L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per la fruizione del credito d’imposta formazione 4.0, relativamente alle annualità anteriori al 2020, è necessario depositare, presso l’Ispettorato del lavoro, l’accordo collettivo territoriale.
Nota a AdE Risposta n. 343 del 13 maggio 2021
Francesco Palladino
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta in oggetto, ha chiarito che per la fruizione del credito d’imposta formazione 4.0, l’azienda beneficianda sarebbe stata tenuta a depositare, entro il 31 dicembre 2019, presso l’Ispettorato del lavoro competente, l’accordo collettivo territoriale per i crediti d’imposta sorti in relazione alle annualità anteriori al 2020.
Il credito di imposta formazione 4.0 è stato introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per le spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (quali big data e analisi dei dati, cloud, cyber security, sistemi cyber-fisici, integrazione digitale dei processi aziendali). La disposizione normativa istitutiva prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente.
Le disposizioni applicative del credito d’imposta in esame sono state dettate con il decreto ministeriale 4 maggio 2018, che ha disciplinato, tra l’altro, la documentazione richiesta, i controlli esercitabili e le cause di decadenza applicabili. Sul punto, per quanto qui d’interesse, il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alla documentazione richiesta, aveva precisato, nella circolare n. 412088 del 2018, la necessità di eseguire il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali applicabili (cfr. artt. 3 del DM 4 maggio 2018 e 14 del d.Lgs. n. 151 del 2015) presso l’Ispettorato del lavoro entro il 31 dicembre 2018.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha esteso l’operatività dell’agevolazione in analisi prevedendo una rimodulazione della misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute e portando al 31 dicembre 2019 il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali presso l’Ispettorato del lavoro.
Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha prorogato nuovamente il credito in questione e, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha previsto che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 4 maggio 2018, ad eccezione del requisito della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente. Alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, essi non sono più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.
La società istante della Risposta n. 343/2021 si trovava nella seguente situazione:
- nell’anno 2019 aveva svolto attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intendeva accedere al credito d’imposta per la formazione;
- nell’anno 2018 aveva stipulato e condiviso con le associazioni sindacali territoriali di categoria l’accordo collettivo aziendale nel cui ambito venivano disciplinate le attività di formazioni agevolabili;
- il predetto accordo, tuttavia, non veniva depositato presso l’Ispettorato del lavoro competente entro il 31 dicembre 2019; si provvedeva, invece, entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi 2020, cioè entro il 30 novembre 2020.
L’istante riteneva di poter beneficiare del credito d’imposta in analisi sul presupposto che il deposito dell’accordo presso l’Ispettorato del lavoro, benché non fosse stato eseguito entro il 31 dicembre 2019, sarebbe comunque avvenuto entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito d’imposta, ossia il 2019.
In replica alla soluzione interpretativa proposta dall’istante, l’Agenzia delle entrate, richiamando un suo precedente di prassi (Risp. n. 79/2019), ha ritenuto che “il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costitui[sse], sia in relazione al periodo d’imposta 2018 e sia in relazione al periodo d’imposta 2019 cui si riferisce la presente istanza, “una condizione di ammissibilità al beneficio”” a nulla rilevando la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020 che si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
Pertanto, secondo l’Ufficio, il mancato deposito entro il 31 dicembre 2019 dell’accordo collettivo presso l’Ispettorato del lavoro inibisce la fruizione del credito d’imposta formazione 4.0 maturato nell’annualità 2019 – non potendosi peraltro applicare la nuova norma recata dalla legge di bilancio 2020 secondo cui non sono più necessari, per il riconoscimento del credito d’imposta, la stipula ed il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente.