle somme dovute a titolo di contributo forfettario in ragione dell’attività svolta dal datore di lavoro.
Il suddetto decreto, infatti, dispone che l’importo del contributo forfettario che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:
a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il contributo forfettario è riscosso dall’Agenzia delle Entrate.
Il versamento dei contributi forfettari deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la citata Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020:
– “CFZP”, denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
– “CFAS”, denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
– “CFLD”, denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
Si segnala la necessità di indicare nel campo “elementi identificativi” il codice fiscale del lavoratore, come indicato nella Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 di Agenzia delle Entrate.
1.2. Le somme versate a titolo contributivo
Il comma 7 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 prevede che il contributo in argomento è versato “per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale”.
In proposito, l’articolo 1, comma 4, del decreto 7 luglio 2020 dispone che l’Agenzia delle Entrate, deputata alla riscossione del contributo, provvede a riversare lo stesso:
a) per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
b) per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
c) per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
Considerato che una quota del contributo forfettario è a titolo contributivo, la contribuzione forfettaria può essere versata esclusivamente con riferimento ai periodi che si collocano entro il quinquennio rispetto alla data di presentazione dell’istanza, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale (cfr. l’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
1.2.1. Le istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari
La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2020, per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari, precisa che il periodo per il quale è dovuto il contributo forfettario è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare – come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza.
Si evidenzia che il contributo forfettario è dovuto anche nelle ipotesi di istanze volte alla emersione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento di attività lavorativa.
Con il versamento del contributo forfettario in argomento, dovuto per ciascun mese o frazione di mese come precisato al precedente paragrafo 1.1, il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione; per il suddetto periodo i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.
Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
A titolo esemplificativo, se il datore di lavoro ha dichiarato che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato il giorno 27 marzo 2020 e l’istanza di emersione è stata inoltrata il giorno 2 agosto 2020, il contributo forfettario sarà dovuto per il periodo dal 27 marzo 2020 al 2 agosto 2020 e sarà pari a 1.800,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse o a 936,00 euro nei settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Dal giorno 3 agosto 2020, invece, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione effettivamente dovuta.
Per i datori di lavoro che, in seguito alla riapertura dei termini prevista con la circolare n. 4623 del 17 novembre 2020 del Ministero dell’Interno (trovandosi nella situazione descritta in premessa), si avvarranno della possibilità di presentare l’istanza volta alla emersione di un rapporto di lavoro, il contributo forfettario è dovuto fino alla data del 15 agosto 2020 (in quanto giorno di scadenza del termine previsto dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020). Per i periodi di lavoro successivi, ossia per i periodi di paga decorrenti dal giorno successivo al 15 agosto 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
Si evidenzia che il contributo forfettario non è dovuto per i rapporti di lavoro instaurati successivamente alla presentazione delle istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro subordinato, in attesa della definizione della procedura finalizzata alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
1.2.2. Le istanze di emersione dei lavoratori italiani e comunitari
Gli obblighi contributivi del datore di lavoro – che ha inoltrato istanza di emersione avente ad oggetto rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani e comunitari – afferenti al periodo di lavoro compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e il 18 maggio 2020, giorno antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, sono assolti con il versamento dell’importo, nei termini sopra indicati al paragrafo 1.1, del contributo forfettario previsto dall’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.
Per il suddetto periodo, quindi, i lavoratori sono esclusi dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico e il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva che normalmente è a carico del lavoratore, in quanto il contributo forfettario in argomento copre interamente anche tale quota di contributi.
Per i periodi di lavoro decorrenti dal 19 maggio 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
A titolo esemplificativo, se il datore di lavoro ha dichiarato che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato il giorno 27 marzo 2020 e l’istanza di emersione è stata inoltrata il giorno 2 agosto 2020, il contributo forfettario sarà dovuto per il periodo dal 27 marzo 2020 al 18 maggio 2020 e sarà pari a 900,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse o a 468,00 euro nei settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Dal giorno 19 maggio 2020, invece, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione effettivamente dovuta.
2. Gli adempimenti informativi ai quali è tenuto il datore di lavoro per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario
Con la circolare n. 101/2020, l’Istituto ha fornito le istruzioni per gli adempimenti informativi e contributivi – secondo le caratteristiche contributive di ogni datore di lavoro – cui sono tenuti i datori di lavoro per il versamento della contribuzione effettivamente dovuta.
Come sopra precisato, i suddetti obblighi contributivi decorrono:
– dal giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, qualora l’istanza abbia ad oggetto l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;
– dal 16 agosto 2020 per le istanze presentate in seguito alla riapertura dei termini prevista con circolare n. 4623 del 17 novembre 2020 del Ministero dell’Interno, qualora l’istanza abbia ad oggetto l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;
– dal 19 maggio 2020 per le istanze aventi ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o comunitari;
– dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso di istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Ai paragrafi 5.1 e 5.3 della citata circolare n. 101/2020, è stato precisato che i datori di lavoro, che hanno presentato più istanze di emersione afferenti a lavoratori non domestici (non deve trattarsi, quindi, di collaboratori domestici o badanti), devono chiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata agli operai agricoli o di una apposita matricola aziendale per i lavoratori diversi dagli operai agricoli (di seguito altri lavoratori) con data di inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza di emersione.
Al riguardo, si chiarisce che, qualora l’apertura della posizione contributiva o della matricola sia richiesta da un datore di lavoro che ha inoltrato più domande di emersione di cui almeno una avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini italiani o comunitari, la posizione contributiva o la matricola, riferite, rispettivamente, agli operai agricoli o agli altri lavoratori, dovrà essere aperta con decorrenza dal 19 maggio 2020, considerato che tale data è quella più remota dalla quale decorrono gli obblighi contributivi precisati dalla suddetta circolare n. 101/2020.
Sul punto si rinvia a quanto precisato con la circolare n. 73/2021.
Si precisa che devono essere indicati nei flussi mensili dedicati all’emersione esclusivamente i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha presentato un’istanza ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020. Non devono essere indicati nei flussi di emersione i rapporti di lavoro instaurati con i cittadini extracomunitari dopo che questi abbiano presentato l’istanza di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del comma 2 del predetto articolo 103.
In particolare, il datore di lavoro può assumere un cittadino extracomunitario, che ha presentato richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, di cui al comma 2 del citato articolo 103, presentando la comunicazione obbligatoria di assunzione entro le 24 ore precedenti l’inizio dell’attività lavorativa, indicando nella tipologia del permesso di soggiorno “In attesa di permesso”. In tali casi è sempre dovuta la contribuzione ordinaria dall’inizio del rapporto di lavoro, in quanto il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.
3. Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.lgs n. 252/2005 e la contribuzione al Fondo di Tesoreria
Si precisa che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanze di emersione afferenti a operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati sono tenuti, tra gli altri, anche agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di manifestazione della scelta del lavoratore di destinazione delle quote maturande di TFR.
Quest’ultimo adempimento deve essere assolto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro o, nel caso di domanda di emersione avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere, entro sei mesi dall’apertura della matricola di cui alla circolare n. 101/2020.
Per i datori di lavoro per i quali sussista l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria – di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in relazione alle quote di TFR che i lavoratori non hanno destinato (in maniera esplicita o tacita) alla previdenza complementare, si rinvia a quanto indicato nelle circolari n. 70/2007 e n. 105/2007.
I suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR, afferenti ai lavoratori emersi, maturate in relazione ai periodi di retribuzione per i quali non è dovuto il contributo forfettario, a partire dalla data dalla quale decorre l’obbligo di versamento della contribuzione effettivamente dovuta (cfr. i precedenti paragrafi 1.2.1, 1.2.2 e 2).
Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro per i quali sussiste il suddetto obbligo contributivo sono comunque tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino al momento del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica complementare (cfr. l’art. 3, lett. b), del decreto 30 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007).
Si precisa inoltre che, qualora il datore di lavoro risulti già titolare di altre posizioni contributive, ai fini della verifica del requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, si dovranno conteggiare – secondo le regole esposte nelle citate circolari – tutti i lavoratori in forza al codice fiscale del datore di lavoro, compresi i lavoratori oggetto dell’istanza di emersione.
Pertanto, se il rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di emersione ha avuto avvio entro l’anno di inizio attività del datore di lavoro, l’eventuale raggiungimento del limite dimensionale – che comporta l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria – in conseguenza del rapporto di lavoro emerso, determina l’obbligo del datore al versamento al suddetto Fondo delle quote di TFR relative a tutti i dipendenti in forza (che non abbiano optato per la previdenza complementare), con decorrenza retroattiva dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ferma restando la diversa decorrenza sopra indicata per i lavoratori oggetto dell’istanza di emersione.
Infine, si ricorda che a decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dai lavoratori silenti, ossia che non hanno manifestato nei termini di cui sopra di conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare o, in alternativa, di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n. 252/2005, dovranno essere versate dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare denominata “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”, in forma abbreviata “COMETA”, iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP (cfr. l’art. 2, comma 2, del decreto n. 85 del 31 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30 luglio 2020).
4. La contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza
Come già precisato nei precedenti paragrafi, il mancato versamento del contributo forfetario di 500,00 euro e del contributo previsto dal decreto 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.
Altre ipotesi di rigetto o inammissibilità della domanda sono previste ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020.
Si rammenta altresì che non possono essere accolte le domande di emersione inoltrate da datori di lavoro che svolgono attività con un codice Ateco diverso da quelli contenuti nella tabella di cui all’allegato 1 del già richiamato decreto 27 maggio 2020.
Con la circolare n. 68/2020 si è precisato che, nel caso di istanze volte alla regolarizzazione di rapporti di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari, “il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza”. Pertanto, anche le istanze prive dei suddetti requisiti non possono essere accolte.
Inoltre, non possono essere oggetto di dichiarazione di emersione i lavoratori già individuati come “lavoratori in nero” a seguito di accertamenti ispettivi o per i quali si sia già proceduto alla notifica di addebiti in data precedente al 1° giugno 2020, data a decorrere dalla quale il datore di lavoro poteva presentare l’istanza di emersione.
Si ricorda che l’articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020 dispone che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari” e che analoga disposizione è contenuta all’articolo 1, comma 5, del decreto 7 luglio 2020.
Considerato, inoltre, che l’articolo 103, comma 6, del D.L. n. 34/2020 prevede che, nelle more della definizione dei procedimenti di emersione di cui al comma 1 dell’articolo 103, la presentazione delle istanze di regolarizzazione consente lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza, si evidenzia che nel caso in cui l’istanza di emersione abbia ad oggetto un rapporto di lavoro già in essere, nei casi di inammissibilità o di rigetto della domanda di emersione, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione secondo le caratteristiche contributive proprie del settore di inquadramento, calcolata sulle retribuzioni contrattuali, a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro, oltre alle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ciò vale anche nell’ipotesi di attività di lavoro subordinato svolta da lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, come statuito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle riscossioni delle somme dovute all’Istituto a titolo di contributo forfettario per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari per i diversi settori di attività, trattati dal comma 7, dell’articolo 103, del decreto-legge n. 34/2020, si istituisce il seguente conto caratterizzato, per le finalità gestionali, per essere partitario amministrativo:
GPA52236 per la riscossione del contributo forfettario dovuto per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri/comunitari da parte dei datori di lavoro agricolo e domestico del settore assistenza alla persona e del settore sostegno al bisogno familiare – causale FL02 12139 – Articolo 103, del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e Decreto Interministeriale del 7 luglio 2020.
Con successivo messaggio verranno dettate le istruzioni operative e contabili relative alla gestione della quota versata a titolo retributivo e alla ripartizione ed all’accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa dei lavoratori.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Allegato 1
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA52236 |
Denominazione completa | Riscossione del contributo forfettario per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri/comunitari da parte dei datori di lavoro dei settori agricolo e domestico per assistenza alla persona e sostegno al bisogno familiare – Articolo 103, del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e Decreto Interministeriale del 7 luglio 2020; |
Denominazione abbreviata | RISC.CTR.FORF.DAT.AGRIC-ART.103DL34/2020-DI7/20. |
Validità e movimentabilità | 05/2021 |