Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17044

Ricalcolo della pensione, Computo nella retribuzione
pensionabile, Periodi di cassa integrazione e mobilità coperti da
contribuzione figurativa, Retribuzione virtuale,, Media delle retribuzioni
settimanali nell’anno solare in costanza di rapporto di lavoro, Non sussiste,
Parametro, Retribuzione riferita all’integrazione salariale

 

Rilevato che

 

1. M.E., titolare di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti dal 2006 e prima di tale data collocato in CIG e
mobilità, ha agito nei confronti dell’Inps al fine di ottenere il ricalcolo
della pensione mediante computo, nella retribuzione pensionabile e in
riferimento ai periodi di cassa integrazione e mobilità coperti da
contribuzione figurativa, degli emolumenti extramensili;

2. il tribunale ha respinto la domanda e la Corte
d’appello di Roma, con sentenza n. 1033 pubblicata l’8.3.2019, ha accolto
l’appello di M.E. e, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato
l’Inps al pagamento della somma di euro 6.619,01, a titolo di differenze sui
ratei pensionistici dovuti all’appellante nel periodo dall’1.12.2006 al
31.12.2012;

3. avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad un unico motivo; M.E. ha resistito con
controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

 

Considerato che

 

5. con l’unico motivo del ricorso l’Inps ha
censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, L. n. 155 del 1981 e
dell’art. 7, L. n. 223 del 1991;

6. ha affermato che la sentenza impugnata travisa il
quadro normativo di riferimento in quanto richiama disposizioni e precedenti di
legittimità inconferenti, perché relativi alla diversa fattispecie della
contribuzione figurativa in ipotesi di disoccupazione, in cui non esiste alcun
rapporto di lavoro in corso e quindi alcun dato retributivo di riferimento su
cui calcolare la retribuzione pensionabile; con la conseguenza che occorre
determinare una retribuzione virtuale, prendendo come parametro la media delle
retribuzioni settimanali percepite nell’anno solare in cui era in essere un
rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 8, commi 1, 2 e 3, della
legge n. 155 del 1981;

7. ha precisato che, al contrario, in ipotesi di
cassa integrazione e mobilità, come nella fattispecie oggetto di causa, esiste
un dato oggettivo a cui il legislatore impone di fare riferimento per il
calcolo della retribuzione pensionabile, vale a dire la retribuzione a cui è
riferita l’integrazione salariale, secondo il disposto dell’art. 8, comma 4, L. n. 155/1981
e dell’art. 6, d.lgs. 148/2015
quanto alla CIG e dell’art. 7,
comma 9, L. n. 223/91 per la mobilità;

8. il motivo è fondato;

9. l’art.
8 della legge 155 cit. stabilisce al comma 1 che “Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per
ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi
previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in
cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione,
nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal
calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura
ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno
diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di
integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati nel comma 2 per
l’ipotesi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive e nel
comma 3 per il caso in cui sia  richiesto
il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione;

10. il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che
“I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l’integrazione salariale,
sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla
pensione per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione
della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla
base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale”;

11. in maniera analoga, l’articolo 7, comma 9 delle legge
223/1991 prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi
di mobilità vadano calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito
il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”;
ed il primo comma dell’art. 7
sancisce a sua volta che l’indennità spetti “nella misura percentuale
stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i
lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”;

12. dai dati normativi riportati si evince, come già
rilevato da questa Corte (Cass. n. 6161 del 2018),
che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre
utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di
integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l’importo
dell’indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe
loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto
di lavoro;

13. come correttamente rilevato dall’Inps, il valore
della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando
non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui
è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; nella specie
l’Istituto ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro
nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e
tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria
che funge da base di calcolo dell’integrazione salariale, quindi del valore da
riconoscere alla contribuzione figurativa;

14. la Corte di merito ha errato nel fare
applicazione dell’art. 8 comma
1, L. n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre
avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (art. 8, comma 4, L. n. 155/81
e art. 7, commi 1 e 9 L.
223/1991) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa
integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole
per il calcolo della integrazione salariale straordinaria;

15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere
trovare accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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