Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17602

Lavoro, Collaboratore scolastico, Licenziamento disciplinare
– Insufficiente rendimento, Reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa

 

Fatti di causa

 

1.Con sentenza in data 12 febbraio 2019 nr. 63 la
Corte d’Appello di Brescia rigettava il reclamo proposto da G.C., dipendente a
termine del MIUR come collaboratore scolastico, avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo, confermativa del provvedimento della prima fase, che
aveva respinto la impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al C. il
21 dicembre 2017 dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, per persistente insufficiente rendimento, ai sensi dell’articolo 95, comma sette, CCNL
2007 Comparto scuola.

2.Per quanto ancora in discussione, la Corte
territoriale esponeva che il C. chiedeva di tener conto delle disposizioni
intervenute con il D.Lgs. nr. 75/2017 che, pur
annoverando come causa di licenziamento l’insufficiente rendimento dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
aveva richiesto a tal fine la valutazione negativa della perfomance del dipendente
in ciascun anno dell’ultimo triennio. Sul punto osservava che la previsione,
come risultava dal testo normativo, non era applicabile ai rapporti a termine,
regolati dai criteri generali della giusta causa.

3.In proposito riteneva non necessaria la assunzione
della prova dell’inadempimento del C., che non solo era provato dalle
segnalazioni di professori ed alunni sulla mancata pulizia delle classi e delle
aule comuni ma era ammesso dalla stessa parte, che, sentita in sede
disciplinare, aveva dichiarato di non avere mai effettuato le pulizie, in
quanto non erano di sua competenza.

4. Le pulizie rifiutate, oltre ad essere tra i
compiti del collaboratore scolastico, erano quelle di minore impegno (spazzare
il pavimento, spolverare e pulire i banchi di sole quattro aule).

5. In punto di proporzionalità, la Corte
territoriale osservava che il rifiuto della prestazione lavorativa era
reiterato ed assolutamente ingiustificato; si trattava di violazione grave,
influente sull’organizzazione dell’attività del plesso scolastico. Il
lavoratore era stato già colpito da vari rimproveri scritti senza risultato, se
non la minaccia di una denuncia di mobbing; le sanzioni, anzi, avevano ancor
più convinto il C. della bontà della sua posizione.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza G.C., articolato in tre motivi.

7. Il MIUR e l’Istituto tecnico industriale di Stato
P. P., cui il ricorso è stato notificato presso l’avvocatura distrettuale dello
Stato, sono rimasti intimati.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Si precisa in premessa che la notifica del ricorso è
stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato ma che la
questione di nullità di tale notifica è superata dalla soluzione della
controversia, che esime, per il principio della durata ragionevole del
giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso in
cassazione presso l’Avvocatura generale (sul principio, ex aliis, Cass., sez.
lav., 09/03/2021, n.6502; Cass., sez. III, 03/03/2021, n.5855; Cass.
13/01/2021, n. 394; Cass. 26/11/2020, n. 26997; Cass. n. 6924/2020).

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha
denunciato— ai sensi  dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ— violazione e
falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.,
per avere la Corte d’Appello, al pari del Tribunale, omesso di pronunciare sui
motivi di reclamo con i quali si deduceva:

 – l’erronea
applicazione dell’art. 95,
comma sette, lett. e, del CCNL 2007 del Comparto Scuola, poiché esso prevedeva
nell’ipotesi di scarso e insufficiente rendimento il licenziamento con
preavviso e non il licenziamento per giusta causa;

– la violazione dell’art. 55-quater comma 3-sexies del
D.Lgs. 165/2001, il quale disponeva l’invio all’Ispettorato per la Funzione
Pubblica dell’eventuale provvedimento di sospensione cautelare, della
contestazione e della sanzione disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55 bis, comma 4,
adempimento che nella specie non era stato assolto.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Ed, invero, anche in caso di denuncia del vizio
di omessa pronuncia il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai
fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo
assolvimento dell’onere della parte ricorrente di rispettare il requisito della
specificità dei motivi di impugnazione, sicchè l’esame diretto degli atti che
la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a
quei documenti che il ricorrente abbia specificamente indicato ed allegato (
Cass. SU 22/05/2012, n. 8077). Nella fattispecie la parte ricorrente non ha
trascritto l’atto di reclamo, nella parte in cui si impugnava il licenziamento
denunciando i vizi in relazione ai quali si lamenta l’omessa pronuncia; ha
genericamente dedotto che con il reclamo si lamentava l’omessa pronuncia del
Tribunale sulle questioni, già formulate con il ricorso introduttivo e con il
ricorso in opposizione.

4. Con il secondo mezzo si impugna la sentenza — ai
sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
per violazione o falsa applicazione della Tabella A — Area A del CCNL 2007
del COMPARTO SCUOLA in merito alle mansioni del collaboratore scolastico.

5. Assume parte ricorrente che la suddetta tabella A
prevede solo genericamente, ed in via subordinata, tra i compiti del
collaboratore scolastico l’esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino
obbligatoriamente.

6. Si espone che le istituzioni scolastiche avevano
appaltato i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari utilizzando le
convenzioni- quadro CONSIP.

La CONSIP era stata poi sanzionata dalla Autorità
garante della concorrenza e del mercato e, pertanto, aveva proceduto alla
risoluzione delle Convenzioni per alcuni lotti, tra i quali quello della
Regione Lombardia, con conseguente venir meno degli ordinativi di fornitura.
Tuttavia, l’articolo 64, comma 1,
del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21
giugno 2017, n. 96, al fine di 
consentire la regolare conclusione delle attività scolastiche per l’anno
scolastico 2016/2017 ed il regolare avvio delle stesse per l’anno 2017/2018,
aveva stabilito la prosecuzione sino al 31.12.2019 dell’acquisizione dei
servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari con i soggetti già
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.

7. Il motivo è infondato.

8. Ai sensi dell’articolo 47 CCNL COMPARTO
SCUOLA per il quadriennio 2006-2009, del 29/11/2007, i compiti del personale
A.T.A. sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste
dall’area di appartenenza nonché da incarichi specifici che, nei limiti delle
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione
di responsabilità ulteriori. La attribuzione di tali incarichi è effettuata dal
dirigente scolastico.

9.La tabella A, relativa ai profili di area del
personale ATA, prevede tra i compiti del personale dell’area A, non solo, come
assume la parte ricorrente, la accoglienza e sorveglianza nei confronti degli
alunni e del pubblico e la custodia dei locali scolastici ma anche i compiti
«di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».

10. Tanto smentisce la tesi di parte ricorrente
secondo cui si tratterebbe di mansioni non attinenti al profilo di
collaboratore scolastico. La possibilità di fare ricorso a contratti di
fornitura non costituisce un obbligo del dirigente scolastico né esonera il
collaboratore ATA dallo svolgimento delle mansioni.

11. Del resto, il DPR 22 giugno 2009 nr. 119, articolo
4, proprio sul presupposto dell’appartenenza dei compiti di pulizia al collaboratore
ATA aveva reso indisponibile il 25 per cento dei posti di detto profilo nelle
istituzioni scolastiche in cui i relativi compiti erano assicurati, in tutto o
in parte, da personale esterno all’amministrazione. La legge 30 dicembre 2018, n. 145,
articolo 1, comma 760— erroneamente invocata dalla parte ricorrente a
sostegno della propria tesi— si è limitata a dispone che dall’ 1 gennaio 2020
le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e
ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al
profilo dei collaboratori scolastici, rendendo pertanto nuovamente disponibili
«i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119».

12.Con la terza critica il ricorrente, in ipotesi di
mancato accoglimento dei due precedenti motivi, ha lamentato— ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione o
falsa applicazione dell’art.
95, commi uno e quattro del CCNL COMPARTO SCUOLA del 29.11.2007, del D.Lgs. nr. 150/2009 e del D.Lgs. nr. 75/2017.

13.Si contesta il giudizio di proporzionalità della
sanzione del licenziamento, assumendo: che la condotta non era intenzionale, in
quanto egli riteneva di agire legittimamente; che ai sensi del CCNL del
comparto scuola, articolo 95, era prevista per l’insufficiente rendimento la
sanzione conservativa del rimprovero verbale o della multa (comma 4, lettera f)
ovvero della sospensione dal servizio e della retribuzione, nelle ipotesi di
recidiva nelle mancanze e di particolare gravità (comma 6).

14. Il  motivo
è in parte inammissibile, in parte infondato.

15. Da un canto si contesta il giudizio di fatto
sulla gravità ed intenzionalità dell’inadempimento e, sotto questo profilo,
sulla proporzionalità della sanzione, giudizio riservato al giudice del merito
e non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti di
deducibilità del vizio di motivazione.

16. Nel resto, erroneamente si assume che il codice
disciplinare di cui al CCNL del 2007 prevederebbe sanzioni conservative laddove
è pacifico che l’addebito contestato è quello di cui all’articolo 95, comma sette
lettera e, del CCNL COMPARTO SCUOLA 2007 ovvero il «persistente insufficiente
rendimento», per il quale non è prevista una sanzione conservativa ma il
licenziamento.

17. Il ricorso deve essere complessivamente
respinto.

18. Non vi è luogo a provvedere per le spese per la
mancata costituzione degli enti intimati.

19. Trattandosi di giudizio instaurato
successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai
sensi dell’art.1 co. 17 L.
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.
SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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