Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 giugno 2021, n. 15463

Rapporto di lavoro, Cessione di ramo d’azienda, Mutamento di
mansioni, Risarcimento danno da dequalificazione

 

Fatti di causa

 

1. P.T. convenne in giudizio T. s.p.a. e T.I. s.p.a.
ed espose:

– che in un precedente giudizio era stata accertata
e dichiarata l’inefficacia della cessione di ramo d’azienda tra T.I. s.p.a. e
T. s.p.a.;

– condannata la T. a ripristinare il rapporto di
lavoro;

– dichiarata l’illegittimità del mutamento di mansioni
disposto da T. dal luglio 2003;

– ordinata la restituzione della ricorrente alle
mansioni in precedenza svolte;

– condannate le società, per i periodi di rispettiva
competenza, al risarcimento del danno da dequalificazione quantificato in €
400,00 mensili oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.

1.1. Tanto premesso dedusse la ricorrente che T.
s.p.a. non aveva dato esecuzione alla sentenza; che il demansionamento presso
T. s.p.a. si era protratto nel tempo poiché le mansioni erano rimaste le
medesime; che per l’effetto si era aggravato il danno professionale a cagione
della lunga durata dell’inadempimento e ne era derivato altresì un danno
esistenziale.

1.2. Chiese perciò la condanna delle convenute al
risarcimento dei danni ulteriori riportati.

2. Sia T. s.p.a. che T.I. s.p.a. si costituirono per
resistere al ricorso.

2.1. La prima eccepì di aver impugnato la sentenza
che aveva annullato la cessione e condannato al risarcimento e che comunque le
mansioni alle quali era stata adibita la lavoratrice erano le medesime già
svolte presso la cedente e comunque le uniche disponibili in azienda.

2.2. T.I. s.p.a. invece dedusse la propria carenza
di legittimazione passiva sul rilievo che il demansionamento denunciato era
riferibile ad un periodo successivo alla cessione del ramo di azienda.

3. Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso
condannava le società convenute in solido tra loro al risarcimento del danno
per il periodo dall’ agosto 2005 al novembre 2009 che quantificava in € 900,00
mensili oltre accessori dovuti per legge.

4. La Corte di appello di Napoli decidendo sui
gravami proposti da T. s.p.a. e da T.I. s.p.a. confermava la decisione del
primo giudice osservando:

– che avverso la sentenza di appello che aveva
confermato l’accertamento dell’inefficacia della cessione e l’assegnazione a
mansioni dequalificanti, condannando in solido le società al risarcimento del
danno, non era stato proposto ricorso per cassazione e dunque era passata in
giudicato;

– che tale giudicato era utilizzabile ai fini della
decisione della controversia, avente ad oggetto il danno da demansionamento per
il periodo immediatamente successivo a quello esaminato dalla sentenza passata
in giudicato atteso che non erano stati allegati elementi che potevano indurre ad
approfondimenti istruttori in ordine alla sussistenza del danno con riguardo
alla quale la lavoratrice aveva fornito puntuali allegazioni;

– ha escluso che T. s.p.a. fosse stata manlevata in
sede di cessione di ramo d’azienda da T.I. s.p.a.;

– al riguardo ha evidenziato che in atti non era
stato prodotto l’allegato H alla cessione dal quale si assumeva che potesse
essere desunto tale obbligo di manleva;

– ha osservato poi che comunque non avrebbe potuto
coprire fatti verificatisi successivamente alla cessione.

5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto
ricorso T.I. s.p.a. con un unico motivo al quale ha resistito con controricorso
P.T.. T. s.p.a. ha del pari proposto ricorso avverso la medesima sentenza
articolato in sei motivi. Sia T.I. s.p.a. che P.T. hanno opposto difese con
separati controricorsi. T. s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. Nell’impossibilità
di una riconvocazione del Collegio a causa del collocamento fuori ruolo del
Presidente, la causa è stata rimessa sul ruolo per essere decisa all’udienza
odierna in vista della quale le parti hanno depositato memorie illustrative ai
sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.

 

Ragioni della decisione

 

6. Va preliminarmente dato atto che i due ricorsi,
proposti in via autonoma avverso la medesima sentenza da T. s.p.a. e da T.
s.p.a. sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335
cod. proc. civ.

7. Ciò posto, il motivo di ricorso con il quale la
società T.I. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1223 cod.
civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
cod. proc. civ., non può essere accolto.

7.1. l. Corte di merito ha accertato che in un
precedente giudizio era stata dimostrata: l’illegittimità della cessione del
ramo di azienda da T.I. s.p.a. a T. s.p.a.; l’esistenza di un demansionamento
presso T. e poi, a seguire, presso la cessionaria; la responsabilità solidale
delle due società per il danno conseguente fino alla data di proposizione di
quel ricorso (20.7.2005) ciascuna per il periodo di sua competenza.

7.1. Ha poi verificato che la condanna solidale
nella sentenza qui impugnata era stata disposta in quanto T. aveva concorso nel
verificarsi del danno essendo rimasta inadempiente all’obbligo, che su di lei
gravava, di ricostituire il rapporto di lavoro restituendo la lavoratrice a
mansioni proprie del suo livello di inquadramento.

7.2. Si tratta di una ricostruzione in fatto che non
è neppure censurata con il ricorso che si appunta piuttosto sul fatto che
l’inadempimento sarebbe riferibile in via esclusiva alla società cessionaria
che aveva in carico il rapporto di lavoro.

7.3. Va invece considerato che ciò che è stato
accertato è che due condotte autonome e differenti hanno concorso, ciascuna
autonomamente, nel verificarsi dell’unico danno denunciato per il periodo in
osservazione conseguente alla mancata adibizione a mansioni proprie del livello
di inquadramento della lavoratrice. Il demansionamento della lavoratrice è
conseguenza del comportamento della cedente che in corso di rapporto ha
assegnato la lavoratrice a mansioni non corrispondenti al suo profilo e,
successivamente all’accertamento della nullità della cessione del ramo di
azienda è rimasta inadempiente all’obbligo di ricostituire il rapporto di
lavoro con assegnazione alle mansioni accertate nella sentenza già passata in
giudicato. Con esso concorre il comportamento della cessionaria che ha
perseverato nel mantenere la lavoratrice in mansioni che non si confacevano al
suo inquadramento. In conclusione il ricorso della T. s.p.a. deve essere
rigettato.

8. Neppure il ricorso proposto da T. s.p.a. può
essere accolto.

8.1. I primi due motivi di ricorso, con i quali è
denunciata la violazione dell’art. 124 disp. att.
cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod. civ.
(primo motivo) e la violazione degli artt. 115
e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., devono essere esaminati
congiuntamente, poiché attengono entrambi all’utilizzazione da parte della
Corte territoriale del giudicato esterno formatosi nella controversia avente ad
oggetto la cessione del ramo di azienda tra T. e T. e l’accertamento del
demansionamento della lavoratrice, e sono inammissibili.

8.1. Era onere della società ricorrente che allega
di aver contestato l’esistenza del giudicato davanti alla Corte di merito
specificatamente riportare come dove e quando tali eccezioni, che non risultano
dalla lettura della sentenza impugnata, erano state sollevate ed esattamente in
che termini così da consentire alla Collegio di verificare contenuto e portata
dell’eccezione svolta ed escludere che la stessa sia stata sollevata solo
davanti a questa Corte.

9. Del pari è inammissibile la censura formulata nel
terzo motivo di ricorso atteso che la Corte di merito ha in fatto accertato che
le mansioni sono rimaste analoghe a quelle già assegnate alla lavoratrice
quando era ancora dipendente T. escludendo, evidentemente, che
l’implementazione delle procedure esistenti da parte della cessionario avesse
ristabilito un equilibrio tra le mansioni svolte ed il profilo di inquadramento
posseduto. Si tratta di accertamento di fatto non più censurabile.

10. Quanto poi al denunciato omesso esame di fatti
decisivi in relazione all’art. 360 primo comma n. 5
cod. proc. civ. ed alla violazione dell’art.
112 cod. proc. civ. in relazione agli artt.
2103 e 1256 cod. civ. per essere la cedente
T. tenuta a ripristinare il rapporto ed a rivedere le mansioni cui assegnare la
lavoratrice, si osserva che da un canto la censura formulata in termini di
vizio di motivazione è inammissibile per le medesime considerazioni svolte in
relazione al precedente motivo di ricorso.

10.1. Con riguardo alla denunciata violazione di
legge si osserva che, come si è ricordato nell’esaminare il ricorso della T.
s.p.a., pur in presenza di un rapporto di lavoro quiescente con l’originaria
impresa cedente, ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di
invalidità del trasferimento, vi è una prestazione materialmente resa in favore
del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la
cessione di ramo d’azienda poi annullata, ha instaurato un rapporto di lavoro
in via di fatto e tale distinto rapporto di lavoro non è la mera prosecuzione
del precedente ed è produttivo di effetti giuridici e quindi di obblighi in
capo al soggetto che in concreto utilizza la prestazione lavorativa del ceduto
nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale e tra essi quello che
discende dall’operatività dell’art. 2103 cod.civ.
che governa la disciplina dell’assegnazione delle mansioni del prestatore di
lavoro subordinato. L’eventuale violazione di tale norma non può che essere
imputata a chi utilizza la prestazione e che ha il potere di assegnare le
mansioni con la conseguenza che cessionario che in concreto utilizza la
prestazione lavorativa.

11. Va rigettato il quinto motivo di ricorso con il
quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697
cod.civ. atteso che la Corte di merito, in adesione alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte, dalla stessa ricorrente ricordata, ha ritenuto
provato il danno con ragionamento presuntivo e sulla base delle allegazioni al
riguardo della ricorrente oggettivamente accertate (durata e importanza
dell’inadempimento e rapida obsolescenza delle conoscenze nel settore di
destinazione).

12. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 1362, 1363 e
1367 cod.civ. da parte della Corte di merito nell’interpretare
le clausole di garanzia allegate al contratto di cessione di ramo di azienda va
rilevato che il contratto risulta allegato solo per stralcio e le clausole sono
riprodotte per brevi estratti risultandone così violato il combinato disposto degli
artt. 366 primo comma n. 6 e 369 secondo comma n. 4 cod. proc. civ..

13. In conclusione, per le ragioni esposte, entrambi
i ricorsi devono essere rigettati. Devono essere compensate le spese tra T.I.
s.p.a. e T. s.p.a. mentre vanno poste a carico delle società soccombenti quelle
sostenute dalla controricorrente P.T. che, nella misura liquidata in
dispositivo, devono essere distratte in favore dell’ avvocato E.M.C. che se ne
è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per i ricorsi a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.,
se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi e condanna le ricorrenti
al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano
in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese
forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi. Compensa
le spese tra T.I. s.p.a. e T. s.p.a..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.,
se dovuto.

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