LIMBO – DECRETO-LEGGE
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Art. 1
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (1)
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del presente decreto: (2)
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Alinea modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 2
Misure relative agli spostamenti
1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. (1)
2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. (2)
2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo. (2)
2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza. (2)
2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo. (2)
2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo. (2)
3. I provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell’articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. (1)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 2-bis (1)
Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 2-ter (1)
Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:
a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all’interno dell’unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l’adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
c) l’individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all’accesso di almeno un familiare.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 2-quater (1)
Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali
1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socio-assistenziali e altre strutture residenziali di cui al Capo IV e all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 3
Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l’infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore (2)
1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. (1)
3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata. (1)
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle sale di studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. (1)
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. (1)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Rubrica modificata in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 3-bis (1)
Corsi di formazione
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 4
Attività dei servizi di ristorazione
1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall’articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. (1)
2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. (2)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 4-bis (1)
Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 5
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. (1)
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico. (1)
2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all’aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. (2)
3. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all’aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2. (1)
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 5-bis (1)
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 6
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere (4)
1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. (1)
1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. (2)
2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. (3)
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.
3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (2)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(3) Comma sostituito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(4) Rubrica sostituita in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 6-bis (1)
Impianti nei comprensori sciistici
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 7
Fiere, convegni e congressi
1. E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. (1)
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 8
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Rimane consentita in ogni caso l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. (1)
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. (2)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma sostituito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 8-bis (1)
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 8-ter (1)
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 9
Certificazioni verdi COVID-19
1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; (1)
d) test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; (1)
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. (1)
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: (2)
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (3)
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (3)
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. (3)
6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali. (4)
6-bis. L’interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione. (5)
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese. (5)
7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. (3)
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma nazionale – DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto. (3)
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). (3)
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2. (5)
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
——-
(1) Lettera modificata in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Alinea modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(3) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(4) Comma sostituito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(5) Comma inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». (1)
1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis:
1) al secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;
3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;
b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;
c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;
d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:
“16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;
e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;
f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:
“16-septies. Sono denominate:
a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento”. (2)
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.
3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell’ordinanza di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore. (2)
3-ter. All’allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, infine, la seguente voce:
“Commercio al dettaglio di mobili per la casa”. (2)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 10-bis (1)
Linee guida e protocolli
1. I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. (1)
1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all’articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. (2)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-bis (1)
Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile
1. All’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19”;
b) al comma 2, dopo le parole: “tutela della salute” sono inserite le seguenti: “e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19”.
2. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: “telelavoro” sono aggiunte le seguenti: “e del lavoro agile”;
b) al terzo periodo, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”;
c) al quarto periodo, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-ter (1)
Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio
1. All’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.
2. All’articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-quater (1)
Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all’esercizio 2020, di cui all’articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
2. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l’anno 2021:
a) il rendiconto relativo all’anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
b) il bilancio consolidato relativo all’anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.
4. All’articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.
5. Per l’anno 2021, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.
6. I termini di cui all’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l’anno 2021:
a) i bilanci di esercizio dell’anno 2020 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell’anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.
7. Con riferimento all’esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all’invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l’adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all’esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.
9. I termini di cui all’articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all’articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-quinquies (1)
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”;
b) al comma 3-quater, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-sexies (1)
Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli
1. All’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: “è espletata” sono inserite le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata”.
2. All’articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell’emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 maggio 2021”;
b) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 giugno 2021”.
3. All’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all’attività delle navi da crociera, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
4. Il termine di cui all’articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-septies (1)
Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro
1. All’articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2-bis”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-octies (1)
Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato
1. All’articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.
2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l’anno 2021.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-novies (1)
Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. All’articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-decies (1)
Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi
1. Al comma 379 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-undecies (1)
Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: “entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica”.
2. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’allegato XIX al presente decreto”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-duodecies (1)
Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta
1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell’interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell’interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-terdecies (1)
Accelerazione di interventi per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Le disposizioni dell’articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-quaterdecies (1)
Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, comma 2, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;
b) all’articolo 29, comma 1, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;
c) all’articolo 30, comma 1, alinea, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”.
2. Il terzo periodo del comma 181 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: “In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-quinquiesdecies (1)
Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture
1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia, al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell’avanzamento dei progetti”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-sexiesdecies (1)
Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
1. Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-septiesdecies (1)
Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare
1. All’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025”.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 11-duodevicies (1)
Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale
1. Il termine per l’approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all’articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 12
Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
1. All’articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è inserito il seguente periodo: «L’importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all’indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza da COVID-19.». (1)
2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l’anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno. (1)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 12-bis (1)
Procedure selettive per l’accesso alla professione di autotrasportatore
1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell’autotrasporto durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 12-ter (1)
Voucher taxi
1. In considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l’avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato di amministrazione presunto, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un’idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 13
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (1)
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli. (1)
——-
(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 13-bis (1)
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
——-
(1) Articolo inserito in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 (1)
(ART. 9 – CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19)
TABELLA
CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:
Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID-19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipo di Vaccino
vaccine/prophylaxis;
Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)
vaccine medicinal product;
Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino
vaccine marketing authorization holder or manufacturer;
Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario del certificato
number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;
Data dell’ultima somministrazione effettuata;
date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;
Stato membro di vaccinazione
Member State of vaccination;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
unique certificate identifier.
2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:
Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19
disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;
Data del primo test positivo
date of first positive test result;
Stato membro in cui è stata certificata l’avvenuta guarigione
Member State of test;
Struttura che ha rilasciato il certificato
certificate issuer;
Validità del certificato dal .. al:
certificate valid from…until;
Identificativo univoco del certificato
unique certificate identifier.
3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:
Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID-19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipologia di test effettuato
the type of test;
Nome del test
test name;
Produttore del test
test manufacturer;
Data e orario della raccolta del campione del test
date and time of the test sample collection;
Data e orario del risultato del test
date and time of the test result production;
Risultato del test
result of the test;
Centro o struttura in cui è stato effettuato il test
testing center or facility;
Stato membro in cui è effettuato il test
Member State of test;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
unique certificate identifier.
——-
(1) Allegato soppresso in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
Allegato 2 (1)
ART. 11 -PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
1 | Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale |
2 | Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali |
3 | Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Permanenza in servizio del personale sanitario |
4 | Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (soppresso) |
5 | Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale |
6 | Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali |
7 | Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
8 | Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio |
9 | Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica |
10 | Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie |
11 | Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell’incarico del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 |
12 | Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica |
13 | Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione |
14 | Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari |
15 | Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari |
16 | Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti |
17 | Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata |
18 | Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
19 | Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 |
20 | Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga piani terapeutici |
21 | Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato |
22 | Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali |
23 | Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria |
24 | Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile |
25 | Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
26 | Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica |
26-bis | Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri |
——-
(1) Allegato modificato in sede di conversione (legge 17 giugno 2021, n. 87), a decorrere dal 22 giugno 2021.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 aprile 2021, n. 96.