Il deposito telematico di un atto giudiziario si perfeziona con l’emissione della seconda PEC (ricevuta di avvenuta consegna).
Nota a Cass. 11 maggio 2021 n. 12422
Daniele Magris
Nel procedimento telematico di deposito giudiziario, articolato su quattro fasi, ai fini della tempestività dell’impugnazione rileva già l’emissione della seconda ricevuta (di consegna nella casella di posta elettronica della cancelleria), ancorché questa rimanga subordinata al buon fine dell’intero procedimento, con l’emissione della quarta PEC.
Questo, il principio sancito dalla Corte di Cassazione 11 maggio 2021, n. 12422 (difforme da App. Napoli n. 4728/2018), la quale rileva che:
A) il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;
B) la regola è stata stabilita dal L. n. 179/2012,art. 16 bis, co. 7 (conv., con modif., in L. n. 221/2012), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., co. 4 e 5, “il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza” (per tale via superando la previsione del D.M. n. 44/2011, art. 13, co.3, secondo il quale quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (v. Cass. nn. 29892/2019 e n. 17328/2019);
C) il deposito di un atto giudiziario tramite PCT si snoda attraverso quattro distinte PEC di ricevuta: 1) la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accolto dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; 2) la seconda, la cd. “Ricevuta di consegna”, certifica che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (v. D.L. 179/2012,art. 16-bis, co. 7), “il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva”; 3) la terza PEC attesta l’esito dei controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); 4) la quarta PEC certifica l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. “Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
Poiché il deposito del reclamo operato con modalità telematica per la previsione di cui all’art. 16, comma 7, D.L. cit. deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia”, la Corte territoriale ha errato a ritenere l’impugnazione inammissibile perché tardiva.