Il lavoratore che, dopo la presentazione di una denuncia contro il datore di lavoro, intenda dare pubblica diffusione ai fatti denunciati è tenuto a rispettare i limiti di esercizio del diritto di critica.
Nota a Trib. Milano 10 maggio 2021, n. 694
Gennaro IIias Vigliotti
Nel rapporto di lavoro subordinato vige il dovere del lavoratore di essere fedele al proprio datore, astenendosi dal porre in essere comportamenti che potrebbero ledere la sua integrità ed i suoi interessi (art. 2015 c.c.). Quando però il dipendente venga a conoscenza di fatti illeciti in ragione dell’esecuzione del contratto di lavoro, questi ha il diritto – che si configura anche come dovere civico – di denunciare tali fatti all’autorità giudiziaria competente, con la conseguenza che dinanzi ad una simile denuncia il datore di lavoro non può dogliarsi della violazione dell’obbligo di fedeltà e dunque sanzionare disciplinarmente il lavoratore.
Tale speciale protezione per il dipendente-denunciante viene meno solo quando sia accertato che la denuncia era infondata e calunniosa e sempre che questi non abbia portato a conoscenza di terzi non autorizzati il contenuto della segnalazione consegnata alle autorità. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti, “non costituisce giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria competenti fatti di reato commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia i la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti” (così, tra le tante, Cass. n. 11375/2017).
I princìpi appena espressi sono stati di recente ribaditi da un’interessante sentenza del Tribunale di Milano, sez. lav., 10 maggio 2021, n. 694, la quale ha giudicato il caso di un lavoratore impegnato presso una Casa di cura privata in tempo di Covid-19 che aveva denunciato all’autorità giudiziaria la violazione delle regole di sicurezza sul posto di lavoro. Il datore, infatti, avrebbe imposto a tutti i dipendenti, impegnati in una mansione ad alto rischio di contagio, di operare all’interno della struttura sanitaria senza ricorrere alla mascherina ed ai dispositivi di protezione, limitandone l’utilizzo al fine di non sprecare risorse economiche dell’azienda. Un dipendente aveva dunque sporto denuncia contro tale pratica e, oltre a ciò, aveva risposto alle domande di diverse testate giornalistiche e televisive, attirate dal clamore suscitato dall’inchiesta. L’azienda, conosciute le denunce, non solo giudiziarie, presentate dal lavoratore, aveva contestato a quest’ultimo la violazione dell’obbligo di fedeltà per aver portato alla conoscenza del pubblico il contenuto della segnalazione alle autorità, applicando, a seguito delle giustificazioni, la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Il dipendente aveva dunque fatto ricorso, invocando la tutela legale contro un recesso che riteneva essere ritorsivo, in quanto costituente una risposta datoriale illegittima all’esercizio del diritto di denuncia. La società si era difesa sostenendo, invece, che la ragione del licenziamento consisteva non nell’aver il lavoratore sporto denuncia, bensì nell’aver diffuso pubblicamente il contenuto della stessa.
Il Tribunale, a definizione della controversia sorta, ha affermato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore non si limiti a proporre una denuncia-querela contro il datore di lavoro bensì dia anche diffusione mediatica ai fatti denunciati, perché la sua condotta sia considerata legittima occorre verificare il rispetto dei limiti posti dall’ordinamento ad un altro diritto, diverso ma collegato a quello di denuncia, ossia quello di critica. Ebbene, perché la critica del lavoratore sia correttamente esercitata è necessario che essa sia espressa in maniera da non offendere la dignità del datore, che sia caratterizzata da contenuti veritieri e che risponda ad un interesse pubblico rilevante, tale per cui risulti indispensabile portarla a conoscenza della collettività.
Applicando tali princìpi al caso di specie, il Giudice di merito ha ritenuto che il comportamento del lavoratore si fosse contenuto pienamente nei suddetti vincoli, poiché i fatti non erano mai stati posti in discussione dal datore e parevano fondati, le espressioni usate non apparivano offensive o lesive dell’immagine aziendale e la rilevanza per la salute pubblica dei comportamenti oggetto delle dichiarazioni facevano propendere per la sicura ricorrenza del requisito dell’interesse pubblico. In tale quadro, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo da Tribunale per ragioni di ritorsione, in quanto fondato sul motivo unico e determinante di vendicare una legittima espressione di critica da parte del dipendente.