Prassi – INPS – Circolare 10 giugno 2021, n. 84
Imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali. Precisazioni
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono
chiarimenti in merito alla base imponibile ai fini previdenziali per gli
iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Reddito imponibile ai fini previdenziali per i
soci di S.r.l.
1. Quadro normativo
L’articolo
3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, disciplina la determinazione del reddito imponibile per gli iscritti
alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti e prevede che: “A
decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i
soggetti di cui all’art. 1, L. 2
agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa
denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si
riferiscono”. Tale disposizione ha modificato la previgente disciplina, dettata
dall’articolo 6, comma 27, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ai sensi
del quale: “Per reddito di impresa di cui all’art. 1 del D.P.R. 8 luglio 1980, n.
538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L.
26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla
sola attività per la quale si ha titolo all’iscrizione ai rispettivi elenchi”.
2. Reddito imponibile ai fini previdenziali per i
soci di S.r.l.
Con la circolare n. 102
del 12 giugno 2003, al paragrafo 2, l’Istituto ha fornito indicazioni in
merito alla base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità
limitata (S.r.l.), iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali. È stato, in particolare,
precisato che la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è
costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini
fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli
utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti
utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva
non oltre il limite del massimale contributivo. Nella medesima circolare,
inoltre, è stato evidenziato che, in presenza della predetta quota del reddito
d’impresa della S.r.l., la stessa costituiva la base imponibile anche nei casi
in cui il titolo all’iscrizione alle Gestioni derivasse dall’attività
esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di
persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’articolo 3-bis del
decreto-legge n. 384/1992.
Con la presente circolare si recepiscono le
indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con
la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente
della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n.
21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n.
24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui
devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale
attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di
capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
In particolare, la citata giurisprudenza ha
evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa
(di cui all’articolo 55 del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”)
e redditi di capitale (di cui all’articolo
44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del
decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell’obbligazione
contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini
IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.
In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal
quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali
la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione
degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione
personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili
derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non
può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di
capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la
collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra
il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.
Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera
partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa,
disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di
capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del
decreto-legge n. 384/1992.
Restano ferme le regole ordinarie di obbligo
contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di
società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione
nelle stesse società.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della
normativa in esame e l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della
Corte di Cassazione, in esito al quale con la presente circolare vengono mutate
le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, e in ragione
dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità
delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni
fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con
decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.