Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 giugno 2021, n. 24822
Sicurezza, Infortunio, Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, Conferimento a terzi della delega relativa alla
redazione del DVR, Obbligo deldatore di lavoro di
verificarne l’adeguatezza e l’efficacia
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la
sentenza del Tribunale di Livorno, con la quale S. M. e D.P.P. (quest’ultimo
indicato in dispositivo con nome diverso, successivamente corretto l’errore
materiale con ordinanza del 2/8/2019) sono stati condannati – nelle rispettive
qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della P. A. s.r.I., che aveva in affitto e gestiva l’albergo ”
V.O. ” in forza di un contratto stipulato nel 2007 e di responsabile dei
servizi di prevenzione e protezione per detta società sin dal 1999 – per il
reato di cui agli artt. 41, 113 e 589 cod. pen. ai danni di un ospite dell’albergo, T. P.,
deceduto a seguito di una caduta per cedimento del parapetto del terrazzino
della stanza in cui alloggiava (in Piombino il 21.10.2013).
In particolare, si è contestato al primo di non
avere sollecitato la società proprietaria, della quale era anche socio, a
eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza
i parapetti delle stanze del secondo piano della struttura, tra le quali vi era
quella occupata dalla vittima e di non aver disposto la manutenzione ordinaria
degli stessi, né supervisionato adeguatamente tale manutenzione; al secondo, di
non aver individuato, nell’ultimo DVR del 2013, il rischio di caduta nel vuoto
dal terrazzino della camera occupata dalla vittima, rischio presente sia per il
modo in cui il parapetto era realizzato, sia per lo stato degli ancoraggi al
muro, e per non aver prescritto, né segnalato alla P. A. s.r.l. la necessità di
intervenire su tale parapetto.
2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto
ricorsi i due imputati con separati atti e difensori.
2.1. Ricorso nell’interesse dell’imputato S..
Questa difesa ha formulato tre motivi.
Con i primo, ha dedotto violazione e falsa
applicazione dell’art. 521 cod. proc.
pen., per difetto di correlazione tra il fatto
contestato e quello ritenuto e conseguente nullità della sentenza per lesione
dei diritti di difesa.
Rileva la difesa che, nei confronti del S., si è
passati dalla contestazione di una condotta commissiva, contenuta nel capo
d’imputazione (manutenzione carente e inappropriata e mancata supervisione
della stessa) a quella omissiva della mancata segnalazione dei problemi alla
proprietà e della mancata messa in sicurezza.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, oltre a
vizio della motivazione, questa volta con riferimento alla individuazione della
posizione di garanzia, in- relazione alla quale rileva che i giudici non
avrebbero effettivamente distinto tra quella astrattamente riconducibile
all’imputato e quella ricoperta da altre figure, alle quali assume essere stati
in concreto trasferiti, con una delega implicita di funzioni, i relativi
obblighi (trattasi del manutentore P. e del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione D.).
Con il terzo, infine, si sono dedotti analoghi vizi
con riferimento alla interruzione del nesso causale tra la condotta ascritta al
S. e l’evento mortale, atteso che il S. non avrebbe potuto sapere che vi era la
necessità dell’intervento manutentivo omesso e, di conseguenza, non poteva
omettere di supervisionare una mancanza da lui non conosciuta, dovendosi invece
considerare le condotte che si sarebbero frapposte tra quella ascritta al S. e
l’evento, vale a dire la sorveglianza diretta che spettava ai preposti i quali,
a seguito delle continue ispezioni operate, dovevano conoscere le eventuali
carenze.
2.2. Ricorso nell’interesse dell’imputato D.:
Anche questa difesa ha formulato tre motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio di contraddittorietà
della motivazione nella parte in cui i giudici hanno ritenuto la penale
responsabilità del titolare della azienda e del manutentore per non avere il
primo disposto e il secondo materialmente effettuato la manutenzione corretta
del terrazzino, pur avendo conosciuto il pericolo sin dal 2007 e, al contempo,
anche quella del D. per non avere reiterato la specifica segnalazione già
contenuta nel DVR redatto nel 2007, precisando che la responsabilità dei
coimputati era fondata sulla loro piena conoscenza e consapevolezza delle
problematiche che riguardavano il parapetto incriminato.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge in
relazione alla verifica del nesso causale nel reato omissivo, difettando il
giudizio controfattuale che, nella specie, doveva rispondere alla domanda se
l’evento sarebbe stato evitato ove la rilevazione di quel rischio fosse stata
reiterata anche nel DVR del 2013. A tal fine, la difesa rileva che, nonostante
l’avvenuta segnalazione nel documento del 2007, il S. non era intervenuto con
la manutenzione della struttura nella parte d’interesse e che erano imminenti
lavori globali di ristrutturazione che dimostravano la consapevolezza del
problema da parte del titolare della società e del manutentore.
Infine, con il terzo motivo, ha dedotto vizio della
motivazione con riferimento alla mancata risposta ai primi due motivi
d’appello. Quanto al primo, per l’appunto, si era rilevata la mancanza del
giudizio controfattuale di cui si è già detto; quanto al secondo, si era
evidenziata la contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice di
primo grado aveva ritenuto la penale responsabilità dei tre imputati (ivi
compreso, cioè, il mantentore P.), senza spiegare
come fosse conciliabile quella del S. con il ruolo svolto dagli altri due
garanti, come già evidenziato nella esposizione del secondo motivo di ricorso.
3. In data 17/12/2020 sono pervenuti motivi nuovi
nell’interesse del S., con i quali la difesa ha sviluppato le proprie
argomentazioni riguardo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza,
rilevando, sotto altro profilo, che il RSPP aveva evidenziato che le opere e i
lavori indicati nel 2007 erano stati realizzati e completati e, quindi, non
erano stati nuovamente indicati nel 2013.
Propone, poi, un motivo aggiunto con il quale insta
affinché vengano estese al S. le
conclusioni rassegnate dal perito d’ufficio in punto di mancato avviso
del rischio di caduta nel vuoto.
Quanto, invece, al tema della posizione di garanzia
ricoperta, la difesa riprende l’argomento della delega al dipendente P. e al
RSPP D., ritenendo, rispetto al secondo, l’assunzione di fatto del ruolo di
responsabile della sicurezza, dovendosi, peraltro, presumere che alla
segnalazione nel DVR del 2013 del problema, avrebbe fatto seguito l’adozione di
iniziative datoriali per neutralizzare il rischio. Infine, ha sviluppato le argometazioni a sostegno del terzo motivo, concludendo nel
senso che l’errato fissaggio delle viti del parapetto avrebbe costituito
l’unica causa autonoma immaginabile e indipendente del distacco e dell’evento
morte.
4. Con successiva memoria pervenuta il 8 gennaio
2021, la difesa ha ripreso le svolte argomentazioni difensive, concludendo per
l’accoglimento delle stesse e dei motivi aggiunti.
5. Il procedimento, già fissato per l’udienza del 14
gennaio 2021, è stato rinviato su istanza dell’avv. P.F. per intempestiva
comunicazione delle originarie conclusioni del Procuratore generale.
6. Il Procuratore generale, in persona del sostituto
F. M., ha rassegnato nuove conclusioni scritte per l’udienza del 10 marzo 2021,
a norma dell’art. 23 c. 8,
decreto legge n. 137 del 2020, chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti
nell’interesse di S. M. e di D. P. P..
7. Il difensore dell’imputato S. ha rassegnato
conclusioni scritte con le quali, ulteriormente sviluppate le proprie
argomentazioni, ha chiesto l’annullamento e la declaratoria di nullità della
sentenza impugnata e il rigetto del ricorso D., in conformità alla richiesta
del Procuratore generale.
8. La difesa dell’imputato D. ha depositato memoria
scritta con la quale, rilevata la mancanza di motivazione delle conclusioni del
Procuratore generale, ha richiamato il contenuto del ricorso e chiesto
l’annullamento della impugnata sentenza.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Deve premettersi che non vi è contestazione sulla
dinamica dell’evento (che peraltro è stata puntualmente ricostruita nelle due
sentenze di merito, in cui si è precisato che il parapetto incriminato aveva
ceduto poiché sul lato sinistro la staffa era fuoriuscita dal muro, mentre sul
lato destro erano uscite le viti di ancoraggio); né sul tipo di manutenzione
omessa, quella ordinaria, cioè, spettante al gestore. Infatti, è incontestato
che gli interventi di manutenzione straordinaria, spettanti alla ditta
proprietaria, riguardavano solo l’altezza insufficiente dei parapetti. Tale
caratteristica, tuttavia, non aveva giocato un ruolo causale sulla caduta della
vittima, la quale era stata diretta conseguenza di altri fattori, tutti
riconducibili alla manutenzione ordinaria (in particolare: inadeguatezza delle
viti utilizzate per l’ancoraggio, siccome prive di bulloni; progressiva perdita
di resistenza delle tavole di legno, a causa dei plurimi fori praticati nei
vari tentativi di fissaggio; ancoraggio delle staffe all’interno del muro, e
non all’esterno, con conseguente minore resistenza alla pressione orizzontale).
Inoltre, la Corte ha precisato che le carenze manutentive erano grossolane e
gravi, come documentato dai rilievi fotografici effettuati, e che semplici
interventi a basso costo avrebbero scongiurato l’incidente. Il tema sul quale,
invece, vi è contestazione riguarda in primo luogo la individuazione delle
posizioni di garanzia, in relazione allo specifico rischio, e la verifica del
nesso causale tra le condotte contestate
e l’evento verificatosi.
Sul punto, la Corte di merito ha precisato che al S.
andava ascritta la responsabilità più grave, siccome amministratore delegato e
legale rappresentante della società che da moltissimi anni conduceva in
locazione l’immobile. Le condizioni fatiscenti del parapetto incriminato erano
conosciute dall’imputato, alla stregua delle evidenze raccolte: in primo luogo,
nel DVR redatto dal D. nel 2007 si parlava espressamente di tali problemi;
inoltre, era stato ipotizzato da tempo un intervento globale di manutenzione
straordinaria, indicativo della diffusa consapevolezza delle inadeguatezze
della struttura e della colpevole inerzia della società conduttrice, la quale
aveva omesso di effettuare gli interventi minimi, in attesa di quelli definitivi
gravanti sulla proprietà.
Quanto al D., la Corte di merito ha ritenuto
sconcertante la circostanza che costui, tenuto nella qualità a individuare i
fattori di rischio, avesse omesso di indicare nel DVR del 2013 i problemi
(necessità di irrobustimento delle ringhiere dei balconi) che aveva invece
segnalato nel 2007, ritenendo irrilevante la circostanza che nel 2013 sembrava
imminente un intervento globale di ristrutturazione che proprio il D. avrebbe
dovuto progettare. Proprio tale consapevolezza, secondo i giudici d’appello,
avrebbe reso ancor più evidente, nelle more dell’intervento, il rischio
specifico.
3. Tutti i motivi formulati nell’interesse del S.
sono manifestamente infondati.
3.1. Il primo motivo propone una interpretazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza del tutto eccentrica rispetto
al costante indirizzo ermeneutico dei giudici di legittimità. Ai fini della
sussistenza di una violazione del principio di correlazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen., infatti, non è sufficiente qualsiasi
modificazione dell’accusa originaria, ma è necessaria una modifica che
pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. Pertanto, la violazione non
sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi
fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto
successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico
oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice
individuare nei suoi esatti contorni (cfr. sez. 5 n. 7984 del 24/9/2012, dep. 2013, RV. 254648). Tali principi sono coerenti con
quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. 111 Costituzione, ma anche con l’art. 6 della Convenzione E.D.U.,
siccome interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla nota pronuncia Drassich c. Italia (cfr. CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007); ma
anche, più di recente, con la pronuncia
del 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n.2), con
la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell’art. 6 cit. nel caso in cui
l’interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria
difesa e di discutere in contraddittorio sull’accusa alla fine formulata nei
suoi confronti.
Nel caso in esame, è evidente come difetti una
lesione del diritto di difesa, alla cui salvaguardia il principio di
correlazione è direttamente funzionale, non riuscendosi neppure ad apprezzare
un rapporto di eterogeneità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato (sez. 6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi e altro, Rv. 262802), non soltanto perché la difesa ha approntato la
sua difesa proprio con riferimento alla inadeguatezza degli interventi minimi
di manutenzione ordinaria sul parapetto in questione, ma anche perché tale
condotta è descritta chiaramente nello stesso capo d’imputazione, laddove gli
si contesta, per l’appunto, di aver predisposto una manutenzione carente e
inappropriata, il che vale quanto dire che non erano stati effettuati, proprio
da chi ne aveva l’obbligo, gli interventi che avrebbero scongiurato l’evento.
3.2. Quanto al secondo motivo, la sua manifesta
infondatezza deriva ancora una volta dalla errata lettura dell’art. 16 del d. Igs.
n. 81/2008 e dall’applicazione, altrettanto errata, dei consolidati
principi ermeneutici che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato in
ordine alle condizioni per ritenere valida una delega di funzioni.
La tesi difensiva muove dall’assunto secondo cui il
titolare della società che gestiva la struttura alberghiera non poteva
conoscere il dettaglio delle condizioni di vetustà della stessa, a tal fine
essendosi giovato di un consulente per redigere il DVR e della check list degli interventi da effettuare, oltre che di un
manutentore che operava ispezioni sui luoghi. Pertanto, a entrambi i soggetti, sarebbe stata rilasciata una sorta
di delega implicita di funzioni che avrebbe esonerato il delegante dalle
relative responsabilità.
Tuttavia, la parte omette di considerare, con
specifico riferimento alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le
diverse figure di garanti, quanto precisato dal Supremo collegio di questa
Corte: gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul
datore di lavoro (al quale, nella specie, va assimilato l’A.D. della società
che gestiva la struttura alberghiera), infatti, possono essere sì trasferiti
(con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo
al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell’art.
16 del d.lgs. n. 81 del 2008, sopra citato, riguardi un ambito ben definito e
non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed
investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia
dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (cfr. Sez. U. n.33343 del
24/4/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108).
Anche più di recente, del resto, si è affermato il
principio, diretto precipitato di quello richiamato, secondo cui, qualora vi
siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero
destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa
applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei
titolari di tale posizione (cfr. sez. 4 n. 6507 del 11/1/2018, Caputo, Rv. 272464; già in precedenza, sez.
4 n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253850, in un
caso in cui era stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).
3.2.1. Inoltre, la mera designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una
delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro
e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi
dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. sez. 4 n. 24958 del
26/4/2017, Rescio, Rv.
270286, in cui la Corte ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente
in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo
potere decisionale; cfr., sempre sulla possibilità che la posizione di garanzia
esaminata concorra con altre, tra cui soprattutto, quella del datore di lavoro,
anche sez. 4 n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019,
David Marco, Rv. 275279; n. 40718 del 26/4/2017,
Raimondo, Rv. 270765; n.
49821 del 23/11/2012, Lovison e altri, Rv. 254094, in cui si è sottolineato il ruolo non operativo
del RSPP).
3.2.2. La spiegazione che la Corte ha fornito in
ordine alla posizione di garanzia, definita più grave, del S. è del tutto
esaustiva e coerente con tali principi, avendo quel giudice correttamente
evidenziato la consapevolezza della esistenza dei gravi problemi, la qualifica
di operaio manutentore del P. e il diverso ruolo spettante al D., quale RSPP.
Inoltre, proprio dalla circostanza che quest’ultimo aveva indicato
espressamente nel DVR del 2007 le carenze dei parapetti alle quali è stato
correlato l’evento e la circostanza che era stato ipotizzato da tempo un
intervento globale di manutenzione, sono stati considerati dai giudici
territoriali elementi comprovanti la consapevolezza diffusa dei problemi
esistenti e la colpevole inerzia della società conduttrice nel porre mano a
interventi interinali, anche minimi, nelle more dei futuri, più radicali
interventi di ristrutturazione.
Inoltre, e conclusivamente, deve osservarsi che il
conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di
valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di
verificarne l’adeguatezza e l’efficacia (cfr. sez. 4, n. 22147 del 2016,
Morini, Rv. 266859) e nemmeno può rilevare una scelta
datoriale di delegare, eventualmente, allo stesso RSPP o all’operaio manutentore la decisione di
operare gli interventi idonei a prevenire il rischio considerato, sia per
difetto di valida delega in tal senso, per quanto già detto, ma anche perché
trattasi di scelte proprie della figura datoriale e non di altre figure, quale
quella meramente esecutiva dell’operaio manutentore o del RSPP, sul quale
incombono obblighi diversi e, certamente, non di tipo operativo.
3.3. Dalla manifesta infondatezza del secondo motivo
discende, peraltro, quella del terzo.
Richiamati, infatti, i principi sopra esposti in
ordine alla individuazione delle singole figure di garanti e alla necessità di
una delega formale delle funzioni proprie di quella datoriale, del tutto
impropriamente si è evocata la interruzione del nesso causale tra la condotta
ascritta al S. e l’evento mortale occorso: la difesa assume, infatti, che tale
rapporto si sarebbe interrotto a causa di un evento atipico e imprevedibile, la
scelta, cioè, dell’operaio manutentore e del RSPP di intervenire sulla tavola
di legno mediante un fissaggio errato delle viti che avrebbe causato il
distacco e non la rottura della tavola di legno del parapetto. Al contrario,
tali interventi, peraltro reiterati nel tempo, come evidenziato dai giudici
d’appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, laddove si dà conto della
circostanza che sulle tavole erano stati praticati plurimi fori per precedenti
tentativi di fissaggio che avevano indebolito la resistenza del supporto),
dimostrano semmai quella “diffusa
consapevolezza” dello stato di fatiscenza delle strutture, come del resto
lo stesso RSPP aveva sin da subito (2007) evidenziato nel primo DVR. Di fronte
a tali carenze, però, l’A.D. della società conduttrice ha scelto di non operare
alcun intervento, anche a basso costo, per fronteggiare il segnalato rischio di
caduta dall’alto, scegliendo di delegarne, in maniera tuttavia non confacente,
per quanto sopra già detto, la risoluzione a terze figure.
Peraltro, non va dimenticato che, in tema di reati
colposi omissivi impropri, l’effetto interruttivo del nesso causale può essere
dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque
radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a
governare (cfr. sez. 4, n. 22691 del 2020, Romagnolo Bruno, Rv.
279513), tale non potendosi certamente considerare, nella specie, la
circostanza che un dipendente o il consulente avessero effettuato interventi
provvisori rispetto al rischio oggetto dell’obbligo di prevenzione, posto che
tali interventi sono stati riconosciuti del tutto inadeguati rispetto al
rischio di caduta dall’alto, per come segnalato nel DVR del 2007 e che,
pertanto, essi non hanno introdotto un rischio diverso o eccentrico rispetto
alla natura di quello già considerato.
4. Anche i motivi formulati nell’interesse
dell’imputato D. sono manifestamente infondati e vanno trattati unitariamente,
stante la unicità del presupposto fattuale che li accomuna, l’avere cioè
l’imputato dato conto dei rischi di caduta dall’alto a causa delle condizioni
di quel parapetto, tra gli altri, nel DVR del 2007 (anno al quale risale la
stipula del contratto di locazione, in base al capo di imputazione). La difesa
ha contestato, peraltro, che la mancata riproduzione di tale indicazione
tecnica nel secondo DVR del 2013 possa di per sé fondare il titolo di penale
responsabilità del RSPP, atteso che, nelle more, erano stati decisi lavori di
intervento globale riguardanti la struttura.
4.1. Una premessa s’impone con specifico riferimento
a tale peculiare figura di garante della sicurezza: il datore di lavoro,
avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e
individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della
scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno
dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad
aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008,
all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i
dispositivi di protezione adottati (cfr. Sez. U. n. 38343/2014 cit., Rv. 261109, in cui la Corte ha confermato il giudizio di
colpevolezza dell’amministratore delegato, dei dirigenti aziendali e del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la morte di alcuni
dipendenti provocata dalla mancata adozione di efficaci misure antincendio
sottovalutate nel documento di valutazione dei rischi).
Anche successivamente si è chiarito che il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del
datore di lavoro, privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso
con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella
valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di
segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (cfr. sez. 4 n.
49761 del 17/10/2109, Moi Loris, Rv.
277877). In quella sede, la Corte di legittimità ha precisato che la figura di
garante prevista dall’art. 31 del
d.lgs. n. 81/2008 (in maniera solo eventuale, n.d.r.)
si caratterizza per lo svolgimento, all’interno della struttura aziendale, di
un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico
di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il
datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e
fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza
disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti, ma
rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione
a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli
eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. Ma si è
anche precisato che la condotta
cautelare richiesta dal legislatore a tale figura di garante trova il proprio
contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione
dei rischi), cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che
attengono alle decisioni e al controllo sullo svolgimento dell’attività
lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche
(tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto). Vanno,
dunque, tenuti nettamente distinti il piano intellettivo/valutativo (proprio
del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti,
principalmente il datore di lavoro) e, quando si parla di evento determinato da
scelte esecutive sbagliate, deve ricordarsi che tali scelte non spettano al
RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a
controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.
4.2. Fatta tale premessa, va rilevato che non coglie
nel segno la difesa quando addita una insanabile contraddizione nell’avere i
giudici territoriali ritenuto la penale responsabilità anche del S.
sull’assunto che costui fosse stato reso edotto del fattore di rischio al quale
erano correlate le misure prevenzionistiche non approntate (o malamente
approntate): in base al ragionamento svolto, in sostanza, se il D., come emerso
dall’istruttoria, aveva segnalato il rischio specifico nel DVR del 2007, la sua
responsabilità non poteva essere agganciata alle scelte discrezionali proprie
della società conduttrice di non operare interventi, pur minimi, nelle more
della ristrutturazione globale che avrebbe dovuto riguardare la struttura
alberghiera di che trattasi.
In realtà, la difesa confonde i due distinti piani
nei quali vanno collocate le competenze proprie di ciascuna figura di garante.
E infatti, la Corte territoriale, evidentemente conscia di ciò, ha agganciato
la penale responsabilità del RSPP agli obblighi suoi propri, vale a dire alla
mancata riproduzione, successivamente al documento del 2007 e, infine,
nell’ultimo DVR, quello, cioè, del 2013, di quanto già correttamente indicato
in quello originario, pur permanendo la stessa situazione di rischio
originariamente considerata.
Posta tale premessa, è la tesi difensiva che – a
causa di un mancato effettivo confronto con il ragionamento svolto dai giudici
territoriali – finisce con il denunciare una intrinseca contraddizione, laddove
si è ritenuto che la penale responsabilità del datore, siccome consapevole
dello stato fatiscente dei parapetti, sarebbe inconciliabile con quella del
RSPP che aveva segnalato la situazione di pericolo. Il D. era infatti tenuto a
operare valutazioni tecniche e a restituire al proprio committente una fedele
situazione dei rischi derivanti dall’utilizzo della struttura. Tale valutazione
doveva tener conto di volta in volta degli sviluppi della situazione considerata,
anche con riferimento agli eventuali interventi (risultati inadeguati) posti in
essere per la messa in sicurezza dei balconi, alla stregua delle scelte
gestionali dell’organo decisionale della società conduttrice, il quale ha
ritenuto di continuare ad affidare a tali estemporanei interventi la soluzione
dei problemi connessi al rischio di caduta dall’alto. Pertanto, la difesa ha
omesso di considerare la comprovata persistenza della situazione di rischio già
a suo tempo fotografata nel primo DVR, tale da fondare l’obbligo generico di
segnalazione alla committenza, nonostante l’inerzia prolungata di quest’ultima,
dei perduranti fattori di rischio che interessavano i balconi della struttura,
tra i quali quello incriminato.
Quanto, poi, al giudizio controfattuale, questa
stessa sezione ha già affermato che il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a
suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il
datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio,
ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione
pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi
presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del
datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione (cfr.
sez. 4, n. 32195/2010, Scagliarini, Rv. 248555; n.
15226 del 2007, Fusilli, Rv. 236170; n. 1834 del
2009, Guarnotta, Rv.
245999).
In particolare, il datore di lavoro, anche quando si
avvale della consulenza di un RSPP, rimane titolare della posizione di
garanzia, anche con riferimento alla valutazione dei rischi e alla elaborazione
del DVR (tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione
penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il
solo fatto di avere omess la valutazione dei rischi e
non adottato il relativo documento). Tuttavia, ciò non esclude che possa
profilarsi una (concorrente) responsabilità del RSPP il quale è tenuto ad
adempiere i suoi obblighi con la ordinaria diligenza, e, sebbene non possa
direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere
ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un
infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una
situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e
segnalare. Né può fondatamente dubitarsi che l’omissione colposa (correlata al
potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP) finisce con interferire con la
determinazione di attivarsi da parte dei soggetti chiamati a intervenire
operativamente attraverso le relative scelte gestionali: con la conseguenza,
quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o
inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o
abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il
datore di lavoro a omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, egli dovrebbe essere chiamato a rispondere
insieme a questi in virtù del combinato disposto dell’art. 113 e 41, c. 1,
cod. pen., dell’evento dannoso derivatone (cfr.,
in motivazione, sez. 4, n. 32195/2010 cit.).
La violazione di tali obblighi, quindi, va valutata
con riferimento alla situazione esistente al momento dell’evento mortale
verificatosi, rispetto al quale, in maniera del tutto coerente con i
summenzionati principi, i giudici di merito hanno ritenuto il collegamento
causale tra la mancata riproposizione della indicazione del perdurante rischio
specifico nel nuovo DVR a prescindere dalla consapevolezza già ingenerata nel
proprio committente, non potendosi attribuire la stessa valenza informativa a un
DVR risalente o a un progetto di ristrutturazione che riguardava anche opere di
manutenzione straordinaria, ma neppure agli eventuali interventi che il D.
possa essere stato incaricato di approntare nelle more, unitamente al P.,
trattandosi di condotta che, anche ove dimostrata, sarebbe in ogni caso
eccentrica rispetto agli obblighi descritti dall’art. 31 del d.lgs. n. 81/2008.
Va poi considerato – quanto al piano
intellettivo/valutativo, nel quale vanno inquadrati i compiti di tale peculiare
figura di garante – che dalla istruttoria non è emerso, non avendolo i giudici
territoriali affermato, che nel DVR del 2007 o in quello del 2013 il D. avesse
indicato la inadeguatezza degli interventi inappropriati, realizzati di fatto
(per es., i plurimi fori sulle tavole di legno, indicativi di reiterati
tentativi di fissare le tavole al muro), cosicché, anche sotto tale profilo,
appare correttamente apprezzato il collegamento eziologico tra la colpevole,
omessa segnalazione e la colpevole inerzia del committente (cfr., su tale
aspetto, sez. 4 n. 2814 del 2010, Di Mascio, Rv.
249626).
5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C.
Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.