Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18616
Trattamento pensionistico, Gestione lavoratori dipendenti e
gestione commercianti, Liquidazione, Totalizzazione, Sistema di calcolo
Rilevato che
1. con sentenza n. 1178 del 2014, la Corte d’appello
di Torino ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di
primo grado di accoglimento della domanda proposta da L. R. al fine di ottenere
la pensione in totalizzazione riconosciuta dal 1.1.2010 – per versamenti
effettuati presso la gestione lavoratori dipendenti, presso la gestione
commercianti e presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti commerciali – con liquidazione della quota a carico
della gestione dipendenti con il sistema retributivo e ciò in quanto alla data
del …;
2. il R. aveva rilevato che con i soli contributi
versati presso l’INPS aveva maturato i requisiti di contribuzione per ottenere
la pensione a carico della gestione obbligatoria per i lavoratori dipendenti e
che l’Inps aveva accolto la domanda con decorrenza dal primo novembre 2009 poi
corretta dal primo gennaio 2010 perché da tale data era maturata la quota di
pensione liquidata dalla Cassa ragionieri, tuttavia l’importo relativo alla
quota riferita alla gestione lavoratori dipendenti era stato calcolato
utilizzando il sistema di calcolo contributivo e non quello retributivo che
invece avrebbe dovuto essere utilizzato in ragione del fatto che alla data del
31. dicembre 1995, ai sensi dell’art.
1 I. n. 335/1995, l’assicurato aveva già maturato più di diciotto anni di
contribuzione; per tale ragione aveva chiesto il riconoscimento del diritto al
calcolo della quota di pensione relativa alla gestione lavoratori dipendenti
secondo il calcolo retributivo e la condanna al pagamento delle differenze
maturate dal primo novembre 2009;
3. la Corte d’appello ha rilevato essere pacifico
che era stata richiesta la pensione autonoma di vecchiaia a carico dell’INPS
sulla base dei contributi obbligatori per i lavoratori dipendenti per cui alla
stessa doveva applicarsi il metodo di calcolo retributivo ai sensi dell’art. 1 I. n. 335 del 1995 e,
condividendo la decisione appellata, ha affermato che per il principio di
salvaguardia dei diritti quesiti, il pro quota relativo alla gestione
lavoratori dipendenti doveva essere liquidato con tale metodo; pertanto, era
infondata la tesi dell’INPS secondo la quale l’art. 1, comma terzo, d.lgs. n. 42 del
2006 impediva una totalizzazione parziale con la conseguenza che, dovendosi
calcolare unitariamente la quota liquidata dall’INPS, relativa sia alla
gestione lavoratori dipendenti che quella relativa alla gestione commercianti,
non potesse liquidarsi la detta quota con il sistema retributivo;
4. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di un motivo;
5. resiste con controricorso L. R.;
considerato che
6. con l’unico motivo di ricorso si denuncia la
violazione dell’art. 1, commi
primo e terzo, dell’art. 4,
commi secondo, terzo e quinto, dell’art.
7, comma quarto, d.lgs. n. 42 del 2006, art. 16 della legge n. 233 del 1990
in ragione del fatto che, in materia di totalizzazione, vige il principio
secondo il quale il regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la
vecchiaia ed i superstiti – pur articolandosi in gestioni diverse – mantiene
una struttura unitaria configurandosi in capo ad ogni assicurato un rapporto
assicurativo unico, come previsto dall’art. 9, comma primo, legge n. 463
del 1959 il quale impone il cumulo obbligatorio delle contribuzioni
accreditate in più gestioni dell’assicurazione suddetta, con la conseguenza che
lo stesso soggetto non potrebbe mai essere titolare di più pensioni dirette
nell’ambito del complessivo sistema AGO gestito dall’INPS;
7. pertanto, come ulteriormente specificato dalla
giurisprudenza costituzionale e dalla specifica normativa ( vd. Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che aveva ispirato
l’art. 71 della I. n. 388 del 2000
poi modificato dal d.lgs. n. 42 del 2006 nonché
Corte Cost. n. 8 del 2012), il sistema della
totalizzazione risultava diretto ad assicurare al lavoratore la possibilità di
accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche,
in presenza di diverse forme di contribuzione presso varie gestioni
assicurative obbligatorie ed utilizzando tali contribuzioni in modo complessivo
ma ciò sempre in coerenza con le regole previste per la liquidazione delle
proprie quote da parte degli enti previdenziali pubblici;
8. il ricorso è fondato;
9. è noto che l’istituto della totalizzazione nel
sistema previdenziale trova sostanziale origine nelle considerazioni contenute
nella sentenza della Corte Cost. n. 61 del 1999
che dichiarò l’illegittimità costituzionale della L.
n. 45 del 1990, artt. 1 e 2,
laddove non prevedevano che ai liberi professionisti che non avessero maturato
il diritto a pensione spettasse la facoltà di scelta fra la ricongiunzione
onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, ai fini del
conseguimento di una pensione unica;
10. la L. n. 38 del
2000, art. 71 ha esteso l’ambito di applicazione della totalizzazione ai
lavoratori le cui pensioni erano liquidate con il sistema retributivo, o misto,
senza tuttavia abrogare le precedenti disposizioni, contenute nel D. Lgs. n. 184 del 1997, art. 1,
valide per i lavoratori le cui pensioni erano liquidate, esclusivamente, con il
sistema di calcolo contributivo;
11. agli effetti del diritto alla totalizzazione,
anche per il legislatore del 2000 i periodi di contribuzione, da cumulare, non
dovevano essere coincidenti, il lavoratore non deve aver maturato il diritto a
pensione nel regime generale, nei regimi speciali sostitutivi, esclusivi o
esonerativi di quello generale, ed anche nei regimi “privatizzati” di
cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nei quali egli sia, o sia stato,
iscritto;
12. Corte Cost. n. 198 del 2002 ha poi chiarito che,
nel nostro ordinamento, la totalizzazione dei periodi di contribuzione non
costituisce un istituto di carattere generale; il precedente esaminato dalla sentenza n. 61 del 1999 della stessa Corte era
delimitato al caso specifico “del lavoratore che non abbia maturato il
diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è
stato iscritto”; per funzione e finalità, la totalizzazione era volta a
consentire al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della
pensione, contributi versati, in ragione di percorsi lavoratori intrapresi, a
diverse istituzioni previdenziali in corrispondenza con la crescente
flessibilità dei rapporti di lavoro;
13. la legge di
delegazione n. 243 del 2004 (di riforma del sistema previdenziale e
pensionistico) ha quindi delegato il Governo all’adozione di uno o più decreti
legislativi per rivedere e ridefinire la disciplina della totalizzazione,
estendendone ulteriormente l’operatività e la potestà legislativa delegata è
stata attuata con il D.Lgs. n. 42 del 2006 che
estende la totalizzazione anche ai lavoratori che già abbiano maturato il
diritto a pensione presso uno dei regimi previdenziali di iscrizione, ma non
siano ancora titolari di “trattamento pensionistico autonomo”;
14. il predetto D.Lgs.
n. 42 del 2006 disciplina la possibilità di cumulare i contributi per il
conseguimento (oltre che delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai
superstiti) anche della pensione di anzianità (art. 1, comma 1); indica nell’Inps
(e non più, separatamente, nelle singole gestioni) l’ente previdenziale tenuto
ad erogare le quote di pensione che esse stesse liquidano, previa stipulazione
di “apposite convenzioni con gli enti interessati”; prevede che ogni
singola quota della pensione “totalizzata” sia calcolata (non più
sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti da ciascun ordinamento,
ma) “esclusivamente con le regole del sistema contributivo”; prevede,
inoltre, che il diritto a pensione sorga, soltanto, a condizione che il
lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto un’età di
65 anni, ovvero abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 40 anni,
indipendentemente dall’età, e che sussistano gli ulteriori, eventuali, requisiti
(diversi dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva) previsti “dai
rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia” ed,
infine, che i periodi di contribuzione siano considerati “tutti e per
intero”;
15. la L. n. 247 del
2007 ha ulteriormente ampliato i limiti soggettivi di utilizzabilità della
totalizzazione modificando anche il D. Lgs. n. 184 del 1997, art. 1,
comma 1, abrogando le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle
predette forme il diritto al trattamento previdenziale”;
16. quanto poi alla disciplina dell’ipotesi di
contribuzione versata presso diverse gestioni dell’INPS, questa Corte di
legittimità (Cass. n. 10234 del 04/05/2009) ha
avuto modo di precisare che in caso di accreditamento di contributi, a favore
dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell’assicurazione generale
obbligatoria – gestioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi
dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato – trovano applicazione, ai
fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul
cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di
cui all’art. 16 della legge 2
agosto 1990, n. 233, non derogate o abrogate dall’art. 71 legge 23 dicembre 2000, n. 388
e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi
(sostituita, successivamente, dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 42) e tale principio, seppure reso al fine di distinguere il
meccanismo di cui all’art. 16
citato dalla tecnica della totalizzazione dei contributi, trova applicazione
anche nel caso di specie posto che si tratta di raccordare la contribuzione
esistente presso varie gestioni INPS ed ai fini della liquidazione di
prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie;
17. ciò premesso, non può esservi dubbio che – come
evidenziato dall’INPS in via ordinaria trovi applicazione nel caso di
liquidazione di pensione in regime di totalizzazione il disposto dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2006
che, a proposito delle modalità di liquidazione del trattamento in regime di
totalizzazione, prevede che “La misura del trattamento a carico degli enti
previdenziali pubblici é determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in
materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è
calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di
totalizzazione.”;
18. essendo la quota di cui si discute in causa
quella erogata dall’INPS, ente previdenziale pubblico, e derivando tale quota
dalla contribuzione versata presso la gestione dipendenti e quella
commercianti, essa non potrà che essere liquidata in modo unitario e secondo le
modalità indicate dal citato comma 2 dell’art. 4 d.l.gs. n. 42 del 2006, per
come si è sopra chiarito, con la conseguenza che il trattamento liquidato in
quota dall’INPS sulla base della contribuzione versata presso la gestione
commercianti e presso la gestione lavoratori dipendenti, in relazione a
pensione liquidata a seguito di totalizzazione con contributi versati anche
presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti
Commerciali, non potrà che seguire il sistema contributivo;
19. non risulta, peraltro, che la sentenza impugnata
abbia in concreto accertato la ricorrenza dell’ipotesi astrattamente
eccettuativa di tale regola, che comporterebbe il diritto alla liquidazione
esclusivamente con sistema retributivo della quota di pensione corrispondente
allo spezzone contributivo versato presso la gestione dipendenti;
20. occorre ricordare, infatti, che a differenza
della disciplina introdotta dalla legge n. 388 del
2000 che consentiva di cumulare i periodi assicurativi esclusivamente con
riferimento alla pensione di vecchiaia ed escludendo coloro che possedessero i
requisiti per conseguire la pensione in uno dei fondi in cui fossero
accreditati i contributi, la disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, applicabile a partire dal 1°
gennaio 2006, oltre ad aver disposto l’abrogazione delle disposizioni di cui
all’articolo 71 della L. 388/2000
e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.M.
7 febbraio 2003, n. 57, ha esteso l’ambito applicativo della totalizzazione
anche all’ipotesi in cui si possedessero i requisiti minimi per il diritto alla
pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi, nonché alle
pensioni di anzianità – purché l’assicurato abbia complessivamente maturato
almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età
anagrafica;
21. dunque, al fine di ottenere il calcolo del
trattamento pro quota secondo il sistema retributivo o misto il lavoratore deve
risultare iscritto prima del 1996 ed aver già raggiunto nella gestione
lavoratori dipendenti i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad
una autonoma pensione di vecchiaia posto che con il D.Lgs.
42/2006 fu esteso l’ambito applicativo della totalizzazione anche
all’ipotesi in cui si possedessero i requisiti minimi per il diritto alla
pensione in uno dei fondi presso cui erano accreditati i contributi, nonché
alle pensioni di anzianità – purché l’assicurato avesse complessivamente maturato
almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età
anagrafica;
22. per ottenere la pensione di vecchiaia alla data
del 31 dicembre 2009 con il sistema retributivo (o misto) occorreva che
sussistessero il requisito di età (65 anni se uomini e 60 se donne) e quello
contributivo minimo di 20 anni, inoltre occorreva considerare gli effetti della
legge n. 247/2007, che con l’art.
1, comma 5, lettera b), ha introdotto una radicale modificazione in tema di
decorrenza della pensione di vecchiaia, fissata al primo giorno del mese
successivo al compimento dell’età pensionabile, stabilendo quattro finestre
nell’anno con gli stessi criteri precedentemente indicati per le pensioni di
anzianità maturate con almeno 40 anni di contribuzione; non è, quindi,
sufficiente – come ritenuto dalla sentenza impugnata- che l’interessato abbia
maturato almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 per fondare il
diritto del medesimo alla conservazione del regime retributivo;
la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi
appena formulati e, per tale ragione, la stessa va cassata e rinviata per un
nuovo esame della domanda alla luce dei principi affermati ai punti che
precedono, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche per le
spese del giudizio di legittimità.