In ragione del principio di civiltà giuridica e di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, “non è conforme a tali canoni il licenziamento di un dipendente addetto a mansioni diverse da quelle considerate in esubero ed adibita a queste ultime solo pochi mesi prima del recesso”. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (28 maggio 2021, n. 14990) in relazione al ricorso di una dipendente che era stata assegnata a mansioni dequalificanti con l’intento di allontanarla dalla compagine aziendale per poi venire licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo in quanto la mansione da ultimo svolta, ossia quella di “addetto archivio”, era stata dichiarata in esubero.

R. R. 

Licenziamento collettivo e cambio mansioni
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