Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16153
Rapporto di lavoro, Invalidità delle dimissioni, Incapacità
naturale, Pregiudizio psicofisico ricollegabile al mobbing del datore di lavor
Rilevato
– che, con sentenza del 7 ottobre 2016, la Corte
d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di
Frosinone che, sulla domanda proposta da E.L. nei confronti di G.S. S.p.A. (ora
S.S.C. S.r.l.), D.D. S.p.A. e A. S.p.A. di risarcimento dei danni conseguenti
al pregiudizio psicofisico sofferto in relazione al quale era venuto a trovarsi
in uno stato di incapacità naturale implicante l’invalidità delle dimissioni
rassegnate ed il ripristino del rapporto con la G.S. S.p.A, si era pronunziato
per il rigetto di quest’ultimo capo, limitandosi alla condanna di G.S. S.p.A.,
D.D. S.p.A. e R.A.S. S.p.A. in solido al pagamento in favore del V. di un
importo complessivo di euro 17.334,74 a titolo di invalidità temporanea e
parziale e danno biologico nella misura del 7,5% oltre interessi legali,
ribadiva a carico di S.S.C. S.r.l. e di D.D. S.p.A. la condanna in solido per
un importo pari a 92.940,74 ma, in accoglimento dell’appello incidentale
dell’A. S.p.A rigettava la domanda di garanzia proposta dalla S.S.C. S.r.l. nei
confronti della predetta Società di assicurazioni condannando il V. alla
restituzione delle somme ricevute dalla stessa Società;
– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità ex art. 434, comma 1, c.p.c. sollevata dalla S.S.C.
S.r.l. e, quanto al merito, valide le rassegnate dimissioni per non essere
ravvisabile, alla stregua dell’espletata CTU, la denunciata incapacità
naturale, ma sussistente, sulla base della stessa CTU, la lamentata invalidità
lavorativa, dovuto (per essere il pregiudizio psicofisico ricollegabile al
mobbing imputato alla S.S.C. S.r.l.) il risarcimento del danno quantificato in
coerenza con l’esito della CTU medesima e fondata l’eccezione sollevata dall’A.
S.p.A. di decadenza dell’operatività della garanzia assicurativa per decorso
del termine di un anno entro il quale la stessa andava attivata;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il
V., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la
sola S.S.C. S.r.l. essendo, tanto la DIA D. quanto l’A. S.p.A., rimaste
intimate;
– che la Società controricorrente ha poi depositato
memoria;
Considerato
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.
2 e 32 Cost., 2059, 1226 c.c.in una con il vizio di motivazione,
lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità con specifico riguardo
alla mancata considerazione del criterio della personalizzazione del danno non
patrimoniale e comunque la carenza di motivazione in ordine ai criteri di
liquidazione del danno stesso;
– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio
di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non essersi
pronunziata sul motivo d’appello relativo alla non conformità alla tariffa
professionale vigente della quantificazione delle spese di lite da parte del
primo giudice;
– che il primo motivo deve ritenersi infondato
atteso che le censure ivi mosse non attengono all’aver la Corte territoriale
disatteso il riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano cui questa Corte
ha riconosciuto la valenza di parametro di conformità della valutazione
equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
(cfr., da ultimo, Cass. n. 20895/2015, n. 9950/2017 e n. 11754/2018) ma si
risolvono nel desumere dal tenore della motivazione il mancato ricorso al
criterio della “personalizzazione” del danno non patrimoniale. Tale
criterio è nella specie da escludersi. Si deve considerare che tale
procedimento è diretto a valorizzare, insieme alle conseguenze ordinarie già
previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle
previsioni tabellari – nelle quali, alla luce dell’orientamento accolto da
questa Corte a sezioni unite con la nota sentenza
n. 26972/2008, risultano incluse le voci del danno biologico, morale ed
esistenziale, sicché in questo quadro la loro autonoma considerazione si
risolve in una inammissibile duplicazione risarcitoria – specifiche circostanze
di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che da quelle si distinguano,
siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale
nella specie considerata (caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche
emotive della vita interiore, o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei
relativi aspetti funzionali) e meritevoli in quanto tali di una differente, più
ricca e, dunque, individualizzata, considerazione in termini monetari, rispetto
a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (cfr. Cass. n.
21939/2017).
In effetti, il criterio ben può consistere,
risultando congruo ai fini della considerazione delle voci di danno morale ed
esistenziale, in un aumento equitativo delle quantificazione del danno
biologico attraverso i meccanismi di oscillazione tabellare quando, come si
deve ritenere nella specie, nulla a riguardo avendo il ricorrente specificato
in termini che vadano oltre la descrizione della sintomatologia della sindrome
da cui è affetto, non rilevino specificità tali da consigliare o imporre lo
scostamento da tali valori standard di “personalizzazione” del danno
forfettariamente individuato, ovvero quando la specifica vicenda non rientri
nell’ambito dell’ordinario e pur differenziato atteggiarsi delle varie possibili
situazioni in astratto idonee ad orientare la liquidazione stessa tra il minimo
ed il massimo del parametro tabellare, ma se ne discosti per la presenza di
circostanze di cui il parametro stesso, evidentemente costruito in base alla
considerazione dell’oscillazione ipotizzabile nell’ambito delle diverse
situazioni ordinarie configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, non
possa aver tenuto conto (cfr. Cass. n. 3505/2016, ma altresì le successive n.
21939/2017, n. 2788/2019, n. 25690/2019);
– che, di contro, il secondo motivo si rivela
inammissibile, al di là della genericità della formulata censura, non dando
conto in questa sede il ricorrente dei motivi su cui aveva fondato
l’impugnazione proposta in grado di appello e della loro rilevanza, in
considerazione del rigetto da parte del primo giudice di un capo non secondario
della domanda e dell’esiguità dell’importo dal medesimo liquidato a titolo di
risarcimento del danno (17.000 euro circa);
– che il ricorso va dunque rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.